Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
È illegittima la declaratoria "de plano" di inammissibilit` dell'opposizione alla richiesta di archiviazione motivata dalla necessit` di espletare una consulenza tecnica, in quanto quest'ultima costituisce uno strumento di approfondimento investigativo al pari delle prove dichiarative e documentali. (Fattispecie in tema di usura, in cui la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la declaratoria di inammissibilit` che il G.i.p. aveva motivato osservando che la consulenza tecnica costituiva non un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione della prova che non poteva costituire oggetto delle indagini suppletive da indicare a pena di inammissibilit`).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2016, n. 19493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19493 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
19 49 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PIERCAMILLO DAVIGO - Presidente - SENTENZA N. 744/2014 - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 45291/2015 - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AR N. IL 26/09/1954 parte offesa nel procedimento IGNOTI avverso il decreto n. 6814/2015 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del 06/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. Fodorow the concludere fer l'av e wer низа гиль лее легоdel Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.In procedimento a carico di ignoti iscritto per il reato di usura bancaria la persona offesa si opponeva alla richiesta di archiviazione chiedendo che fosse effettuato una consulenza tecnica finalizzata a valutare i tassi di interesse ritenuti usurari. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina dichiarava inammissibile l'opposizione ritenendo la consulenza tecnica non un "mezzo di prova", ma uno strumento di valutazione della prova che non poteva costituire l'oggetto delle indagini suppletive che dovevano essere indicate a pena di inammissibilità dell'opposizione.
2. Avverso tale proponeva ricorso per cassazione che deduceva violazione di legge. Si deduceva che era stato violato il diritto di difesa e, segnatamente, il diritto della persona offesa a partecipare alla fase camerale conseguente alla proposizione di opposizione legittima.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta instava per l'annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato 1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in presenza di opposizione della persona offesa, il Giudice per le indagini preliminari può disporre l'archiviazione con provvedimento "de plano" ricorrendo l'infondatezza della notizia di reato e l'inammissibilità dell'opposizione dovuta o alla mancata indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova o al fatto che i nuovi atti di indagine richiesti sono pertinenti e specifici ai fini dell'accertamento in corso (Cass sez. 2, n. 158 del 27/11/2012, dep 2013, Rv. 254062). Di contro, si è stabilito che l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409, sesto comma cod. proc. pen., ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, n. 2 del 14/02/1996 Rv. 204132). La illegittima declaratoria di inammissibilità lede il diritto al contraddittorio dell'offeso, sottraendogli l'unico strumento di cui dispone per contrastare la scelta di inazione effettuata dal pubblico ministero. L'opposizione si presenta funzionale principalmente alla attivazione del contraddittorio orale, sempre che si superi positivamente il vaglio di ammissibilità. 2 Evidentemente il giudizio sulla ammissibilità dell'atto di opposizione non deve spingersi oltre il controllo della idoneità astratta delle richieste dell'offeso ad incidere sul compendio indiziario: ogni giudizio prognostico sulla capacità dimostrativa di prove non assunte rischia di alterare la funzione del vaglio di ammissibilità, che risulta proteso univocamente ad impedire l'attivazione del contradditorio sulla base di pretese probatorie aspecifiche e non pertinenti. La Corte di cassazione ha infatti più volte ribadito che ai fini dell' ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, e, quindi, l'idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione suppletiva richiesta» (Cass. Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, dep. 2014, Rv. 258667; Conf. n. 558 del 2014, non massimata;
nello stesso senso Cass., Sez. 2, n. 43113 del 19/09/2013, Rv. 257236.; Cass., sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012, Rv. 252476). Il giudice deve quindi limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale(Cass. sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012 Rv. 252476). Tanto in coerenza con la natura dell'opposizione che risulta funzionale all'apertura del procedimento camerale ed alla attivazione del contradditorio tra soggetti processuali che vantano interessi antagonisti, laddove la eventuale soddisfazione dell'interesse sostanziale dell'offeso è affidata, invia del tutto eventuale, alla fase successiva alla celebrazione dell'udienza camerale.
1.2. Né può condividersi la valutazione circa l'inidoneità della consulenza tecnica a costituire l'oggetto delle indagini suppletive. Gli elementi di prova scientifica, quale la consulenza tecnica appunto, sono strumenti di approfondimenti investigativo al pari delle prove dichiarative e documentali, sicchè possono essere indicati come possibile oggetto di indagini suppletive nel provvedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione (sul punto Cass. sez. 2 n. 46426 del 9 ottobre 2014, Rv 260998).
P.Q.M.
impugnato e dispone trasmettersi gli atti alAnnulla senza rinvio il decreto Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 20 aprile 2016 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE L'estensore Il Presidente 11 MAG. 2016 Sandra Recchion e Piercamillo Davigo IL CANCELLISHE EMAD M CA E R Claudia Planoli P 3 N E S O I S U Z A S Mer