Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede, e non la data di commissione dello stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2013, n. 25988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25988 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 05/03/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 509
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 12172/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RI TO N. IL 26/08/1968;
avverso la sentenza n. 1669/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, l'Avv., che chiede l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore d'ufficio Avv. LOMBARDO Domenico di Roma. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/1/2011 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato EL IE AN colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il 22/6/2008, per aver circolato alla guida in stato di ebbrezza alcolica, e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto e Euro 2.000,00, di ammenda, disponendo la revoca della patente di guida. Con sentenza del 25/10/2011 la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata dal PG e dall'imputato, riduceva a Euro 1.000,00, di ammenda la pena pecuniaria inflitta, ordinava la confisca dell'autovettura e sostituiva la pena con il lavoro di pubblica utilità, confermando nel resto la sentenza. Propone ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla revoca della patente di guida.
Osserva che la revoca suddetta era stata disposta nei suoi confronti in relazione alla commissione di altro fatto punito dall'art. 186 C.d.S., fatto accertato con sentenza passata in giudicato il 14/1/2008, ma commesso il 4/7/2005, ben oltre 2 anni prima rispetto al reato per il quale si procedeva.
Contesta l'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale ai fini della realizzazione della condizione di recidiva nel biennio è ritenuta rilevante la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto - reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso. Rileva che, in ragione della nuova definizione di recidiva introdotta con la L. n. 251 del 2005, non poteva farsi riferimento alla disciplina penalistica della recidiva di cui all'art. 99 c.p., nella materia in questione, dovendo, invece, richiamarsi al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 219, norma generale che, nel disciplinare il procedimento di revoca della patente di guida, faceva riferimento al momento dell'accertamento, cioè del rilievo dell'infrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Secondo l'orientamento che appare più rispondente a regola di certezza del diritto e garanzia per l'imputato deve reputarsi che, ai fini della recidiva prevista per il reato in questione, rilevi la data del passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi, e non quella della loro commissione (Cass. Sez. 4^, 24/3/2010, n. 15657; in senso contrario, Cass. Sez. 6^, 11/6/2009, n. 27985). Difatti solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste (in tal senso Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 48276 del 17/10/2012 Rv. 253923). Per tutte le ragioni enunciate il ricorso va integralmente rigettato. Ne discende per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013