Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/1999, n. 692
CASS
Sentenza 22 ottobre 1999

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Il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 388, commi terzo e quarto, c.p. in quanto con esso non vengono sottratti i beni destinati a soddisfare le ragioni del creditore pignorante, bensì del delitto previsto dall'art. 388, comma quinto, c.p., trattandosi di un omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/1999, n. 692
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 692
    Data del deposito : 22 ottobre 1999

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