Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 363 /0 1 4 ) 7 E 3 O . C L N L A , O P 1 B I 9 EPUB E 9 D 1 E - 1 N E 1 O C - I I 1 IN NOME DEL PO OLOTTALIANO Z D 2 A . U R I L T S G I 9 3 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE G E E E Oggetto R N 6 O A 4 D , S Сократанба I SEZIONE SECONDA CIVILE Z ( E T T R N A E S PJR VALOREComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 15610/98 Cron.2879 Consigliere - Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Rep. - Rel. Consigliere Ud. 26/09/00 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 3111/01 IL CANCELLIERE LO FE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTEIANA 22, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA BAIOCCO A, difeso dall'avvocato DI PRISCO NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AL OV AT;
- intimato avverso la sentenza n. 104/98 del Giudice di pace di SARNO, emessa il 27/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni 1495 -1- SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso l'accoglimento del ricorso. -2- 15610/98 Oggetto: competenso per valore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 21.04.98, DO ZU premesso che il proprio cognato gli aveva conferito - mandato a rappresentarlo ed assisterlo nel giudizio pro- mosso contro tale Santonicola;
che nessun compenso aveva -ricevuto per la prestazione professionale eseguita conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Sarno Giovan Battista LU chiedendo che fosse condannato al pagamento della somma di £ 1.202.875 a titolo di spese e competenze professionali. Costituendosi, il LU contestava l'avversa do- manda ed eccepiva la gratuità del mandato conferito, esso dedu- attesi i rapporti di parentela esistenti tra cente e l'attore; in via riconvenzionale, opponeva al credito vantato dall'istante l'equivalente che assumeva da questi dovutogli per vari servigi ricevuti nel periodo in cui era separato di fatto dalla moglie. Con sentenza 27.6.98, il giudice di pace di Sarno ritenuto che la riconvenzionale spiegata dal convenuto fosse di valore indeterminato e non facilmente determina- bile;
che detta riconvenzionale attraesse la domanda principale;
che, pertanto, la causa fosse di competenza del tribunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 36 CPC rimetteva la causa al tribunale di Nocera Inferiore, ritenuto competente per valore, ed assegnava alle parti il termine di legge per l'eventuale riassun- zione della stessa;
nulla disponeva sulle spese, riser- vando al definitivo la loro liquidazione. 15610/98 2- Avverso tale sentenza DO ZU proponeva ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente, - denunziando violazione degli artt. 9 e 10 CPC - si duole che il giudice di pace abbia ritenuto la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di valore indeterminato, facendone derivare, per esclusione, la competenza del tribunale, nonostante già dalle conclusioni rassegnate dal convenuto stesso nella comparsa di risposta emergesse la specifica determinazione del quantum nello stesso valore del credi- to fatto valere da esso attore. Il motivo merita accoglimento. Come risulta evidente dalla formulazione della do- manda riconvenzionale, il cui tenore letterale, tanto nella narrativa quanto nelle conclusioni sub b), non la- scia dubbi in ordine alla corrispondenza tra il credito azionato dall'attore principale e quello dedotto in com- pensazione dal convenuto, la stessa doveva essere consi- derata di valore determinato ed, in quanto pari per va- lore alla domanda proposta dalla parte avversa, rientran- te anch'essa nella competenza del giudice adito. Per il combinato disposto degli artt. 34, 35, 36 CPC il giudice di pace di Sarno, rientrando entrambe le domande nei limiti della competenza per valore stabilita dall'art. 7 CPC, doveva, dunque, decidere tanto della do- manda principale quanto della domanda riconvenzionale. 15610/98 -3 Con il secondo motivo, il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 CPC - si duole che il giudice di pace abbia omesso di statuire in merito alla riconvenzionale in applicazione all'art. 36 CPC, essendone il valore palesemente nei limiti della sua competenza, e, comunque, omesso di decidere sulla domanda principale, facilmente accertabile, rimettendo la riconvenzionale di compensazione al giudice superiore. Il motivo merita accoglimento. Il giudice di pace, infatti, ha disposto la rimes- sione della causa al giudice superiore senza minimamente considerare che, quand' anche la riconvenzionale per com- pensazione fosse stata di valore indeterminato eccedente la sua competenza, avrebbe dovuto, comunque, decidere se la domanda principale fosse o meno fondata su titolo fa- cilmente accertabile ciò che, in caso di valutazione positiva, avrebbe comportato, ex artt. 35 e 36 CPC, la sua competenza a decidere della stessa rimanendo la ri- messione limitata alla sola eccezione di compensazione ed ha, pertanto, omesso di pronunziarsi su di un aspetto essenziale della questione di competenza. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata e la causa va rimessa per nuova decisione ad altro giudice di pace, che si designa in quello di Nocera Inferiore, al quale è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE 15610/98 4A Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Nocera Inferiore. Così deciso in Camera di Consiglio il 26.9.2000. Il Presidente Столдень они басо Il Cons. est. Межму IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Talarico DEPOSITATO IN PIA 31BEN 2001 Ronia IL CANCE RCI telerico 4 ) 7 O 3 E L . L C N O , B A 1 P E 9 I E 9 1 D N - 1 O I E 1 Z - C 1 A I 2 R D . T U S L I I 9 G G 3 E R E E N A 6 . D 4 T . E S T T I T ( N R E S A E