Sentenza 15 gennaio 2016
Massime • 1
È ammissibile la domanda di oblazione presentata, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in via subordinata rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il Giudice per le indagini preliminari può essere legittimamente adito, con l'atto di opposizione, non solo per accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'oblazione, ma anche per una preliminare verifica circa la possibilità di definire il procedimento con la più favorevole pronuncia ex art. 129, sia pure nei limiti della prospettazione offerta dall'opponente in ordine alla sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dal predetto articolo, e ferma restando l'irrevocabilità della domanda di oblazione, anche qualora il G.i.p. disattenda la richiesta preliminare. (V. Corte cost., sent. n. 14 del 13 febbraio 2015).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2016, n. 23856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23856 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2016 |
Testo completo
23 8 56 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - N148/2016- Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 31288/2015 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE NAPOLI NORD nei confronti di: TRIBUNALE NAPOLI NORD con l'ordinanza n. 304/2015 GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD, del 08/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. corosarili, che на свіщото diclicеке тек ва соли ретличе о ои Tribreede di Napoli Noted;
GelP all اسا Ма Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 luglio 2015 il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha sollevato conflitto negativo di competenza con il locale Tribunale nell'ambito del procedimento a carico di D'IO LU. In fatto, conviene evidenziare in sintesi cronologica i dati rilevanti: a) nei confronti di D'IO LU il GIP del Tribunale di Napoli Nord risulta aver emesso decreto penale di condanna (per il reato di cui agli artt. 58 r.d. n. 635 del 1940 e 221 tulps) in data 8 gennaio 2015 ; b) con tempestiva opposizione D'IO LU articolava due istanze. La prima contiene una richiesta di improcedibilità dell'azione penale posto che per il medesimo fatto si sostiene essere stato emesso decreto penale di condanna da parte del GIP del Tribunale di Cassino in data 8.10.2014, con successiva ammissione alla oblazione. In subordine D'IO LU chiedeva di essere ammesso alla oblazione;
c) a fronte di tale opposizione il GIP disponeva il giudizio, affermando che «l'esistenza del bis in idem potrà essere apprezzata soltanto in sede dibattimentale mediante la verifica della eventuale definitività del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Cassino>>, in data 20 febbraio 2015; d) il Tribunale, in sede di questioni preliminari, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponeva la restituzione degli atti al GIP con ordinanza emessa il 3 giugno 2015, RM sostenendo che non poteva essere validamente instaurato il giudizio ordinario senza la previa definizione della domanda di oblazione, nel cui ambito - peraltro il GIP ben avrebbe potuto -> vagliare la fondatezza della richiesta di improcedibilità dell'azione penale. A fronte di tale sequenza, il GIP nel sollevare il conflitto negativo afferma che : - la richiesta di ammissione all'oblazione è espressamente subordinata, nell'atto di opposizione, alla verifica della improcedibilità per violazione della regola del ne bis idem e pertanto, non essendovi alcun potere del GIP, dopo l'emissione del decreto penale di condanna di emettere tale tipologia di decisione non poteva essere emesso alcun provvedimento di ammissione all'oblazione, dovendosi di
contro
- demandare al giudice dibattimentale la verifica circa la - fondatezza della domanda 'principale'. Ciò anche in rapporto ai contenuti di Corte Cost. n. 14 del 2015 (decisione interpretativa che ha ritenuto possibile l'emissione di pronunzia ex art. 129 cpp nell'ambito del procedimenti di oblazione conseguente ad opposizione a decreto penale) in virtù del fatto che la causa di improcedibilità non emergeva in modo pacifico dall'istanza difensiva (peraltro formulata in modo da rendere inammissibile l'istanza subordinata) ma necessitava di una verifica istruttoria, circa la definitività della decisione emessa dall' A.G. di Cassino. Di contro, con atto successivo alla proposizione del conflitto, il Tribunale evidenziava come i contenuti della decisione n. 14 del 2015 Corte Cost. abbiano reso possibile l'applicazione - da parte del GIP ed in sede di sub-procedimento di oblazione ex art. 141 disp.att. cpp - della 2 regola generale di cui all'art. 129 cod. proc.pen. e pertanto ben potevano le due istanze essere valutate in modo congiunto senza emissione del provvedimento di impulso processuale.
3. Ritiene questa Corte che il conflitto negativo insorto vada risolto con l'attribuzione della competenza al GIP del Tribunale di Napoli Nord, per le ragioni che seguono. In sede di opposizione al decreto penale di condanna è stata proposta dall'opponente una duplice richiesta (emissione di sentenza di improcedibilità per precedente giudicato relativo al medesimo fatto e, in subordine, ammissione alla oblazione) e tale modalità di formulazione dell'atto di opposizione ha determinato, come si è detto in parte narrativa, la decisione del GIP di disporre il giudizio. Il presupposto logico e giuridico di tale decisione risiede - a ben vedere - nella qualificazione di inammissibilità della richiesta di ammissione alla oblazione successiva alla emissione del decreto penale di condanna e formulata in sede di opposizione - 'condizionata' alla previa verifica della esistenza di una causa di improcedibilità dell'azione penale tale da condurre, in tesi, al proscioglimento (art. 649 co.2 cod.proc.pen.). Tale opzione interpretativa era di certo sostenibile in rapporto agli orientamenti espressi da questa Corte di legittimità (in casi analoghi Sez. III n. 39350 del 12.10.2006, rv 235499; Sez. III n. 12518 del 24.2.2011, rv 249788) e relativi ai contenuti dell'art. 464 co.2 cod. proc.pen. (il giudice se è presentata domanda di oblazione contestuale alla opposizione decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1) posto che la RM decisione emessa dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 21243 del 25 marzo 2010, intervenendo sul tema, aveva qualificato come abnorme la sentenza di proscioglimento emessa Ми dal GIP successivamente alla opposizione al decreto penale di condanna (affermando, tra l'altro che dopo che il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari è spogliato di poteri decisori sul merito dell'azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell'an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione). In tal senso, il GIP aveva ritenuto inammissibile la domanda di oblazione in quanto condizionata ad una verifica esorbitante dai suoi poteri (l'apprezzamento del precedente giudicato) atteso che esclusivamente la inammissibilità di una domanda di parte facoltizza il giudice a non esaminarne i contenuti. Tuttavia va ritenuto che su detto quadro interpretativo ha inciso, con portata innovativa, la decisione interpretativa di rigetto n. 14 emessa dalla Corte Costituzionale in data 28 gennaio 2015 e depositata il 13 febbraio 2015 (data antecedente, sia pure di pochi giorni, al deposito dell'atto di opposizione). Con tale arresto il giudice delle leggi ha ritenuto infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 464 co.2 cod.proc.pen. in tal sede proposto, affermando che lì dove venga, in sede di opposizione, richiesta l'ammissione alla oblazione ciò non preclude l'applicazione da parte del 3 giudice- nell'ambito del relativo subprocedimento di cui all'art. 141 disp.att. cpp della particolare decisione di cui all'art. 129 cod.proc.pen. invocata dall'opponente in modo specifico e argomentato nel medesimo atto di opposizione. La decisione testè citata offre, in tutta evidenza, una particolare chiave di lettura del rapporto tra atto di opposizione al decreto penale, domanda di ammissione all'oblazione e recupero di poteri decisòri da parte del Giudice per le Indagini Preliminari in riferimento ad una specifica sollecitazione della parte (nel particolare procedimento monitorio in esame) lettura da ritenersi preferibile, posto che una diversa opzione interpretativa delle norme coinvolte andrebbe a scontrarsi con la ratio della pronunzia, in ciò eludendo i contenuti dell'autorevole precedente (v. Sez. U n. 25 del 16.12.1998, rv 212075) . Viene - pertanto - ritenuta idonea la 'sede procedimentale' introdotta da un atto di opposizione al decreto penale di condanna contenente una domanda di oblazione (domanda il cui accoglimento prescinde, come è noto, dalla verifica di colpevolezza) allo scopo di ampliare le potenzialità cognitive del giudice, con potenziale approdo decisòrio non più finalizzato alla esclusiva verifica della ricorrenza dei presupposti di legge per l'ammissione alla oblazione (art. 162 e 162 bis cod.pen.) ma esteso a tutte le ipotesi contemplate dall'articolo 129 del codice di rito, sia pure nei limiti della indicazione contenuta e sostenuta nell'atto di opposizione. La pregnante correlazione tra la domanda di ammissione all'oblazione e l'obbligo della PM immediata declaratoria delle cause di non punibilità, rilevata nel citato arresto della Corte Costituzionale, impone pertanto, di ritenere senz'altro consentito l'innesto - in via incidentale - رسد nella richiesta di oblazione della istanza (di carattere assolutamente preliminare) orientata alla verifica dell'aspetto di maggior favore per l'instante (sentenza ex art. 129 cod.proc.pen.) con irretrattabilità della domanda di oblazione lì dove il giudice investito della richiesta ritenga di disattendere la prioritaria prospettazione (quanto alla irrevocabilità della domanda di oblazione, in termini generali, Sez. I n. 29359 del 14.5.2009, rv 244826). Ciò, peraltro, appare il frutto di una scelta tendente alla valorizzazione delle facoltà difensive nell'ambito esclusivo del procedimento per decreto, caratterizzato dalla assenza di contraddittorio sino al momento della notifica dell'atto giudiziale idoneo, se non opposto, a divenire irrevocabile, il che esclude la possibilità di esportare la ratio decidendi al di fuori del procedimento monitorio e della particolare sequenza di atti del giudice e poteri delle parti che lo caratterizza. Tornando al caso in esame, è dunque evidente che l'atto di opposizione, nel suo duplice contenuto, non risulta essere estraneo al sistema e non può, seppure in parte (la domanda di oblazione) essere dichiarato inammissibile ma deve essere in quanto tale valutato nei suoi contenuti dal giudice funzionalmente competente, che resta il Giudice per le Indagini Preliminari. -In tal senso, la declaratoria di nullità dell'atto di impulso processuale che ha dato luogo al appare consentita, posto che la opzione sottostante non ha tenuto conto dellaconflitto- 4 ritualità (e correlata irretrattabilità) della richiesta di ammissione alla oblazione formulata dalla parte privata. E', infine, questione che esula dalla presente decisione - regolamento di competenza - quella della compatibilità, nel caso in esame, tra applicazione immediata della norma invocata in via preliminare dall'instante (art. 129 cod.proc.pen.) e verifica delle condizioni di fatto e di diritto per l'operare di tale norma, rappresentate dalla identità storica del fatto e definitività o meno della decisione indicata come vertente sul medesimo fatto. Va pertanto dichiarata la competenza del GIP del Tribunale di Napoli Nord, Ufficio cui vanno trasmessi gli atti ai sensi dell'art. 32 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Napoli Nord, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 15 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Massimo Vecchio Assantes Vecchis Rig DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 GIU 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5