Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2001, n. 9797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9797 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA I TALIANA 1 979 7/01 In nome del Popolo Italia CASSAZI N SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Rosario De Musis Presidente R.G.7306/00 TI Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Francesco A. Maiorano " Rep. Attilio Celentano " Cron. 22400 "1 AV Toffoli " Ud. 19/4/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da S.p.a. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom. in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, presso l'avv. Giuseppe Consolo che insieme all'avv. Corrado Franza la rappresenta e difende, per procura speciale autenticata dal notaio Mario Liguori, rep.119670 del 15 marzo 2000; RICORRENTE
CONTRO
Roma, via PASQUALE DONNARUMMA, elett.dom.in Calabria n.56,presso l'avv. Antonio D'Amato che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
1 पछि 1854 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Livorno in data 22 gennaio 2000, n.56 (R.G.N.2126/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/4/2001,la relazione della causa svolta dal Cons. Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Gianfranco Ruggieri per delega dell'avv. Giuseppe Consolo e Antonio D'Amato; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e per il rigetto dei motivi 2°,3° e 4°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 22 gennaio 2000 il Tribunale di Con Livorno, rigettando l'appello della s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, confermava la pronuncia del locale Pretore del lavoro che, in accoglimento del ricorso proposto da SQ NN, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa allo stesso intimato condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni causati. Osservava il Tribunale che:alla stregua delle risultanze probatorie acquisite e della prova per testi era da escludersi qualsiasi responsabilità del dipendente in ordine ai primi tre addebiti contestati, consistiti in operazioni di affidamento credito e di anticipo all'export che sarebbero state commesse 2 quale settorista e sostituto del direttore della filiale di degli ordini impartiti;
era anche daLivorno in violazione escludersi ogni sua responsabilità in ordine all'ultimo illecito ascritto consistito nella gestione negativa della posizione di un cliente, sia per la limitatezza nel tempo dell'intervento sia per il coinvolgimento di una preesistente esposizione debitoria. La s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha proposto ricorso per cassazione con " motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE perCon quattro motivi, da congiuntamente esaminarsi connessione nel profilo delle censure logico-giuridico formulate, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.2119,2106,2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché carenza e contraddittorietà di motivazione su punti essenziali della controversia (ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.),si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la pronuncia pretorile di declaratoria di illegittimità del recesso datoriale senza due dei quattro illecitivalutazione a quei fini di contestati,cioè delle operazioni di affidamento alla Export-Fil e di rilascio di autorizzazioni su anticipi all'export alla RF, denotanti altrettante violazioni dei poteri di delega da parte del dipendente. Il Tribunale ha poi escluso qualsiasi negligenza. relativamente all'affidamento concesSO alla RF, limitandosi a ribadire il giudizio espresso sul punto dal Pretore circa la 3 ohn presenza nella proposta di fido di tutti gli elementi utili alla valutazione, senza però dare conto delle contrastanti deldichiarazioni rese dai testi escussi e del comportamento NN il quale non aveva nemmeno riferito al direttore della filiale la deliberazione del fido avvenuta il giorno prima del suc rientro dalle ferie. Il Tribunale ha infine escluso qualsiasi responsabilità del funzionario in ordine al rapporto intercorso col cliente OL in contrasto con le risultanze probatorie acquisite sulle irregolarità compiute. I motivi vanno rigettati perché infondati. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente l'impugnata sentenza, solo dopo avere valutato la reale portata dei quattro addebiti ascritti al dipendente,ha confermato la declaratoria pretorile di illegittimità del licenziamento escludendo la lesione dell'elemento fiduciario presiedente allo svolgimento del rapporto. logico procedimentale Da un punto di vista sono, infatti, distinguibili le seguenti fasi:una prima, di ricognizione degli illeciti di cui alla lettera 13 ottobre 1995 individuati nelle delibere di affidamento per 410milioni e per 150milioni, rispettivamente, alla RF e alla Export-Fil, nelle autorizzazioni di anticipi all'export alla prima società in assenza di fido e,da ultimo, nel rapporto intercorso con il cliente OL;
una seconda, di acquisizione degli elementi utili alla ricostruzione del comportamento tenuto dal funzionario in tali 4 occasioni;
una terza fase, di formulazione del giudizio, previo apprezzamento dei dati i quali avevano evidenziato il rispetto da parte del NN delle regole impartitegli in relazione alle quattro operazioni creditizie contestate e l'osservanza in concreto dei limiti di autonomia di lire 1,5 miliardi riconosciutigli nel periodo feriale quale sostituto del direttore della filiale. A fronte di un convincimento globalmente espresso dal giudice d'appello sulla base dell'esperienza e della capacità del dipendente nello specifico settore di concessione di crediti cui era preposto e della accertata mancanza di una sua "intenzionalità dolosa", è evidente l'infondatezza delle censure e, in particolare, di quelle involgenti l'omessa valutazione delle operazioni di affidamento all'Export-Fil e di rilascio di autorizzazioni alla RF sugli anticipi all'export. A parte profili di violazione del principio di autosufficienza per mancata precisazione delle risultanze ritenute decisive e non considerate ○ insufficientemente considerate in ordine a pretese violazioni dei poteri di delega da parte del NN (vedi Cass ., 1 febbraio 1995, n. 1161), non sono nemmeno da sottovalutare -sempre nel profilo della responsabilità del funzionario e della decisività della stessa doglianza le - (controricorso,pag.,7circostanze riferite dal controricorrente ss.) secondo cui:il provvedimento di affidamento alla Export-Fil era stato deliberato il 13 maggio 1994 senza alcuna reazione datoriale la quale era intervenuta soltanto dopo circa un anno;
tra 5 tale società e la RF era esistito collegamento, secondo quanto riferito dal teste Menegardo;
l'esposizione della seconda era stata del trattata dalla filiale di Firenze, dopo il trasferimento NN alla filiale di Livorno, come rischio di prima categoria, non espressamente autorizzata dalla direzione. Per quanto attiene alla società RF,il Tribunale ha,in particolare, accertato che il funzionario, oltre ad avere agito nei limiti dell'autonomia operativa riconosciutagli, aveva indispensabili per una chiara rappresentato gli elementi valutazione della situazione sottolineando all'uopo l'opportunità della subordinazione della delibera di fido alla concessione delle fideiussioni di natura patrimoniale per pari valore promesse dai genitori dell'amministratore della società e non trascurando il dato essenziale della conoscenza personale dei soggetti coinvolti. Esistevano quindi, nel caso in esame,tutte le credenziali per considerazione dellaportare a compimento l'operazione, anche in riduzione della iniziale richiesta di credito, portata da 6.000 milioni a 410milioni, nei limiti delle garanzie offerte. Né aveva rilievo la circostanza che il funzionario non avesse informato del fido il direttore al suo rientro dalle ferie avendo avuto questi la possibilità di venirne immediatamente a conoscenza mediante verifica dei tabulati. Infine il Tribunale ha esaminato l'ultimo illecito ascritto dalla Banca che, con lettera del 7 dicembre 2000, aveva contestato al NN: il non essersi accorto di un giro di assegni di un OL, con società collegate egrosso cliente, RE con 6 flu raccolto portafoglio in esubero rispetto ai fidi terzi;
di avere avere tollerato frequenti sconfinamenti sui fidi accordati;
di stanziati;
di avere assunto in maniera costante un rischio di traenza diretta, subitocorriere, costituito da assegni a monetizzati, con l'emissione di assegni circolari a favore dello stesso correntista. accertato che: dalIn particolare il giudice d'appello ha verbale ispettivo in atti era emerso che la posizione OL era stata gestita dal dipendente solo per 15 giorni e che le avevano comportato una esposizione irregolarità riscontrate che miliardi erano sostanzialmente debitoria vicina ai 4,5 attribuibili al precedente settorista;
il NN aveva manifestato all'ispettore Menegardo perplessità in ordine alla gestione della pratica;
il teste aveva inoltre precedente confermato che la negoziazione degli assegni a traenza diretta del OL per 759 milioni si era concretata in un vantaggio per la banca che aveva incamerato la differenza per circa 200 milioni e che in ogni caso le irregolarità contestate non avevano provocato alcun danno economico;
la contestazione del rilascio di due carnets di assegni non era stata mai mossa;
le ipotesi avevano semmai integrato mere irregolarità formali e comunque non avevano fatto venire meno l'elemento fiduciario. Trattasi di giudizio espresso nel sovrano apprezzamento delle prove e degli elementi probatori ritenuti più attendibili (Cass.,7 2000, n. 14472; Cass.,10 maggio 2000, n.6023), congruamente novembre motivato e corretto nel profilo logico e giuridico, come tale Lin incensurabile in sede di legittimità, rispetto al quale le censure proposte finiscono col sollecitare un riesame delle risultanze in questa sede (Cass., 8 maggio probatorie che è inammissibile 2000, n.5806). Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in lire 99.000 oltre lire quattromilioni per onorari. 19 aprile 2001 Roma, Il Presidente Il Consigliere est. Pelle ou ... beКармія bе luis て IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi.....19 LUG. 2001 IL CANCELLIERE I D , O I L O F 0 0