Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 1
Il comportamento del proprietario custode dei beni pignorati che non si renda reperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati e l'asporto di essi, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 388, commi terzo e quarto, c.p. in quanto con esso non vengono sottratti i beni destinati a soddisfare le ragioni del creditore pignorante, bensì del delitto previsto dall'art. 388, comma quinto, c.p., trattandosi di un omissione da parte del custode che si sottrae all'obbligo di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/1999, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 22/10/1999
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. UGO CANDELA Consigliere N. 1548
3. Dott. GIUSEPPE LA GRECA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. EUGENIO AMARI Consigliere N. 25561/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT RC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 15 marzo 1999 dalla Corte di Appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 15 marzo 1999 la Corte di Appello di Ancona, in riforma di quella del Pretore di Pesaro del 2 maggio 1994, ha ridotto la pena a mesi 6 di reclusione e lire 400.000 di multa a RC AT, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 388, 3^ e 4^ comma c.p. per avere sottratto alcuni mobili sottoposti a pignoramento, rendendosi irreperibile ed impedendo l'esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario di quel provvedimento col quale il pretore aveva disposto la sostituzione del custode e l'asporto dei beni pignorati.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona l'AT ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale (art. 388 c.p.) ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Deduce che nessuna delle condotte previste dall'art. 388 c.p. era stata posta in essere, essendosi egli limitato a non presentarsi il 6 luglio 1992 all'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario per la sostituzione del custode dei beni pignorati. Tale condotta, oltre che non prevista dalla legge come reato, non era "indebita", in quanto esso ricorrente aveva giustificato la sua mancata presentazione allegando un caso di forza maggiore per un incidente d'auto che gli aveva impedito di essere presente all'ora fissata dall'ufficiale giudiziario.
Il ricorrente, infine, lamenta che la corte di merito aveva pronunciato su un fatto diverso rispetto a quello per cui era stata promossa l'azione penale.
La Corte ritiene che il fatto, così come contestato, vada diversamente qualificato come quello previsto dal 5^ comma dell'art.388 c.p.. Nella originaria contestazione si era imputato all'imputato proprio la condotta dell'essersi reso irreperibile, impedendo in tal modo l'esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario del provvedimento col quale il Pretore di Pesaro aveva disposto la sostituzione del custode e l'asporto dei beni pignorati. Non si è trattato dunque di una sottrazione di cose destinate a soddisfare le ragioni creditorie del pignorante, ma dell'omissione di un atto d'ufficio in quanto il ricorrente ha omesso di mettere a disposizione del nuovo custode le cose pignorate, pur essendo stato avvisato dell'ora e del luogo in cui doveva avvenire l'esecuzione del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Corretta risulta la motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'allegata forza maggiore, non presa in considerazione in quanto non ne era stata fornita alcuna prova.
La sentenza impugnata va pertanto annullata in ordine al delitto di cui all'art. 388, 5^ comma, così qualificato il fatto, con rinvio per la determinazione della pena alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza in ordine al delitto di cui all'art. 388, 5^ comma C.P., così qualificato il fatto e rinvia per la determinazione della pena alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000