Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2006, n. 39350
CASS
Sentenza 12 ottobre 2006

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L'avvenuto rilascio dell'autorizzazione che precede l'installazione di un impianto con emissioni atmosferiche - la cui mancanza integra gli estremi del reato previsto dal primo comma dell'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1998, n.203, ora sostituito dal comma primo dell'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - non esonera il titolare dall'obbligo di preventiva comunicazione dell'inizio dell'esercizio delle attività, così che la mancata comunicazione nei quindici giorni precedenti tale esercizio integra il reato previsto dal secondo comma dell'art.24 del citato d.P.R. n.203 del 1988, ora sostituito dal terzo comma dell'art. 279 del citato D.Lgs. n.152 del 2006.

È inammissibile la domanda di oblazione presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna quale subordinata rispetto alla richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto incompatibile con il comma secondo dell'art.464 cod.proc.pen., secondo cui il giudice debba decidere sulla richiesta di oblazione prima di emettere i provvedimenti previsti dal comma primo della medesima disposizione (Nella specie il ricorrente aveva, in sede di opposizione al decreto penale di condanna, richiesto la celebrazione di rito abbreviato e solo quale subordinata, per la ipotesi che il giudice non pronunciasse sentenza di assoluzione, richiesto la estinzione del reato mediante oblazione).

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  • 1Per la Consulta l'imputato condannato per decreto può essere
    https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere la sentenza in commento, clicca qui. Diamo immediata notizia, pur riservandoci di tornare sul tema, di una pronuncia della Corte costituzionale in materia di decreto penale, che assume forte rilievo pratico e, forse, un rilievo ancora maggiore dal punto di vista sistematico. Nel caso di specie il rimettente aveva ricevuto, in sede di opposizione al decreto di condanna per alcuni reati ambientali, una richiesta principale di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ed una domanda subordinata di oblazione. Aveva giudicato pressoché scontata - lo stesso rimettente - una preclusione ad accogliere la domanda principale, che pure nel merito gli era parsa fondata (dato il …

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  • 2La Corte costituzionale afferma il potere del g.i.p. di pronunciarsi
    Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per accedere al testo della sentenza, clicca qui. 1. La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità relativa all'art. 464, co. 2, c.p.p., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. ove l'imputato, contestualmente all'opposizione a decreto penale, abbia presentato domanda di oblazione. Ciò perché, secondo la Corte, il diritto vivente, in realtà, non impedirebbe affatto una soluzione di questo tipo. Questa la vicenda. Tre soggetti erano stati condannati, tramite decreto penale, per una contravvenzione in materia ambientale: gli imputati decidevano quindi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2006, n. 39350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39350
Data del deposito : 12 ottobre 2006

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