Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D CIMARO 13, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO TROIANI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CROCIFERI 44, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGROCCI, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO ROSSETTI, con procura notarile Notaio M. Luisa DE ANGELIS di JESI del 7/12/01 2003; rep. 53612;
- resistente -
avverso la sentenza n. 127/00 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 15/04/00, corretta con decreto C. App. ANCONA Dep. 19/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;
udito l'Avvocato TROIANI MARULLO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ALLEGRUCCI Roberto, difensore del resistente che ha chiesto di respingere il ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 aprile 1997 il Tribunale di Ancona - adito da SA CC e in via riconvenzionale da IG CE, proprietari di due limitrofi edifici nell'abitato di Staffolo - condannò il convenuto a demolire un ampliamento del suo fabbricato, nella porzione realizzata a meno di tre metri da un balcone esistente nella casa dell'attrice, nonché a chiudere un portone, una finestra e un balcone posti a distanza inferiore a un metro e mezzo dallo stabile adiacente, mentre disattese le ulteriori reciproche domande, proposte dall'una parte e dall'altra.
Impugnata in via principale da IG CE e incidentalmente da SA CC, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Ancona, che con sentenza del 15 aprile 2000 ha escluso la condanna del CE alla chiusura della finestra e del balcone, lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore della CC, nella misura di lire 3.000.000 oltre agli interessi, ha condannato la stessa CC ad arretrare fino alla distanza di 75 centimetri una finestra del suo edificio, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. A tali pronunce la Corte è pervenuta ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): il CE non ha assolto l'onere di provare la fondatezza della sua tesi, secondo cui egli aveva realizzato l'ampliamento in questione quando la veduta esercitata attualmente dalla CC non esisteva ancora;
dalle deposizioni assunte sul punto è invece emerso che quel corpo di fabbrica era stato eliminato in epoca precedente;
è risultato infondato anche l'altro assunto dell'originario convenuto, secondo cui lo spazio interposto tra i due edifici in questione era una strada destinata a uso pubblico e soltanto nel 1985 era stata ceduta dal Comune alla CC;
la finestra al primo piano del fabbricato del CE è posta a distanza legale, mentre il balcone al secondo piano esisteva da più di duecento anni, sicché per tali due aperture la domanda dell'originaria attrice, intesa ad ottenere la loro eliminazione, va respinta;
deve invece essere confermata la condanna del convenuto alla chiusura del portone al piano terreno, perché consente l'esercizio della veduta, anche se non è questa la sua funzione principale.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione IG CE, in base a tre motivi. SA CC ha nominato un suo difensore, il quale ha partecipato alla discussione della causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso IG CE, denunciando "violazione degli artt. 905 c.c. 1^ e 2^ comma;
907 c.c. in relazione all'art. 2967 c.c. 1^ e 2^ comma - mancanza o manifesta illogicità della motivazione", lamenta di essere stato erroneamente, ingiustificatamente e incoerentemente gravato dalla Corte di appello dell'onere di provare l'anteriorità dell'ampliamento del proprio fabbricato, rispetto all'epoca di apertura della veduta nel limitrofo edificio di SA CC, mentre invece competeva a costei dimostrare il contrario.
La censura non può essere accolta.
La tesi sostenuta dal ricorrente è infatti fondata, ma inconferente. La preesistenza della veduta in questione (creata mediante la demolizione di un gabinetto, che occupava la porzione del balcone della originaria attrice prospiciente la proprietà del convenuto) doveva effettivamente essere provata da SA CC, trattandosi del fatto costitutivo del suo vantato diritto alla riduzione in pristino: soltanto se costei aveva già realizzato la veduta in questione, eliminando il manufatto che impediva la visuale verso l'altrui proprietà, il CE era tenuto, nel costruire, al rispetto della distanza prescritta dall'art. 907 cod. civ., il quale ne impone l'osservanza per l'ipotesi in cui già si sia "acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino". Tuttavia, il giudice di secondo grado ha anche ritenuto che tale prova fosse stata raggiunta, poiché dalle deposizioni assunte sul punto (comunque utilizzabili, in forza del principio di acquisizione, indipendentemente dalla parte che avesse formulato la relativa richiesta istruttoria) era emerso che l'apertura della veduta della CC aveva preceduto l'ampliamento del fabbricato del CE:
questo era avvenuto nel 1967, mentre tutti i testimoni avevano riferito che la soppressione del gabinetto risaliva ad anni anteriori al 1965. L'errore in cui la Corte di appello è incorsa, in tema di distribuzione dell'onere della prova, non ha quindi inficiato la correttezza della decisione. Nè d'altra parte il ricorrente ha rivolto contestazioni di sorta alla valutazione delle suddette risultanze istruttorie, compiuta in sede di merito, che comunque non sarebbe stata sindacabile da questa Corte, se non sotto il profilo dei vizi della motivazione, da cui la sentenza impugnata risulta del tutto immune.
Per ragioni analoghe va disatteso il secondo motivo di ricorso, con cui IG CE si duole di "violazione del 3^ comma dell'art. 905 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. 1^ e 2^ comma - mancanza o manifesta illogicità della motivazione", sostenendo di aver dato "prova incontrovertibile" della natura pubblica dello spazio interposto tra i bracci della "L" formata dal suo fabbricato e da quello adiacente: prova rappresentata sia dall'atto pubblico con cui SA CC, soltanto nel 1985, aveva acquistato l'area dal Comune, sia da una lettera del Sindaco del 1989, attestante l'utilizzazione di quel terreno per l'accesso al campo sportivo comunale, sia da un estratto di mappa catastale da cui risulta che la particella in questione era contigua all'impianto sportivo. In proposito, il giudice di secondo grado non ha soltanto illustrato - peraltro in maniera esauriente e logicamente coerente - i motivi che a suo giudizio impedivano di desumere, dalla documentazione fatta valere dall'appellante principale, le conseguenze che egli pretendeva doversene trarre, ma ha altresì osservato che "anche se in ipotesi il cortile posto tra i due fondi potesse identificarsi proprio con l'area di proprietà comunale che sarebbe stata ceduta alla CC soltanto nel 1985... l'area in questione era sicuramente recintata e di fatto inglobata nella proprietà attorea con la conseguenza che di essa era esclusa ogni possibilità di utilizzazione da parte della collettività e che, perciò, già all'epoca era inesistente la ragione giustificatrice della deroga alle regole sulle distanze prevista dall'ultimo comma dell'art. 905 c.c. estensibile, come detto, anche all'ipotesi di cui all'art. 907".
Ebbene, relativamente a questa ulteriore e assorbente argomentazione, di per sè sufficiente a giustificare il mancato accoglimento della tesi circa l'inesistenza di ogni obbligo di rispetto delle distanze da parte del CE, quest'ultimo non ha formulato alcuna specifica contestazione, sicché restano vane le critiche che con il motivo di ricorso in esame egli ha rivolto alla sentenza impugnata, in quanto non investono una delle varie e autonome rationes decidendo su cui essa, sul punto, si basa (cfr. Cass. 24 gennaio 2003 n. 1078). Deve essere accolto, invece, il terzo dei motivi addotti a sostegno del ricorso, con cui IG CE, denunciando ®violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 900 e 905 c.c.", lamenta che il portone di accesso, collocato al piano terreno della sua casa, sia stato considerato come una veduta, soggetta al rispetto delle distanze, pur se solo occasionalmente consente di guardare verso la proprietà altrui, essendo normalmente destinato al diverso scopo di proteggere l'edificio, regolandone l'accesso. La censura risulta fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la quale in materia si è orientata nel senso che una porta non può ordinariamente dare luogo a una veduta, avendo come principale funzione quella "di consentire il passaggio delle persone ovvero di impedirlo e quindi può essere aperta senza rispettare le distanze prescritte negli artt. 905 e 906 cod. civ. per le vedute, salvo che sia strutturata in modo da consentire di guardare nel fondo del vicino (porta-finestra)" (Cass. 26 giugno 2000 n. 8693). Da questi principi - che il collegio ritiene di dover ribadire, stante la loro coerenza con la lettera e con lo scopo delle norme da cui sono stati ricavati - si è discostato il giudice a quo, il quale ha perentoriamente negato "che possa... distinguersi a seconda che le possibilità di inspicere e prospicere in alienum costituiscano la funzione normale dell'apertura o manufatto ovvero siano semplicemente consentite da un'apertura destinata funzionalmente anche ad altri scopi". Si deve invece ritenere che l'assimilabilità alle vedute di aperture aventi una propria e specifica diversa destinazione è condizionata alla presenza di particolari caratteristiche di ubicazione, conformazione, tipologia (che la Corte di appello ha trascurato di individuare), tali da permettere di guardare dal proprio verso l'altrui fondo non solo nella maniera sporadica, occasionale e momentanea che è consentita da una fruizione "normale", come il passaggio attraverso il portone di ingresso di un edificio, per entrarvi o uscirne.
Rigettati quindi il primo e il secondo motivo di ricorso, accolto il terzo, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice - che si designa nella Corte di appello di Bologna - cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso;
accoglie il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;
rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004