Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2001, n. 6082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6082 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
сеcc 66344 REPUBBLICA ITALIANAF 6082/0 1 ESENTE RAⱭREGISTRAZIONEP R EMA DI CASSAZIONE Oggetto AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B-N. SEZIONE TRIBUTARIA TRIBUTI IVA MATERIA TRIBUTARIA OPERAZIONI INESISTENTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18685/99 Dott. Giovanni OLLA - Presidente Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - Cron.13231 Dott. Mario CICALA Consigliere - - Re Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 08/02/01 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MO OV;
intimato - avverso la sentenza n. 165/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 02/07/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 243 udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Ant CORTE S CASSAZIONE CIVILE CAM+ 66344 N. MERONE;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro la Edil Cinque Costruzioni s.r.l., per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma, accogliendo l'appello della società intimata, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della falsità della fat- tura posta a base dell'atto di rettifica della dichia- razione iva 1992, oggetto della controversia.
1.2. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la AZION violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 19-29 e 44 DPR 633/72 e carenza di motivazione. Nessuna attività processuale ha svolto la società intimata.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare inammissibile.
2.2. E' notoche "il ricorrente per cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una 2 decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell'autosufficienza del ri- corso per cassazione il controllo deve essere consenti- to alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative" (Cass. N. 4754/1999, 5945/1999, 802/1999, 6863/95). Nella specie, il Ministero ricorrente lamenta che il giudice a quo avrebbe omesso di valutare una serie di elementi probatori, ma non fornisce specifica indi- cazione sul come, dove e quando tali elementi siano stati offerti, sì che la Corte dovrebbe sobbarcarsi ad una indagine processuale che non le appartiene e che contrasta con il principio di autosufficienza del ri- corso per cassazione. ONE Il ricorso “annuncia" anche il motivo la violazione e falsa applicazione di alcune disposizioni in materia di iva, che però non è stata poi sviluppato.
2.3. Nulla è dovuto per le spese, attesa la inerzia della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 8 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente 3 (dr. 110 Merone) fice IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ' SAZIONE (dr.Glovanni plla) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.6. APR. 2001. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio F O NE 5 6 8 4 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 4