Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) O . B E N E , C 1 E 9 A N 9 P O 1 U I - Z D 1 A 1 - R E 1 T 1 C S I . I LICA FTALIANA G L D E U 9 R I 3 A G E D 04 7 55702 NOME DEL POPOLO ITALIANO E 6 E 4 N T . . N T T E T S S LA TE SUPREMA DI CA R E O Oggetto A ORDINANZA INGIUNZIONE VIOLAZIONI DEL COODICE STRADALE OMESSA CONTESTAZIONE Composta dagli 13 mi Sigg . Magistrati: MOTIVI R.G.N. 7337/01 - Presidente Dott. Angelo GRIECO Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Cron. 10775 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. - Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere Ud. 04/12/2001 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APUANIA 12, presso l'avvocato MAURIZIO LUZI, Д rappresentato e difeso dall'avvocato ADOLFO PESARESI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI ANCONA, in persona del Prefetto pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
2001 - resistente 2481 avverso la sentenza n. 27/01 del Giudice di pace di 豐 ANCONA, depositata il 24/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2001 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento nel resto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 5.10. 2000 IO CI ha proposto in- nanzi al giudice di pace di Ancona opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.873, emessa dal Prefetto di Ancona il 26.7.2000 a seguito del verbale della Polizia Municipale di Ancona n. 99/38918 del 10.11.99, con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 143 CO. Ф 3 e 13 del Cod. Stradale per aver egli, con la propria auto Fiat Tempra tg AN 512110 percorso alle ore 7.15 del 12.8. 99, la Via Gigli, in Ancona, senza tenere il margine destro della strada e provocando lo scontro con altra autovettura, a sostegno della quale ha eccepito la violazione degli art. 200 c.d.s e 384 del regolamen- to d'attuazione del nuovo codice della strada, sull'assunto che il verbale anzidetto era stato redatto a distanza di ben quattro mesi dall'incidente, che l'infrazione non gli stata immediatamente contestata 2 Ң né vi erano gli estremi per la sua contestazione postu- ma. La notifica, inoltre, stata eseguita in violazio- ne dell'art. 201 del c.d.s e dell'art. 385 del reg. d'attuazione in quanto la copia notificata di tale ver- bale non contiene la dichiarazione di conformità all'originale. Nel contraddittorio delle parti, il giudice adito ha rigettato l'opposizione osservando che il fatto che i VV.UU. abbiano atteso il completamento degli accerta- menti relativi al sinistro ed abbiano proceduto alla contestazione postuma ha favorito l'opponente, cui è stata contestata una violazione più blanda. La tardivi- tà di tale contestazione si giustifica tendendo conto del fatto che, in caso di incidenti stradali, occorre terminare le indagini che, altrimenti, sarebbero somma- ор rie e frettolose. Tali motivi sono stati esplicitati nel verbale. на, infine, escluso la necessità della conformità della copia del verbale al suo originale, essendo stato questo redatto con mezzo meccanizzato do- tato dei requisiti previsti nell'art. 6 quater d.l. 12.1.91 n. 6 conv. in 1. 15.3.91 n. 20. Avverso tale pronunzia l'CI ricorre per Cas- sazione deducendo tre motivi di doglianza. Il Prefetto di Ancona si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione orale. ily 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia viola- zione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e, segnatamente, dell'art. 200 del c.d.s. e 384 del rego- lamento d'attuazione deducendo che gli agenti interve- nuti sul luogo del sinistro, non formularono la conte- stazione della violazione accertata, ancorché non ri- corresse l'ipotesi dell'oggettiva e materiale impossi- bilità di procedervi. Il verbale non espone le ragioni per le quali non si procedette alla contestazione imme- diata e fa riferimento a generici accertamenti;
la di- namica del sinistro, in relazione al quale è stata sol- F- levata la contestazione, era chiara, però, e non neces- sitava di alcuna ricostruzione, né controparte ha mai dedotto quali fossero gli ulteriori accertamenti da eseguire. Il giudice di pace ha affermato, apoditticamente, che egli sarebbe stato avvantaggiato dalla mancata con- testazione immediata sul presupposto, astratto e non giustificato, che le contestazioni non devono essere sommarie. Palese, invece, è stata la compromissione del suo diritto di difesa, non essendogli stato consentito di fornire agli agenti accertatori, intervenuti dopo lo scontro, ogni utile elemento a discolpa. Osserva, ancora, che la mancata attestazione della 4 H conformità della copia del verbale al suo originale, è stata liquidata come eccezione priva di fondamento sul rilievo che l'art. 383 del reg. attuazione consente la redazione con copia meccanizzata ma non esclude la di- chiarazione di conformità. Nel caso in esame il verbale fu scritto a macchina, su modulo normalmente utilizzato per la compilazione a mano, onde la dedotta attestazio- ne era necessaria. Col 2° motivo denunzia nullità della sentenza di- scendente dal fatto che il dispositivo letto era stato già redatto prima dell'udienza, come attestato nel ver- bale di causa, il che dimostra che il giudice non ha 3 1 conto degli argomenti difensivi dedotti in tenuto udienza. Con l'ultimo motivo deduce, infine, omessa o insuf- ficiente motivazione circa un punto decisivo della con- troversia iudice, osservando che il giudice, con premura, ha ritenuto la sussistenza del concorso di colpa nella produzione del sinistro in cui fu coinvolta la sua vettura, e non ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto fondato l'accertamento dell'infrazione contestatagli, non tendo conto che gli agenti sono in- tervenuti dopo l'urto, quando le vetture erano in posi- zione di quiete. Si impone, per evidenti ragioni di priorità logica, на l'esame del secondo motivo che deve essere dichiarato infondato. La predisposizione del dispositivo, di cui il giu- dice di pace diede lettura, non determina, infatti, co- me lamenta il ricorrente, la denunziata compromissione del suo diritto di difesa, atteso che siffatta preven- tiva redazione. non è idonea a fornire la dimostrazione che nel convincimento dell'organo giudicante non abbia- no assunto rilevanza gli argomenti di difesa addotti in udienza dai rispettivi difensori, per essersi esso già ancor, e a prescindere, formato. Suddetto atto, ancor- ché predisposto, intanto viene ad esistenza, infatti, ed assume rilevanza sul piano giuridico, in quanto se ne dia lettura in udienza;
prima di tale momento non ha के valore giuridico ma riveste funzione di minuta, ed è, perciò, estraneo al processo, ed, in particolare, al suo momento decisorio. "Questa corte ha già rilevato al riguardo che non può, perciò, ritenersi che si sia avuta formazione del dispositivo prima del termine dell'udienza quando il giudice, esaurita la discussione, abbia dato lettura del dispositivo avvalendosi di uno scritto preparato in precedenza per sua annotazione ed in funzione meramen- te strumentale alla formazione dell'atto decisionale, atteso che solo la lettura costituisce il momento gene- ih tico del dispositivo in cui esso viene acquisito al processo, senza che possa rilevarsi nullità della de- cisione per il solo fatto che dopo la discussione la sua lettura sia avvenuta immediatamente senza soluzione di continuità, atteso che, per un verso, per il giudice monocratico la camera di consiglio equivale ad un mo- mento di autonoma riflessione che non comporta le for- malità di cui all'art. 276 c.p.C., e, che, per altro verso, non è previsto a pena di nullità alcun interval- lo temporale tra la conclusione dell'udienza e la let- (cass. n. 4012 del 21.3.01 rv tura del dispositivo" 544964). Da tale principio, pienamente condiviso, non vi è ragione di discostarsi. Il primo motivo è fondato. Secondo l'orientamento di questa corte, richiamato correttamente dal ricorrente, la disposizione generale in materia di sanzioni amministrative, di cui all'art. 14 della 1. n. 681/1981, è derogata dalla di- sciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli art. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli art. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Ove, perciò, non si sia proceduto a conte- stazione immediata dell'infrazione, non trova applica- zione il principio elaborato in riferimento all'art. 14 7 H della 1. n. 681/198, secondo cui la mancata contesta- zione immediata resta superata dalla tempestiva notifi- ca del verbale;
occorre, invece, che suddetto verbale di accertamento indichi i motivi che hanno reso impos- sibile la contestazione immediata (cfr. Cass. n. 7103/2001 rv 546972; n. 4571/2001 rv 545287; n. 2494/2001 rv 544003). Se, dunque, la motivazione conte- nuta in tale atto sia meramente apparente, il provvedi- mento sanzionatorio deve essere annullato. La fattispecie in esame rientra specificamente in tale quadro di riferimento posto che il verbale notifi- cato all'CI, contenente la contestazione postu- ma, non da affatto conto delle ragioni per le quali i vigili, i quali intervennero sul luogo dell'incidente stradale in cui fu coinvolta la vettura condotta dal off predetto, pur essendo in grado di verificare immediata- mente se questi avesse о non tenuto una condotta di guida conforme alle regole delle codice della strada, non gli mossero alcun addebito salvo a ricordarsene a distanza di quattro mesi, allorché gli venne trasmesso il verbale con indicazione della norma violata in quell'occasione e non contestatagli sul presupposto che "si procede alla presente contestazione dopo la neces- saria ricostruzione dell'evento infortunistico ". Prescindendo dalla considerazione che alcun infor- 8 ch tunio si verificò nel corso ed a causa dell'incidente in questione, va rilevato che l'infrazione, se effetti- vamente consumata, sussisteva indipendentemente dagli ulteriori accertamenti, e, dunque, ben poteva essere in via immediata contestata non rientrando tra le ipotesi tassativamente indicate nell'art. 384 del cod. stradale per le quali si presume l'impossibilità di tale forma di contestazione. La motivazione con la quale il giudice di pace ha affermato la legittimità dell'ordinanza impugnata, sca- dall'adeguatezza dell'esposizione dei motiviturente indicati a giustificazione della ritardata contestazio- ne, ne condivide il difetto riscontrato, essendo anch'essa solo apparente nella parte in cui mutua dal verbale le ragioni della mancata contestazione immedia- ta, ulteriormente giustificandola in ragione di una apodittica e fumosa esigenza che "nel caso di incidenti stradali le indagini siano accertate al termine delle indagini, dato che il cittadini non può essere oggetto di contestazioni frettolose e sommarie che potrebbero danneggiarlo." L'argomento prova troppo e, dunque, si esaurisce in una inutile ed astratta affermazione di principio. In conclusione, il giudice di pace non ha dato ap- plicazione alle norme di legge richiamate, e la senten- 9 Ily za impugnata deve, perciò, essere cassata. Decidendo nel merito, per le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza opposta deve essere annullata. Resta assorbita ogni ulteriore indagine, relativa tanto alla doglianza, prospettata ancora nel motivo in esame ed anch'essa fondata, riguardante la mancata at- testazione della conformità della copia verbale notifi- cata al suo originale (basti ricordare Cass. n. 2341/1998), quanto alle questioni dedotte nell'ultimo motivo che danno, peraltro, ingresso a doglianze atti- nenti al merito, e perciò, inammissibili in questa se- de. Strecura Alla kuce di quanto premesso, il secondo motivo de- ve essere rigettato;
in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, e decidendo nel merito, l'ordinanza opposta deve essere annullata, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impu- gnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza opposta%;B condanna il Prefetto di Ancona intimato alle spese del giudizio che liquida, per il 1° grado in euro 26 per spese, euro 52 per di- ritti ed euro 220 per onorario, e per il presente grado 10 in euro 260 per di giudizio per spese.....16,83. ro Così deciso in Roma, il 4.12.0 Il Consigliere estensore Maria Rosaria Cultrera ин ше DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 3 QPR 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo АЛ : 11 RG 7337/01 oltreonorario eu- 1 Il Presidente elo Quech Angelo Grieco IL CANCELLIERE Maria Di NuzzO M i Drблого O L L O 4 B 7 ) E 3 . E E N C N , O 1 A I 9 P Z 9 I A 1 - R D 1 T 1 S E - I 1 C G I 2 E . R D L U A I 9 D 3 G E E T E 6 N N E 4 . S . T E T S T I ( R A