Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2019, n. 1838
CASS
Sentenza 18 dicembre 2019

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In tema di estradizione esecutiva per l'estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Principato di Monaco, sulla base di sentenza emessa dal Tribunale Correzionale di quello Stato che, secondo il regime processuale in esso vigente, è esecutiva, sebbene non irrevocabile).

In tema di estradizione per l'estero, l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli l'operatività di misure alternative alla detenzione, non consente di attribuire alla pena una funzione contrastante con le esigenze teleologiche proprie dell'ordinamento dello Stato richiesto, né comporta la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2019, n. 1838
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1838
    Data del deposito : 18 dicembre 2019

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