Sentenza 12 ottobre 2006
Massime • 2
L'avvenuto rilascio dell'autorizzazione che precede l'installazione di un impianto con emissioni atmosferiche - la cui mancanza integra gli estremi del reato previsto dal primo comma dell'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1998, n.203, ora sostituito dal comma primo dell'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - non esonera il titolare dall'obbligo di preventiva comunicazione dell'inizio dell'esercizio delle attività, così che la mancata comunicazione nei quindici giorni precedenti tale esercizio integra il reato previsto dal secondo comma dell'art.24 del citato d.P.R. n.203 del 1988, ora sostituito dal terzo comma dell'art. 279 del citato D.Lgs. n.152 del 2006.
È inammissibile la domanda di oblazione presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna quale subordinata rispetto alla richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto incompatibile con il comma secondo dell'art.464 cod.proc.pen., secondo cui il giudice debba decidere sulla richiesta di oblazione prima di emettere i provvedimenti previsti dal comma primo della medesima disposizione (Nella specie il ricorrente aveva, in sede di opposizione al decreto penale di condanna, richiesto la celebrazione di rito abbreviato e solo quale subordinata, per la ipotesi che il giudice non pronunciasse sentenza di assoluzione, richiesto la estinzione del reato mediante oblazione).
Commentari • 2
- 1. Per la Consulta l'imputato condannato per decreto può esserehttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere la sentenza in commento, clicca qui. Diamo immediata notizia, pur riservandoci di tornare sul tema, di una pronuncia della Corte costituzionale in materia di decreto penale, che assume forte rilievo pratico e, forse, un rilievo ancora maggiore dal punto di vista sistematico. Nel caso di specie il rimettente aveva ricevuto, in sede di opposizione al decreto di condanna per alcuni reati ambientali, una richiesta principale di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ed una domanda subordinata di oblazione. Aveva giudicato pressoché scontata - lo stesso rimettente - una preclusione ad accogliere la domanda principale, che pure nel merito gli era parsa fondata (dato il …
Leggi di più… - 2. La Corte costituzionale afferma il potere del g.i.p. di pronunciarsiLuca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per accedere al testo della sentenza, clicca qui. 1. La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità relativa all'art. 464, co. 2, c.p.p., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ove l'imputato, contestualmente all'opposizione a decreto penale, abbia presentato domanda di oblazione. Ciò perché, secondo la Corte, il diritto vivente, in realtà, non impedirebbe affatto una soluzione di questo tipo. Questa la vicenda. Tre soggetti erano stati condannati, tramite decreto penale, per una contravvenzione in materia ambientale: gli imputati decidevano quindi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2006, n. 39350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39350 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1598
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 5183/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AE, nato il [...];
avverso la Sentenza del Gip Tribunale di S. Maria Capua Vetere, emessa il 06/11/03;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
dita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Alfonso Caterino, difensore di fiducia del ricorrente AE EL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza emessa il 06/11/03, dichiarava EL AE colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 2, e lo condannava alla pena di Euro 400,00 di ammenda.
L'interessato proponeva Appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, - deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione de qua, essendo stata presentata tempestiva domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di nuovo impianto a ridotto inquinamento atmosferico;
2. che, comunque, era stata presentata, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, domanda di oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p.p., in ordine alla quale non si era proceduto, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva la propria assoluzione per non aver commesso il fatto ed in ogni caso la declaratoria di ammissione all'oblazione.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/10/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche - perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni argomentate nella decisione impugnata - e comunque errate in diritto.
In primo luogo si osserva che l'assunto difensivo principale - secondo cui il ricorrente, quale rappresentante legale della ditta IK e SP EL AE e C., era munito della prescritta autorizzazione per l'esercizio dell'attività di nuovo impianto a ridotto inquinamento atmosferico nell'area di Caserta ex Saint Gobain - non è rilevante e pertinente ai fini dell'esclusione della penale responsabilità dell'imputato.
Invero, nella fattispecie è stato contestata la contravvenzione di cui al D:P.R. n. 203 del 1986, art. 24, comma 2, (ora riprodotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 3) attinente all'obbligo, da parte del soggetto che pone in esercizio un impianto con emissione nell'atmosfera, di darne preventiva comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla competente Autorità.
Trattasi di adempimento diverso e distinto dall'obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione prima di iniziare ad installare un impianto con emissioni atmosferiche. La violazione di detto obbligo era punita, all'epoca dei fatti, ai sensi del D.P.R. n.203 del 1988, art. 24, comma 1; norma ora riprodotta nel D.Lgs. n.152 del 2006, art. 279, comma 1. Orbene nel caso in esame risulta provato - come congruamente motivato dal giudice di merito - che il EL nella qualità di rappresentante legale della ditta che gestiva l'impianto di verniciatura, non aveva provveduto ad adempiere l'obbligo della preventiva comunicazione. Parimenti va disattesa, la censura attinente all'asserita omessa decisione in ordine alla domanda di oblazione, presentata dal EL nell'opposizione al decreto penale di condanna. Trattasi di domanda di oblazione inammissibile, perché presentata in via subordinata ed all'esito del giudizio definito con rito abbreviato. La norma di cui all'art. 464 c.p.p., comma 2, invero, prescrive che il giudice, cui sia stata presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti di cui all'art. 464 c.p.p., comma 1; ivi compresa la definizione del giudizio con il rito abbreviato.
Consegue che la domanda di oblazione presentata in sede di opposizione a decreto penale, in via subordinata ed all'esito del giudizio - ossia nell'ipotesi che non fosse stata emessa declaratoria di assoluzione dell'imputato - è giuridicamente incompatibile con la citata disciplina normativa di cui all'art.464 c.p.p., comma 2. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da EL AE, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006