Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2014, n. 20005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20005 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1140
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 43037/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IA N. IL 13/07/1958;
avverso l'ordinanza n. 848/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 17/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 17 luglio 2013 e depositata il 29 luglio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, ha rigettato la richiesta di applicazione della semilibertà presentata dall'ergastolano TI AR, condannato per i delitti di omicidio continuato, tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi.
Il Collegio ha motivato: effettivamente l'instante ha espiato oltre venti anni di pena (tenuto conto della liberazione anticipata); è stato ammesso al lavoro intramurario fin dal 2002 e dal 2012 ha ottenuto "il beneficio del lavoro all'esterno"; da moti anni fruisce di permessi premio;
successivamente al provvedimento dell'8 febbraio 2012 - di rigetto di precedente analoga richiesta della semilibertà - il TI ha ammesso la propria responsabilità (in precedenza negata) anche con riferimento al delitto di omicidio continuato;
la relazione di sintesi ha concluso in senso favorevole all'accoglimento della richiesta;
pur tuttavia, le dichiarazioni rese dall'instante in camera di consiglio rivelano "l'assenza di un dolore autentico" e di alcun "pensiero compassionevole per le povere vittime" e dimostrano un "atteggiamento piuttosto rigido, non empatico" e, in conclusione, la carenza del necessario "approfondimento (...) verso un percorso di autentica resipiscenza".
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 26 settembre 2013, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 50 dell'Ordinamento penitenziario, censurando che il Tribunale, pur avendo dato atto della ottima condotta intramuraria, ha negato la misura alternativa richiesta, a dispetto della ricorrenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge, illegittimamente esigendo il requisito del completo ravvedimento il quale è invece richiesto per il più ampio beneficio della liberazione condizionale.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 17 dicembre 2013, ha osservato ad adiuvandum: è evidente il "vizio radicale" del provvedimento impugnato;
il Tribunale, dopo aver dato atto degli elementi positivi, ha negato la misura alternativa per la mancanza di ravvedimento "che è requisito presupposto - non della richiesta semilibertà ma - della liberazione condizionale".
4. - Il ricorso non merita accoglimento.
E per vero consolidato nella giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione l'indirizzo (sebbene risalente nel tempo) secondo il quale "Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato (...) e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del condannato nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento" (Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993 - dep. 19/05/1993, Domenichini, Rv. 193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994 - dep. 11/03/1994, Giglio, Rv. 196659; Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995 - dep. 01/09/1995, P.G. in proc. Ortello, Rv. 202414.).
A tale principio di diritto si è puntualmente uniformato il Tribunale di sorveglianza.
Il giudice a quo, infatti, con apprezzamento di merito - adeguatamente motivato, immune da contraddizioni e illogicità manifeste e, pertanto, incensurabile nella sede del presente scrutinio di legittimità - ha opinato che non fossero bastevoli "l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento".
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014