Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione di pena detentiva nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge n. 4 del 2001), che attribuisce al Pubblico ministero il potere di sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e di trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'eventuale concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, sussistendo le condizioni indicate nel precedente comma 5, non trova applicazione quando ricorrano le condizioni menzionate nel comma 9, e cioè nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 <
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2001, n. 14996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14996 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - del 09/03/2001
Dott. GIORGIO DI IORIO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA - Consigliere - N. 1307
Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI FENU - Consigliere - N. 26467/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DI LV AV, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Teramo, in data 25 gennaio 2000. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Letta la requisitoria del Procuratore generale, del seguente testuale tenore:
"D LV AVe ricorre in cassazione avverso l'ordinanza 25 gennaio 2000, con la quale il GIP del tribunale di Teramo, all'esito della instaurata procedura camerale, rigettava l'istanza proposta sotto forma di incidente, diretta ad ottenere la revoca dell'ordine di carcerazione conseguente alla propria sentenza 4 ottobre 1990 di condanna, tra l'altro, per il reato di cui all'articolo 628 commi 1 e 3, C.P., e la sospensione, ai sensi dell'articolo 656, comma 5, c.p.p., dell'esecuzione del residuo di pena, pari ad anni uno e mesi cinque di reclusione, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza sulla domanda di misura alternativa.
Il ricorrente deduce che, essendo stato eliso l'effetto della circostanza aggravante speciale a seguito del giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche, il delitto di rapina non era ostativo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, alla sospensione dell'esecuzione dell'ordine suddetto e che, in ogni caso, le preclusioni previste dall'articolo 656, comma 9, c.p.p, non erano a lui opponibili, poiché al sopravvenire della sentenza irrevocabile egli si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il ricorso è infondato.
Il reato di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, comma 3, C.P., è oggettivamente escluso dall'area di operatività del nuovo regime sospensivo giusta il disposto del comma 9, lettera a), dell'articolo 656 c.p.p., che espressamente stabilisce la sua inapplicabilità ai condannati per uno dei delitti indicati nell'articolo 4 bis Ord. pen., tra i quali è compreso quello di cui sopra.
Nessuna rilevanza, ai fini dell'esclusione del divieto di sospensione posto dalla richiamata norma processuale in relazione alla tipologia di determinate ipotesi criminose, può essere attribuita al giudizio di comparazione, espresso in termini di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, perché esso, se incide sul quadro sanzionatorio, lascia immutato il titolo del reato per cui è pronunciata condanna. Il giudizio ex articolo 69 C.P., in vero, non altera la configurazione giuridica del reato, la quale resta immutata per tutti quegli effetti che la legge ricollega non già alla misura della pena in concreto irrogata, ma alla fattispecie legale tipica risultante dal reato e dalle circostanze ad esso inerenti e che, quindi, dipendono in via immediata e diretta dalla sussistenza della specifica aggravante, come dato di fatto non suscettibile di elisione in sede di comparazione: tali effetti vengono meno solo se l'esistenza dell'aggravante venga esclusa per difetto dei suoi estremi costitutivi e non quando l'incidenza di essa sul trattamento punitivo sia paralizzata o neutralizzata dalla valutazione di equivalenza o prevalenza delle attenuanti riconosciute. In quest'ultimo caso, il reato non cessa di essere circostanziato per il fatto che si sia proceduto al giudizio di comparazione, poiché questo non elimina l'aggravante, come entità giuridica, ma ne regola l'efficacia in rapporto alla pena e, perciò, non modifica, sul piano ontologico la fattispecie criminosa ritenuta in sentenza. Depongono in tal senso la lettera e la, ratio della disposizione di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 656 citato, la quale nulla dice quanto al riconoscimento di eventuali attenuanti, intendendo così sottrarre al regime di sospensione le condanne per quei reati che, secondo il discrezionale apprezzamento del legislatore, sono connotati da particolare disvalore sociale per la loro intrinseca gravità.
Ulteriore questione che viene sollevata con il secondo motivo di gravame, è se dall'ambito soggettivo di applicazione della norma limitativa di cui sopra siano esclusi coloro che si trovino agli arresti domiciliari per uno dei suddetti reati ostativi all'atto del passaggio in giudicato della condanna.
La prospettata questione va risolta in senso contrario alla tesi sostenuta dal ricorrente la quale, seppure avallata da un precedente giurisprudenziale (Cass., sez. 2^, numero 287/2000; peraltro contrastato da Cass., sez. 1^, c.c. 23 giugno 2000, numero 4591: vedi per alcuni aspetti significativi anche SS.UU. 13 luglio 1998, Griffa), non può essere condivisa, perché si muove al di fuori di quello spazio che una corretta ermeneusi del sistema normativo sembra consentire.
Il disposto del comma 10 dell'articolo 656 c.p.p. prevede in favore del condannato in custodia domiciliare per il fatto oggetto della condanna da eseguire l'automatica sospensione dell'efficacia dell'ordine di carcerazione, dalla quale però non consegue l'effetto del ripristino dello stato di libertà, dovendo egli rimanere nella condizione in cui si trova fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla eventuale concessione della corrispondente misura alternativa della detenzione domiciliare.
Si tratta di una disciplina inedita quella introdotta dalla recente riforma novellistica che, dedicando specifica attenzione anche alla situazione del condannato agli arresti domiciliari nella fase terminale del giudizio di cognizione, si caratterizza per una maggiore apertura verso obiettivi di risocializzazione e di recupero dalla devianza, la cui considerazione non è valsa, proprio per il perdurare sia pure in forma attenuata della pericolosità del soggetto, presupposta dalla permanenza della misura cautelare al momento del passaggio in giudicato della sentenza, a giustificare la previsione di un intervento liberatorio da parte del pubblico ministero, quale conseguenza derivante dalla sospensione dell'esecuzione, ma solo ad evitare, nell'ottica del perseguimento di quegli obiettivi, la traduzione in istituto penitenziario e, quindi, il negativo contatto con l'ambiente carcerario.
Sarebbe, però, contraria alla ratio iuris ed all'intentio legis una interpretazione della norma, che facendo leva sulla particolarità della disciplina da essa dettata, escludesse dai limiti di pena e dai divieti di sospensione stabiliti dall'articolo 656 c.p.p. coloro che si trovino sottoposti alla misura cautelare di cui sopra e in tale condizione vengano raggiunti dalla condanna definitiva, poiché una siffatta esenzione, se riconosciuta, si risolverebbe in una inammissibile posizione di privilegio per il fatto stesso che ad essi verrebbe consentito, sempre e comunque, il mantenimento del loro stato, a differenza dei condannati in libertà, nei cui confronti può dirsi operante una sorta di presunzione di non pericolosità o di "caduta" della pericolosità, i quali, dovendo invece sottostare ai limiti e divieti suddetti, non possono ciononostante sottrarsi alla costrizione carceraria durante il tempo necessario alla conclusione dell'iter processuale per la decisione sulla domanda di misura alternativa.
D'altro canto, nulla nella lettera e nello spirito della disciplina dettata dall'articolo 656, comma 10, c.p.p., autorizza a ritenere tale disposizione avulsa dal restante impianto normativo in cui è inserita, poiché, anzi, attraverso il meccanismo del rinvio alla situazione prevista dal comma 5, il quale è a sua volta richiamato dal comma 9, è lecito istituire un collegamento indiretto e mediato con quest'ultima statuizione che, in presenza di determinate condizioni, pone dei limiti tassativi ed inderogabili all'esercizio del potere sospensivo del pubblico ministero.
Quella proposta è una esegesi interpretativa che deve considerarsi corretta, in quanto condotta su basi logiche e sistematiche, oltre che in una visione coerente con il dettato dell'articolo 3 Costituzione: viene, infatti, ad essere eliminata una ingiustificata disparità di trattamento tra i condannati in libertà e quelli agli arresti domiciliari che si verificherebbe paradossalmente qualora si limitasse agli uni, con esclusione degli altri, l'area di operatività dei divieti di sospensione. Con tutta evidenza una tale distinzione non trova alcun fondamento, ne' sul piano del diritto positivo, ne' su quello della ragionevolezza.
Costituisce, peraltro, fondamentale regola ermeneutica che tra due possibili interpretazioni alternative del contenuto precettivo di una disposizione di legge, tra loro divergenti nel risultato, deve essere preferita quella maggiormente rispondente, non solo al comune senso logico, ma anche agli ineludibili parametri costituzionali di riferimento.
Per le ragioni dette, il ricorso è, quindi, destinato ad essere rigettato, con carico conseguente delle spese del procedimento.
P.T.M. chiede che la Corte di cassazione rigetti il ricorso, con ogni consequenziale statuizione necessaria". Ritenuto che il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, sopra integralmente riportate, e le fa proprie, decidendo in conformità.
Ritenuto che nella memoria di replica la difesa del ricorrente non ha svolto argomenti atti a contrastare efficacemente le su esposte conclusioni del Procuratore generale.
Ritenuto infine che, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001