Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3245
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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La perdita della capacità processuale del fallito (dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura) non è assoluta, ma relativa, onde è ancora possibile ottenere la condanna del fallito, sempre che, però, essa sia fondata su di un rapporto di cui gli organi fallimentari si siano disinteressati, e purché il creditore procedente si sia mantenuto estraneo alla procedura concorsuale, optando esclusivamente per la tutela post - fallimentare; la temporanea perdita di capacità processuale del fallito è invece incontestabile nell'ipotesi in cui il creditore abbia citato in giudizio sia il fallito che il suo fallimento, atteso, tra l'altro, che il creditore non avrebbe alcun interesse a munirsi di un titolo anche nei confronti del fallito, giacché la chiusura del fallimento non implica la liberazione di quest'ultimo dalle obbligazioni non soddisfatte nel corso della procedura concorsuale, onde, dopo la chiusura del fallimento, i creditori possono sempre agire per ottenere dal fallito tornato in BONIS il pagamento dei crediti che, accertati nei confronti del fallimento, non abbiano trovato (completa) soddisfazione nel corso della procedura

Il datore di lavoro ha l'onere di specificare il motivo del recesso, ma non è tenuto ad esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, gravando su di lui l'onere di "provare" il motivo addotto (producendo eventualmente la documentazione necessaria) solo nell'eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale la lettera che comunicava il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni svolte in azienda doveva ritenersi valida anche se non corredata del certificato medico di inidoneità in essa richiamato).

Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto. (Fattispecie in tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore).

Primo dovere del giudice dell'impugnazione (e perciò anche del giudice di legittimità) è l'interpretazione della pronuncia impugnata e, nell'adempimento di tale attività ermeneutica (anche, ad esempio, in relazione all'individuazione dell'ambito di un eventuale giudicato interno che potrebbe limitarne i poteri), il giudice dell'impugnazione deve tenere presente che, anche nel rito del lavoro, la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione.

Nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non soltanto nella fisica inidoneità del lavoratore all'attività attuale, ma anche nell'inesistenza in azienda di altre attività (anche diverse, ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore ed a quest'ultimo attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, onde spetta al datore di lavoro convenuto in giudizio dal lavoratore in sede in impugnativa del licenziamento fornire la prova delle attività svolte in azienda, e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell'impossibilità di adibirlo ad esse per ragioni di organizzazione tecnico - produttiva. Tuttavia, ove il lavoratore non abbia contestato nella prima occasione processuale utile alcune delle suddette circostanze allegate dal datore di lavoro nell'atto di costituzione e non abbia manifestato la disponibilità ad essere adibito anche a mansioni eventualmente inferiori, non può poi lamentare che il datore di lavoro non abbia completamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente. (Nella specie il lavoratore solo in appello aveva dedotto che nel mansionario prodotto dalla società non erano comprese alcune delle attività svolte in azienda).

La tempestività del licenziamento, intesa come immediatezza della reazione datoriale al "fatto" del lavoratore, può ritenersi elemento costitutivo nella ipotesi di recesso per giusta causa (o giustificato motivo soggettivo), derivando dalla formulazione dell'art. 2119 cod. proc. civ., e, in particolare, dal rilievo che in tale disposizione assume l'impossibilità, anche provvisoria, di prosecuzione del rapporto, mentre, nelle altre ipotesi di recesso, il lungo lasso di tempo trascorso prima del licenziamento non assume rilievo, ne' può intendersi, di per sè solo considerato, come rinuncia tacita a far valere il motivo di recesso, ove non emerga altresì un comportamento concludente inequivoco. Peraltro, nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il tempo trascorso tra l'accertamento dell'inidoneità e il licenziamento non potrebbe giammai integrare gli estremi di una (valida) rinuncia tacita, giacché nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità totale della prestazione di una delle parti comporta il venire meno della causa del contratto, senza possibilità per l'autonomia privata di mantenere in vita, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., un vincolo giuridico non corrispondente al modello legale e ormai privo di significato apprezzabile per l'ordinamento giuridico.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3245
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3245
Data del deposito : 5 marzo 2003

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