Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 6
La perdita della capacità processuale del fallito (dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura) non è assoluta, ma relativa, onde è ancora possibile ottenere la condanna del fallito, sempre che, però, essa sia fondata su di un rapporto di cui gli organi fallimentari si siano disinteressati, e purché il creditore procedente si sia mantenuto estraneo alla procedura concorsuale, optando esclusivamente per la tutela post - fallimentare; la temporanea perdita di capacità processuale del fallito è invece incontestabile nell'ipotesi in cui il creditore abbia citato in giudizio sia il fallito che il suo fallimento, atteso, tra l'altro, che il creditore non avrebbe alcun interesse a munirsi di un titolo anche nei confronti del fallito, giacché la chiusura del fallimento non implica la liberazione di quest'ultimo dalle obbligazioni non soddisfatte nel corso della procedura concorsuale, onde, dopo la chiusura del fallimento, i creditori possono sempre agire per ottenere dal fallito tornato in BONIS il pagamento dei crediti che, accertati nei confronti del fallimento, non abbiano trovato (completa) soddisfazione nel corso della procedura
Il datore di lavoro ha l'onere di specificare il motivo del recesso, ma non è tenuto ad esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, gravando su di lui l'onere di "provare" il motivo addotto (producendo eventualmente la documentazione necessaria) solo nell'eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale la lettera che comunicava il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni svolte in azienda doveva ritenersi valida anche se non corredata del certificato medico di inidoneità in essa richiamato).
Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto. (Fattispecie in tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore).
Primo dovere del giudice dell'impugnazione (e perciò anche del giudice di legittimità) è l'interpretazione della pronuncia impugnata e, nell'adempimento di tale attività ermeneutica (anche, ad esempio, in relazione all'individuazione dell'ambito di un eventuale giudicato interno che potrebbe limitarne i poteri), il giudice dell'impugnazione deve tenere presente che, anche nel rito del lavoro, la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione.
Nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo consiste non soltanto nella fisica inidoneità del lavoratore all'attività attuale, ma anche nell'inesistenza in azienda di altre attività (anche diverse, ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore ed a quest'ultimo attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, onde spetta al datore di lavoro convenuto in giudizio dal lavoratore in sede in impugnativa del licenziamento fornire la prova delle attività svolte in azienda, e della relativa inidoneità fisica del lavoratore o dell'impossibilità di adibirlo ad esse per ragioni di organizzazione tecnico - produttiva. Tuttavia, ove il lavoratore non abbia contestato nella prima occasione processuale utile alcune delle suddette circostanze allegate dal datore di lavoro nell'atto di costituzione e non abbia manifestato la disponibilità ad essere adibito anche a mansioni eventualmente inferiori, non può poi lamentare che il datore di lavoro non abbia completamente assolto all'onere probatorio su di lui incombente. (Nella specie il lavoratore solo in appello aveva dedotto che nel mansionario prodotto dalla società non erano comprese alcune delle attività svolte in azienda).
La tempestività del licenziamento, intesa come immediatezza della reazione datoriale al "fatto" del lavoratore, può ritenersi elemento costitutivo nella ipotesi di recesso per giusta causa (o giustificato motivo soggettivo), derivando dalla formulazione dell'art. 2119 cod. proc. civ., e, in particolare, dal rilievo che in tale disposizione assume l'impossibilità, anche provvisoria, di prosecuzione del rapporto, mentre, nelle altre ipotesi di recesso, il lungo lasso di tempo trascorso prima del licenziamento non assume rilievo, ne' può intendersi, di per sè solo considerato, come rinuncia tacita a far valere il motivo di recesso, ove non emerga altresì un comportamento concludente inequivoco. Peraltro, nell'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il tempo trascorso tra l'accertamento dell'inidoneità e il licenziamento non potrebbe giammai integrare gli estremi di una (valida) rinuncia tacita, giacché nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità totale della prestazione di una delle parti comporta il venire meno della causa del contratto, senza possibilità per l'autonomia privata di mantenere in vita, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., un vincolo giuridico non corrispondente al modello legale e ormai privo di significato apprezzabile per l'ordinamento giuridico.
Commentari • 3
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Leggi di più… - 3. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DU BESSÈ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TULLIO PESCE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA srl AZZALI -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.le Giulio Cesare 14 presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MEDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AZZALI SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 25/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 04/04/00 - R.G.N. 39/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato DU BESSÈ;
udito l'Avvocato BARBANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN GA, - premesso di aver lavorato alle dipendenze della Azzali s.r.l. come autista e di aver subito un infortunio sul lavoro per il quale era stata accertata la responsabilità della società datrice di lavoro;
di essere stato licenziato in data 22.5.1992 per superamento del periodo di comparto, licenziamento successivamente revocato dalla società per erroneo computo del periodo di comparto;
di essersi ripresentato in azienda su richiesta della società e di essere stato poi invitato verbalmente a tornare a casa;
di aver impugnato anche tale licenziamento orale;
di essere stato, con lettera in data 20.7.1992, nuovamente licenziato dalla società per inidoneità alle mansioni di autista e a qualunque altra mansione prevista in azienda - adiva il pretore di Genova per ottenere la declaratoria di nullità, illegittimità, inefficacia o l'annullamento dei tre licenziamenti intimatigli, con condanna della società alla reintegrazione sul posto di lavoro, al pagamento delle mensilità maturate dalla data dell'ultimo licenziamento, nonché al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità per ciascuno dei primi due licenziamenti.
Essendo intervenuto in corso di causa il fallimento della società, il giudizio veniva sospeso e successivamente riassunto dal GA che riproponeva le stesse domande in via solidale sia nei confronti del Fallimento che nei confronti della Azzali s.r.l.. Il Pretore dichiarava la legittimità dell'ultimo licenziamento in data 20.7.92, la propria incompetenza per tutte le altre domande formulate nei confronti del fallimento e, con riguardo alla impugnativa dei due precedenti licenziamenti, dichiarava l'illegittimità soltanto del primo, rigettando ogni altra domanda nei confronti della società.
La Corte d'Appello di Genova, investita dell'impugnazione proposta dal GA avverso la sentenza pretorile, la rigettava. In particolare, la Corte rilevava che tutte le domande di condanna proposte nei confronti della s.r.l. Azzali, ivi compresa quella alla reintegrazione, dovevano ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 52 l. fall.; che in relazione alle domande di condanna proposte nei confronti del fallimento, correttamente il pretore aveva dichiarato la propria incompetenza, sussistendo la competenza funzionale inderogabile del Tribunale fallimentare;
che, sulla base dell'esperita istruttoria, non sussistevano i presupposti per ritenere che l'azienda avesse intimato un licenziamento orale, anche tenuto conto che il GA era stato invitato con missiva a presentarsi in azienda, non a riprendere il lavoro;
che, con riguardo all'ultimo licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica, dall'esperita istruttoria era emerso che le attività diversa dalla guida di autoveicoli svolte prima del licenziamento dal GA erano marginali e secondarie rispetto all'attività di autista e che, in particolare, il GA non era mai stato adibito ad attività amministrativa di ufficio;
che fin dall'atto introduttivo la società aveva indicato la composizione del proprio organico ed aveva dimostrato di aver chiesto l'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore anche con riguardo a mansioni diverse da quelle di autista, mentre il GA si era limitato a contestare il contenuto delle mansioni di autista, ma non aveva eccepito l'esistenza in azienda di ulteriori collocazioni lavorative compatibili con il proprio stato di salute;
che la legittimità del licenziamento andava valutata oggettivamente in base alle circostanze addotte, e cioè l'effettiva sussistenza o meno dell'inidoneità fisica al lavoro, indipendentemente dalle cause che l'avevano determinata, non rilevando perciò a tal fine l'attribuibilità a responsabilità dalla società dell'infortunio occorso al GA;
che il certificato di inidoneità dell'Istituto di medicina del lavoro costituiva documentazione idonea a provare la legittimità del recesso non elemento essenziale del medesimo, onde era irrilevante la sua omessa allegazione alla lettera di licenziamento;
che, infine, il tempo trascorso tra il responso dell'istituto di medicina del lavoro e l'intervenuto licenziamento non poteva configurarsi come rinuncia implicita al licenziamento, posto che nel suddetto periodo il GA non aveva lavorato un solo giorno e che pertanto la società, lungi dal tenere un comportamento concludente, si era limitata a prendere atto delle richieste di assenza per malattia o per ferie.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AN GA, resiste con controricorso il fallimento della società;
entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo dei dodici motivi di ricorso il GA censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 52 R.D. n. 267 del 1942, rilevando che, nonostante l'intervenuto fallimento, la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare in ordine alle domande formulate nei confronti della società, atteso che nell'atto di riassunzione era stato espressamente dichiarato l'intento di ottenere un titolo da far valere nei confronti della società una volta tornata in bonis (e perciò non opponibile alla massa).
Col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267 del 1942 in relazione all'art. 18 l. n. 300 del 1970, rilevando che,
poiché le pretese risarcitorie avanzate in primo grado derivavano dalla richiesta tutela reale della reintegrazione, inscindibilmente connessa alla pronuncia di illegittimità dei tre licenziamenti impugnati, il giudice del lavoro avrebbe dovuto conoscere anche di tali domande, senza declinare la propria competenza e rilevando altresì che, in ogni caso, la decisione relativa alla illegittimità del primo licenziamento andava effettuata anche nei confronti del fallimento e non solo nei confronti della società. Col terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, nonché per vizi di motivazione, rilevando che la Corte d'appello avrebbe totalmente confermato la sentenza pretorile senza in alcun modo pronunciarsi in ordine alle censure a questa mosse con riguardo alla richiesta di risarcimento nella misura minima di cinque mensilità in relazione alla riconosciuta illegittimità del primo licenziamento, risarcimento erroneamente negato dal pretore, atteso che le cinque mensilità costituiscono una presunzione assoluta di danno, avente anche finalità sanzionatoria, onde il relativo importo andrebbe riconosciuto al lavoratore anche nelle ipotesi in cui un danno non si sia in concreto verificato.
Col quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione, nonché per violazione dell'art. 1362 c.c. per aver affermato che il giorno 16.7.1992 il GA non fu licenziato oralmente, sulla base di un'erronea interpretazione della lettera con la quale la società invitava il lavoratore a presentarsi in azienda, e di un'erronea valutazione della testimonianza resa dal teste OS in ordine alle circostanze dell'allontanamento del GA il giorno in cui si ripresentò in azienda.
Col quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione, perché sulla base solo si alcune prove testimoniali, senza adeguata valorizzazione delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società e di altre testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, avrebbe affermato che le mansioni diverse dalla guida vera e propria svolte dal GA erano connesse e complementari all'attività di autista;
perché avrebbe immotivatamente ritenuto che tali attività erano secondarie e minoritarie;
perché, infine, avrebbe contraddittoriamente affermato che, in ogni caso, tali attività erano, al pari di quella di autista, incompatibile, con lo stato di salute del GA. Col sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1464 e 2110 c.c., 1 e 3 l. n. 604 del 1966 n. 604, nonché per vizi di motivazione, per non aver adeguatamente tenuto conto del principio secondo il quale il controllo della legittimità del licenziamento impone anche la verifica dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore ritenuto inidoneo non solo in mansioni equivalenti, ma anche in mansioni deteriori rispetto a quelle in precedenza espletate, con relativo onere probatorio gravante sul datore di lavoro (il quale, nella specie, non avrebbe ne' allegato ne' provato tali circostanze) mentre nessun onere in proposito grava sul lavoratore, atteso che, una volta impugnato il licenziamento, è il datore di lavoro a doverne dimostrare, sotto ogni aspetto, la legittimità.
Col settimo e con l'ottavo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione, in particolare rilevando che il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare che nel mansionario inviato con la richiesta di visita per l'idoneità non erano comprese le mansioni di magazziniere, previste nell'organico aziendale richiamato in sentenza;
che dalla documentazione prodotta dalla stessa società risultava che venivano svolte in azienda anche mansioni di lamierista, carrozziere, e carpentiere;
che era infine previsto in azienda anche un commesso, tutte attività per le quali non era stata chiesta una verifica di idoneità.
Secondo il ricorrente, infine, il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto l'inidoneità del GA a tutte le predette mansioni perché comportanti un notevole dispendio di energia fisica, senza tener conto del fatto che il dispendio di energia fisica è concetto diverso dal "carico fisico" e che il GA era stato ritenuto, secondo il certificato dell'istituto di medicina del lavoro, idoneo a mansioni "con carico fisico lieve", non a mansioni comportanti un "lieve" dispendio di energia fisica. Col nono motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1256 e 1464 c.c., rilevando che, poiché, a norma dell'art. 1256 c.c.; l'obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile "per una causa non imputabile al debitore", la Corte d'Appello non avrebbe potuto ritenere legittimo il recesso della società che, essendo stata dichiarata responsabile dell'infortunio, doveva altresì ritenersi responsabile della sopravvenuta impossibilità della prestazione del GA. Col decimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2 l. n. 604 del 1966, nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti, ai fini della legittimità del licenziamento, l'omessa allegazione del certificato dell'Istituto di Medicina del Lavoro alla lettera di recesso. Tale allegazione, a parere del ricorrente, era invece nella specie necessaria, posto che nella lettera di licenziamento si faceva riferimento ad una inidoneità del GA ad ogni mansione esistente in azienda, inidoneità certificata dall'istituto predetto, onde l'obbligo di motivazione imponeva che fossero allegati (o trascritti) sia il quesito posto a tale istituto, sia la relativa risposta.
Con l'undicesimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto che i mesi intercorsi tra l'acquisizione della certificazione di inidoneità e il recesso non comportassero rinuncia al licenziamento, attribuendo a tal fine rilevanza a circostanze ininfluenti (atteso che il rapporto di lavoro prosegue anche durante l'assenza del lavoratore per ferie o per malattia), disapplicando il principio che impone la tempestiva comunicazione del motivo di licenziamento e omettendo di considerare che, nel lasso di tempo trascorso, potevano mutare sia le condizioni di salute del GA che le previsioni dell'organico aziendale.
Col dodicesimo ed ultimo motivo il ricorrente censura per vizi di motivazione la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita del posto di lavoro, ritenendo che non fosse stata fornita la prova del nesso causale tra l'infortunio e la riscontrata inidoneità, nesso che poteva essere invece accertato, eventualmente col ricorso a consulenza, alla luce della cronologia degli avvenimenti e dei certificati medici prodotti.
Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte d'Appello sarebbe incorsa in contraddizione per aver rigettato nel merito la domanda subordinata, pur avendo in premessa affermato l'inammissibilità della domanda di condanna proposta nei confronti della società e l'incompetenza in relazione a quelle proposte nei confronti del fallimento.
Secondo il ricorrente, infine, la Corte di Genova avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo d'appello proposto avverso il rigetto della suddetta domanda subordinata da parte del giudice di primo grado. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché concernenti problematiche connesse, prospettano censure in parte infondate e in parte inammissibili.
È vero che la perdita della capacità processuale del fallito, dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura, non è assoluta, ma relativa, onde è ancora possibile ottenere la condanna del fallito, sempre che, però, essa sia fondata su di un rapporto di cui gli organi fallimentari si siano disinteressati e purché il creditore agente in giudizio si sia mantenuto estraneo alla procedura concorsuale ed abbia optato esclusivamente per la tutela postfallimentare (v. in tal senso, tra le altre, Cass. sez. 1^ n. 1359 del 1999 RV 523333 e sez. 1^ n. 1 del 1976 RV 378607). Nel caso in cui, invece, come nella specie, sia stato citato anche il fallimento, la temporanea perdita di capacità processuale del fallito è indiscutibile, atteso che il fallimento è il successore processuale del fallito (e quindi, per un certo periodo e in relazione a determinati rapporti, è il fallito stesso), onde sarebbe illogico (oltre che inutile e foriero di possibili conflitti di giudicati) ottenere da due giudici diversi (quello ordinario e quello fallimentare) due pronunce in relazione ai medesimi rapporti e nei confronti della medesima parte (il fallito e il fallimento). Ove anche una tale possibilità fosse consentita dalla logica del sistema, il creditore non avrebbe alcun interesse ad ottenere un accertamento del proprio credito anche nei confronti del fallito, da far valere quando egli sarà tornato in bonis, posto che la chiusura del fallimento non implica la liberazione del fallito dalle obbligazioni non soddisfatte nel corso della procedura concorsuale, onde, dopo la chiusura del fallimento, i creditori possono sempre agire nei confronti del fallito tornato in bonis per ottenere il pagamento dei crediti che, accertati nei confronti del fallimento, non abbiano trovato (completa) soddisfazione nel corso della procedura, (v. in tal senso, tra le altre, Cass. S.U. n. 11718 del 1993 RV 484506). Da quanto sopra esposto in relazione alla successione (e perciò all'identificazione) tra fallito e fallimento discende anche la carenza di interesse del ricorrente a dolersi che il pretore abbia dichiarato l'illegittimità del primo licenziamento solo nei confronti della società fallita e non del fallimento, anche tenuto conto del fatto che la suddetta declaratoria, pronunciata in contraddittorio del fallimento, non potrebbe non valere nei confronti di questo, dovendosi peraltro rilevare che in ogni caso la censura siccome formulata nei confronti della sentenza di primo grado e non della sentenza impugnata, è comunque (e innanzi tutto) inammissibile sotto tale profilo.
È infine infondata la censura concernente la declinatoria di competenza in relazione alle pretese risarcitorie avanzate con riguardo all'impugnativa dei licenziamenti;
tali pretese hanno indubbio contenuto patrimoniale e pertanto, indipendentemente dalla loro connessione con la richiesta tutela reale in relazione alla pretesa illegittimità dei licenziamenti impugnati, non possono essere sottratte alla cognizione del giudice fallimentare, come peraltro ripetutamente affermato da questo giudice di legittimità con orientamento consolidato che questo collegio condivide, non ravvisando validi motivi per discostarsene (v., tra le altre, sez. l. n. 3522 del 1998 RV 514251; sez. 1^ n. 11787 del 1998 RV 520930;
sez. l. n. 8514 del 2000 RV 537927). Anche il terzo e il dodicesimo motivo, da esaminarsi congiuntamente perché relativi a problematiche connesse, sono infondati. Con essi il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia omesso di pronunciarsi sui motivi di appello che censuravano la sentenza pretorile per aver rigettato sia la pretesa risarcitoria (nella misura di cinque mensilità) avanzata in relazione al primo licenziamento dichiarato illegittimo, sia la domanda di risarcimento del danno per perdita del posto di lavoro avanzata in subordine con riguardo al terzo licenziamento.
Le censure non colgono nel segno, atteso che il giudice d'appello ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 52 l.f. di tutte le domande di condanna proposte nei confronti del fallito e la propria incompetenza in relazione a tutte le domande di condanna proposte nei confronti del fallimento.
È pur vero che ha poi rigettato l'appello proposto e che ciò potrebbe indurre a ritenere una totale conferma della sentenza pretorile anche nella parte in cui rigettava nel merito le due pretese risarcitorie sopra menzionate, tuttavia è da rilevare che primo dovere del giudice dell'impugnazione (e perciò, nella specie, di questo giudice di legittimità) è l'interpretazione della pronuncia impugnata (sulla portata e il limiti di tale interpretazione v. Cass. sez. 1^ n. 8470 del 1998 RV 518378) e che, nell'adempimento di tale dovere ermeneutico (anche, ad esempio, in relazione ai limiti di un eventuale giudicato interno che potrebbe condizionarne i poteri), il giudice dell'impugnazione deve tenere presente che la portata percettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute sulla motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione (v. in tal senso, tra le altre, Cass. sez. 2^ n. 693 del 1977 RV 384263, con riferimento specifico al rito del lavoro, sez. l. n. 8941 del 2002 RV 555188 e, in precedenza tra le altre, sez. l. n. 10095 del 1998 RV 519641). Alla luce di quanto sopraesposto, e tenendo conto delle chiare enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, è da ritenere che il giudice di secondo grado, rigettando l'appello, abbia inteso esplicitare che non erano accoglibili le domande dell'appellante, sia pure per motivazioni (di carattere processuale) diverse da quelle (nel merito) addotte dal primo giudice.
Devono ritenersi pertanto impregiudicate le pretese risarcitorie suddette, che potranno essere sempre fatte valere nelle sedi competenti.
Il quarto motivo è inammissibile sotto più di un profilo. Invero, nella prima parte di tale motivo si censura l'interpretazione data dal giudice di merito alla missiva con la quale la società invitava (dopo la revoca del primo licenziamento) il ricorrente a presentarsi in azienda, ma non viene riportato per esteso il contenuto di detta missiva (come sarebbe stato necessario nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e, soprattutto, non vengono indicati i canoni ermeneutici violati, risolvendosi perciò la censura, inammissibilmente, nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella esposta nella sentenza impugnata. Nella seconda parte del medesimo motivo viene censurato il significato attribuito dal giudice d'appello ad una prova testimoniale, riportando solo una frase di tale testimonianza e non consentendo perciò a questo giudice (che può accedere all'esame degli atti solo in ipotesi di deduzione di error in procedendo) di apprezzare nel suo integrale contesto la frase estrapolata. È da aggiungere che spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, nonché quello di valutare le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, e che il ragionamento decisorio sul punto è censurabile in sede di legittimità soltanto quando sussista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente espresse, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione, restando inammissibile invece ogni censura che, come nella specie, si concreti nella prospettazione di una possibile diversa lettura delle risultanze probatorie (V, tra numerosissime altre, Cass. n. 13405 del 1997 RV 511208 e n. 5802 del 1998 RV 516348). Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.
Nella prima parte di tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che le attività diverse dalla guida vera e propria effettuate dal GA prima del licenziamento fossero connesse e complementari alle mansioni di autista senza tenere conto di alcune testimonianze di segno contrario a tale assunto e delle stesse dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal legale rappresentante della società, ma non riporta per esteso il testo delle prove testimoniali e delle dichiarazioni asseritamente trascurate, impedendo così a questo giudice di valutarne la decisività.
Il ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata per aver immotivatamente ritenuto secondarie le attività diverse dalla guida svolte dal GA, ma la censura non coglie nel segno, posto che l'affermazione de qua nella sentenza impugnata non risulta immotivata, ponendosi invece come sviluppo logico delle affermazioni precedenti che, sulla base dell'esperita istruttoria, individuavano dette attività come connesse e complementari a quella di autista e non espletabili separatamente da quest'ultima.
L'inammissibilità delle prime due censure contenute nel motivo in esame esime questo giudice dalla valutazione della terza, con la quale il ricorrente si duole che il giudice di primo grado abbia in ogni caso ritenuto le suddette attività diverse dalla guida non compatibili con lo stato di salute del GA, ponendosi evidentemente quest'ultima come un'argomentazione svolta ad abundantiam nell'economia del ragionamento decisorio, che resterebbe in ogni caso sorretto dalle argomentazioni precedenti, anche ove la censura in esame si rivelasse fondata.
Il sesto e il settimo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché relativi a problematiche connesse, sono infondati.
Con tali motivi il ricorrente deduce che il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica può ritenersi legittimo solo ove risulti che lo stato di salute del lavoratore è incompatibile non solo con le mansioni precedentemente svolte o altre equivalenti, ma pure con ogni altra mansione, anche deteriore, esercitabile in azienda;
che il relativo onere probatorio grava sul datore di lavoro;
che nella specie tale onere non risulta assolto, in quanto nel mansionario consegnato all'istituto di medicina del lavoro per valutare l'idoneità fisica del GA non risultavano comprese alcune delle attività svolte in azienda;
che, infine, doveva ritenersi irrilevante la circostanza che il GA solo in appello avesse dedotto l'esistenza in azienda di altre mansioni, anche deteriori, compatibili col suo stato di salute, non essendo in proposito posto a suo carico alcun onere di allegazione, prova o eccezione.
È innanzitutto da rilevare che le premesse da cui muovono le censure sopra riportate sono corrette, tuttavia non risultano giuridicamente fondate le conseguenze che ne vengono tratte sul piano della dialettica processuale.
È vero infatti che, nell'ipotesi di licenziamento de qua, il giustificato motivo oggettivo consiste non soltanto nella fisica inidoneità del lavoratore all'attività attuale, ma anche nell'inesistenza in azienda di altre attività, anche diverse ed eventualmente deteriori, compatibili con lo stato di salute del lavoratore, e che, gravando sul datore di lavoro l'onere di provare il suddetto giustificato motivo, a costui spetta di fornire la prova delle attività svolte in azienda e della relativa inidoneità fisica del lavoratore, o dell'impossibilità di adibirlo ad esse, senza alterare l'organizzazione tecnica e produttiva, tuttavia tali principi vanno necessariamente coordinati con gli oneri di attività che il rito del lavoro, caratterizzato (come il rito civile riformato) da un sistema di preclusioni tendente ad una rapida emersione del "quid disputandum" e del "quid probandum", pone a carico di entrambe le parti fin dalla fase introduttiva del giudizio di primo grado.
In diverse occasioni, infatti, questa Corte ha sottolineato come il sopra richiamato sistema di preclusioni comporta che divengano incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non emergano divergenze tra le parti (v., sia pure in relazione a fattispecie diversa, Cass. sez. l. n. 11919 del 1998 RV 521067) e recentemente, proprio con riguardo all'impugnativa di licenziamento intimato per inidoneità fisica del lavoratore, ha affermato che l'onere di specificazione della domanda previsto dai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. impone al lavoratore, attore in giudizio, di precisare la sua volontà di essere adibito anche a mansioni diverse da quelle in precedenza svolte, allegando, rispetto ad esse, la propria idoneità fisica (v. Cass. sez. l. n. 16141 del 2002). Peraltro, in linea con questo orientamento che vede entrambe le parti impegnate, negli atti introduttivi e nel corso della prima udienza di trattazione (per il rito del lavoro, l'udienza di discussione prevista dall'art. 420 c.p.c.) a delineare con nettezza la materia controversa, recentemente le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate in relazione al contenuto e alla portata dell'onere, posto dall'art. 416 c.p.c. a carico del convenuto, di "prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione in ordine ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda" (v. S.U. n. 761 del 2002 RV 551789). È evidente che la soprariportata formulazione dell'art. 416 c.p.c. si riferisce ad un paradigma processuale che vede a carico dell'attore oneri di allegazione e di prova (dei fatti costitutivi della domanda), tuttavia quando, come nel caso di specie, grava sul convenuto (datore di lavoro) un onere di allegazione e di prova (in ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che anche l'attore prenda posizione rispetto alle affermazioni di controparte nella prima occasione processuale utile (e cioè, se non l'ha già fatto in ricorso, nel corso dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c), atteso che il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare fin dalle prime battute processuali e circoscrivere la materia controversa evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione.
La sentenza impugnata non merita pertanto le censure proposte, in quanto in primo grado il GA si era limitato a contestare il certificato medico perché aveva valutato inidoneità alle mansioni (di autista) precedentemente svolte, senza tener conto che tali mansioni comprendevano anche attività diverse dalla guida di autoveicoli, e solo in appello avesse rilevato che in azienda avrebbe potuto essere adibito a mansioni diverse (e deteriori) rispetto a quelle precedenti.
Peraltro, risulta che la società abbia assolto ai propri oneri di allegazione e di prova, producendo un certificato medico che accertava l'inidoneità del GA non solo alle mansioni precedentemente svolte, ma anche alle altre attività svolte in azienda (secondo un mansionario consegnato dalla stessa società all'istituto di medicina del lavoro), ed era pertanto onere del GA fornire (nei termini processuali previsti) la prova contraria, ossia che in azienda esistevano anche attività diverse da quelle indicate nel mansionario e che essere erano compatibili con le sue condizioni fisiche.
Il nono motivo, col quale il ricorrente deduce che la società non avrebbe potuto recedere dal rapporto perché responsabile dell'infortunio che avrebbe determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore, è palesemente infondata.
È innanzitutto da rilevare che l'art. 1256 c.c. (secondo il quale l'obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore) non è evidentemente invocato a proposito, posto che nella specie è divenuta impossibile non la prestazione del datore di lavoro, bensì quella del lavoratore, e non risulta in alcun modo che la relativa impossibilità sopravvenuta sia attribuita (o attribuibile) al debitore di detta prestazione (ossia al lavoratore).
Altrettanto non a proposito risulta invocato l'art. 1464 c.c., relativo all'impossibilità parziale della prestazione (che peraltro legittimerebbe in ogni caso il recesso, in ipotesi di mancanza di interesse apprezzabile ad un adempimento parziale), posto che nella specie non risulta in alcun modo dedotto che le condizioni fisiche del lavoratore avrebbero consentito una prestazione parziale (ad esempio, con un orario di lavoro ridotto, in ipotesi implicante meno usura fisica).
Tanto premesso, è appena il caso di rilevare che nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità totale della prestazione di una delle parti comporta che quest'ultima non può chiedere all'altra parte la controprestazione (art. 1463 c.c.) e che, in ogni caso, essa determina il venire meno della causa del contratto, senza possibilità per l'autonomia privata di mantenere in vita, ai sensi dell'art. 1322 c.c., un vincolo giuridico non corrispondente al modello legale e ormai privo di significato apprezzabile per l'ordinamento giuridico (v. sul punto Cass. sez. l. n. 16375 del 2002), ciò, naturalmente, senza escludere eventuali responsabilità
sul piano risarcitorio ove risulti provato che l'impossibilità della prestazione di una delle parti sia dipesa da fatto addebitabile all'altro contraente.
Anche il decimo motivo(col quale il ricorrente si duole dell'omessa allegazione alla lettera di licenziamento del certificato dell'istituto di medicina del lavoro) è infondato.
Invero, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, essendo invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa (v. tra le altre, Cass. n. 3752 del 1985 RV 441332), e, a fortiori, non è certamente tenuto a fornire, in sede di esposizione dei motivi, anche la prova degli indicati motivi.
Nella specie, avendo la società chiaramente indicato come motivo di recesso la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, non era tenuta ad indicare che tale inidoneità risultava da un certificato medico, ne', tantomeno, ad allegare tale certificato o a riportarne il contenuto nella lettera di licenziamento, gravando su di essa l'onere probatorio di "giustificare" il motivo addotto (producendo certificati medici e quant'altro a tal fine necessario) solo nell'eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento.
È infine infondato anche l'undicesimo motivo di ricorso, col quale il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del tempo trascorso tra l'acquisizione della certificazione dell'inidoneità fisica del lavoratore e il licenziamento. A tale proposito è innanzitutto da rilevare che la tempestività del licenziamento, intesa come immediatezza della reazione datoriale al "fatto" del lavoratore, può ritenersi elemento costitutivo soltanto delle ipotesi di recesso per giusta causa, derivando dalla formulazione dell'art. 2119 c.c., e in particolare dal rilievo che in tale disposizione viene attribuito all'impossibilità della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (v. in proposito Cass. n. 8121 del 1992 RV 478003; n. 2762 del 1995 RV 491039 e n. 6903 del 1994 RV 487458).
Escluso pertanto che nell'ipotesi in esame (relativa a licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore) possa assumere rilievo la mancanza di tempestività, è altresì da escludere che i mesi trascorsi tra l'accertata inidoneità fisica del lavoratore e l'intervenuto licenziamento possano configurare una sorta di rinunzia tacita a far valere il motivo di recesso, sia (e innanzitutto) perché, come già sopra rilevato, non è consentito all'autonomia privata, in ipotesi di sopravvenuta totale impossibilità di una delle prestazioni, mantenere in vita un contratto che viene a risultare sfornito di causa (v. Cass. sez. lav. n. 3657 del 2002 citata), sia perché, per ritenere la sussistenza di una rinuncia tacita, occorre che emerga un comportamento concludente inequivoco, come, ad esempio, avere per mesi accettato la prestazione lavorativa del dipendente inidoneo, fatto che nell'ipotesi in esame non si è verificato, essendo nel periodo de quo il GA rimasto assente dal lavoro per malattia e per ferie.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003