Sentenza 24 febbraio 2011
Massime • 1
È inammissibile la domanda di oblazione, presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna ma in via subordinata alla richiesta di dichiarazione di nullità del decreto per insussistenza del fatto e del conseguente proscioglimento in quanto il giudice deve decidere sulla domanda di oblazione in via prioritaria. (Nella specie il giudice, in considerazione della richiesta principale, aveva emesso il decreto di citazione per il giudizio, con conseguente preclusione della successiva richiesta di oblazione).
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- 1. Per la Consulta l'imputato condannato per decreto può esserehttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere la sentenza in commento, clicca qui. Diamo immediata notizia, pur riservandoci di tornare sul tema, di una pronuncia della Corte costituzionale in materia di decreto penale, che assume forte rilievo pratico e, forse, un rilievo ancora maggiore dal punto di vista sistematico. Nel caso di specie il rimettente aveva ricevuto, in sede di opposizione al decreto di condanna per alcuni reati ambientali, una richiesta principale di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ed una domanda subordinata di oblazione. Aveva giudicato pressoché scontata - lo stesso rimettente - una preclusione ad accogliere la domanda principale, che pure nel merito gli era parsa fondata (dato il …
Leggi di più… - 2. La Corte costituzionale afferma il potere del g.i.p. di pronunciarsiLuca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per accedere al testo della sentenza, clicca qui. 1. La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità relativa all'art. 464, co. 2, c.p.p., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ove l'imputato, contestualmente all'opposizione a decreto penale, abbia presentato domanda di oblazione. Ciò perché, secondo la Corte, il diritto vivente, in realtà, non impedirebbe affatto una soluzione di questo tipo. Questa la vicenda. Tre soggetti erano stati condannati, tramite decreto penale, per una contravvenzione in materia ambientale: gli imputati decidevano quindi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 12518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12518 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/02/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo - rel. Consigliere - N. 451
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 35929/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Iaria Michele, difensore di fiducia di BR AN, n. a Palmi il 20.5.1976;
avverso la sentenza in data 24.9.2009 del Tribunale di Palmi, con la quale è stato condannato alla pena di Euro 60,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 110 e 221 (T.U.L.P.S.).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il PM in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Palmi ha affermato la colpevolezza di BR AN in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 221, cit. T.U.L.P.S., a lui ascritto perché, nella qualità di gestore di una sala giochi, ometteva di esporre la tabella vidimata dal Questore riportante le indicazioni previste dall'art. 110, comma 1 (giochi proibiti, prescrizioni e specifici divieti imposti dal Questore).
Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., u.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di poter definire il procedimento mediante oblazione.
Si osserva che la richiesta di essere ammesso all'oblazione, ai sensi dell'art. 162 bis c.p., era stata formulata tempestivamente nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, ma il G.I.P. ha omesso di pronunciarsi su tale istanza ed ha emesso il decreto di citazione per il giudizio.
La domanda di ammissione all'oblazione è stata, poi, riproposta dall'imputato dinanzi al tribunale, ma è stata rigettata in base al rilievo che la stessa non poteva essere formulata per la prima volta in quella fase.
Si deduce, quindi, che il giudice di merito ha ritenuto erroneamente non valida la domanda di oblazione tempestivamente presentata unitamente all'opposizione al decreto penale di condanna per essere stata formulata in quella sede in subordine alla richiesta di declaratoria di nullità del decreto.
Si osserva sul punto che tale ultima richiesta non poteva ritenersi equivalente a quella di ammissione a riti alternativi, costituendo solo una ulteriore specificazione della dichiarazione di opposizione al decreto penale di condanna.
Si aggiunge che nel caso in esame non sussistevano, ne' sono state indicate dal giudice di merito altre ragioni ostative all'accoglimento della richiesta.
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 2 "il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 7" e, cioè, i decreti di citazione per il giudizio immediato ovvero per il giudizio abbreviato, se chiesto dall'opponente, o stabilisce i termini per l'accordo delle parti nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. Si evince, quindi, dalla disposizione citata che per evidenti ragioni di economia processuale, stante il carattere pregiudiziale della decisione sulla richiesta di oblazione rispetto ai provvedimenti con i quali vengono disposti il giudizio immediato o i riti alternativi, l'istanza di ammissione alla oblazione non può essere subordinata ad una richiesta di proscioglimento dell'imputato, che può far solo seguito alla celebrazione del processo.
È stato, infatti, già affermato da questa Suprema Corte, sia pure con riferimento alla richiesta di riti alternativi, che UE inammissibile la domanda di oblazione presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna quale subordinata rispetto alla richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto incompatibile con l'art. 464 c.p.p., comma 2 secondo cui il giudice debba decidere sulla richiesta di oblazione prima di emettere i provvedimenti previsti dal comma primo della medesima disposizione" (sez. IH, 12.10.2006 n. 39530, Morelli, RV 235499). Orbene, emerge dall'esame dell'opposizione a decreto penale, depositata in data 22.10.2009 dal difensore del BR, che l'opponente ha chiesto, in via principale, che venisse dichiarata la nullità del decreto penale per insussistenza del fatto addebitatogli, deducendo anche l'erroneità dell'accertamento operato dalla GG.FF., e, solo in subordine, ha chiesto di essere ammesso all'oblazione.
Correttamente, pertanto, il giudice, in accoglimento della istanza principale dell'opponente, ha emesso il decreto di citazione per il giudizio nei suoi confronti, con la conseguente preclusione, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 3, della possibilità per l'imputato di chiedere nel giudizio conseguente all'opposizione, sia pure in via preliminare, l'ammissione all'oblazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 24 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011