Sentenza 18 dicembre 2019
Massime • 2
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, la Convenzione europea di estradizione richiede, tra le condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda, unicamente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, e non anche la irrevocabilità di tale decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Principato di Monaco, sulla base di sentenza emessa dal Tribunale Correzionale di quello Stato che, secondo il regime processuale in esso vigente, è esecutiva, sebbene non irrevocabile).
In tema di estradizione per l'estero, l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli l'operatività di misure alternative alla detenzione, non consente di attribuire alla pena una funzione contrastante con le esigenze teleologiche proprie dell'ordinamento dello Stato richiesto, né comporta la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2019, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2019 |
Testo completo
0 1 838-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2219 ND Tronci Angelo Costanzo C.C. 18/12/2019 Pierluigi Di Stefano R.G.N. 29798/2019 Orlando Villoni Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IO OL ND, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 28/06/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre l'estradizione nel Principato di Monaco di IO OL ND, condannato con sentenza emessa dal Tribunale Correzionale dello Stato indicato alla pena di un anno di reclusione per i reati di introduzione, esportazione di opere contraffatte e tentativo di truffa: IO, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito di mandato di arresto del 5/03/2019, avrebbe presentato a fini di vendita ad una casa d'asta due quadri contraffatti di OR De IR, corredati da certificati falsi. Абб 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando articolando due motivi.
2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 705 cod. proc. pen.: il mandato di arresto sarebbe stato emesso in esecuzione di una sentenza non ancora definitiva e, dunque, in violazione della presunzione di non colpevolezza. Sotto altro profilo, si evidenzia la mancata previsione nel codice di procedura penale monegasco di misure alternative alla detenzione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l'insussistenza nel merito dei gravi indizi di colpevolezza e, comunque, la illegittimità della sentenza di cui è stata chiesta la esecuzione, quanto alla motivazione, alla pena inflitta - considerata eccessiva - alla omessa considerazione dell'età dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che, in tema di estradizione per l'estero, la cui richiesta sia stata formulata, come nel caso di specie, nell'ambito della Convenzione europea di estradizione, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione in base all'ordinamento dello Stato richiedente. Si è precisato come non ogni regola o disciplina procedimentale richiamata nella Costituzione italiana assurga, per ciò solo, al rango di principio "fondamentale" e irrinunciabile dell'ordinamento giudiziario;
dunque - si è affermato non costituisce causa ostativa ad una consegna estradizionale, regolata in forma pattizia, la circostanza che l'ordinamento straniero possa prevedere garanzie processuali non simmetriche rispetto a quelle dello Stato richiesto, e, in particolare, la non perfetta coincidenza tra esecutività ed irrevocabilità di una decisione di condanna. La legge 30 gennaio 1963, n. 300, art. 12 richiede, tra le condizioni legittimanti la consegna estradizionale per fini di esecuzione penale, unicamente la "esecutività" della condanna e non anche la irrevocabilità della decisione (Sez. 6, n. 16928 del 02/04/2015, Grandini, Rv. 263580; Sez. 6, n. 27466 del 19/04/2011, Arleo, Rv. 250730). Non diversamente, l'art. 705 cod. proc. pen., pur richiamato dal ricorrente, prevede che l'estradizione possa essere disposta non solo in presenza di una sentenza irrevocabile, ma anche "se sussistono gravi indizi di colpevolezza". Nel caso di specie, a fronte di una sentenza di condanna - ancorché non definitiva - è stato emesso un mandato di arresto in applicazione dell'art. 395 del codice di procedura penale monegasco, che espressamente prevede, nel caso di condanna ad 2 аба una pena di "almeno un anno" di reclusione, il potere di disporre un mandato di cattura produttivo di effetti nonostante "opposizione od appello". Né ha rilevanza l'assunto difensivo relativo alla mancata previsione nell'ordinamento dello Stato richiedente di misure alternative alla detenzione;
anche sul punto la Corte di cassazione già chiarito che l'assenza, nel regime normativo dello Stato richiedente, di una disciplina che contempli l'operatività di misure alternative alla detenzione, ovvero di criteri analoghi di computo del periodo di privazione della libertà sofferta agli arresti domiciliari, non consente di attribuire alla pena una funzione contrastante con le esigenze teleologiche proprie dell'ordinamento dello Stato richiesto, né comporta, soprattutto, la violazione dei diritti fondamentali dell'individuo (sez. 6, n. 5400 del 23/01/2009, Vintur, Rv. 242698). per manifesta Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo di ricorso infondatezza.
3. Non diversamente, è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 68063 del 21/02/2019 A, Rv. 275088; Sez. 6, n. 2037 dep. 2019, Huang, Rv. 275424). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio indicato, richiamando in modo analitico sul piano del contenuto e della valenza probatoria l'ampio compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità penale da parte del Tribunale monegasco. Rispetto a tale quadro di riferimento nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il Аба provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri ND Tronci Andra hove DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GEN 2020 IL DI CASE IL CANCELIERE E. Patrizia Di Laurenzio 4