Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2017, n. 6938
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Sentenza 14 novembre 2017

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L'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., si applica anche nel processo penale a carico di imputati minorenni, posto che la disciplina del processo minorile non integra un sistema autonomo, ma si articola tuttavia in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario che trovano applicazione per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta a seguito del rinvio dell'udienza domandato dalla difesa per formulare istanza di sottoposizione del minore alla messa alla prova, non essendo tale richiesta legata né ad esigenze di acquisizione della prova, né alla concessione di termini a difesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2017, n. 6938
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6938
    Data del deposito : 14 novembre 2017

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