Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche -a lui intestate- relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell'immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni 'portatì dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell'appartamento attraverso il ricorso al giudice.
Commentario • 1
- 1. Posso staccare le utenze all'inquilino che non paga?Avv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 7 aprile 2022
Non molto tempo fa, un cliente di studio che aveva problemi a riprendere possesso della casa data in locazione mi pone questa domanda: “Avvocato, posso staccare le utenze all'inquilino che non paga?” Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! Al giorno d'oggi, risulta sempre più complicato dare in locazione un immobile e farsi pagare dall'inquilino. La legge consente al proprietario di intimare lo sfratto all'inquilino che non paga il relativo canone. Tuttavia spesso il procedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2012, n. 41675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41675 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 08/05/2012
Dott. SERPICO SC - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 735
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 41758/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SC RI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15/10/2010 della Corte di Appello di Firenze;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione resa il 26.10.2007, a conclusione del giudizio con rito ordinario, dal Tribunale di Livorno sezione di Cecina, che ha dichiarato RI De SC colpevole dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di danneggiamento, condannandola alla pena - con le attenuanti generiche ed unificati dalla continuazione i due reati - di Euro trecento di multa e al risarcimento del danno in favore di una delle tre costituite parti civili;
risarcimento che la Corte territoriale, in accoglimento del loro appello, ha esteso anche alle altre due parti civili.
2. La condotta criminosa della De SC è agevolmente ricostruibile.
Con sentenza del 6.4.2005 (divenuta definitiva dopo i fatti penalmente rilevanti ascritti all'imputata) il Tribunale civile di Livorno rigettava la domanda della De SC di risoluzione per inadempimento (sfratto per morosità) del contratto di locazione turistica di un suo immobile di Cecina stipulato con EC UI e dichiarava inammissibile la connessa domanda della stessa De SC volta ad ottenere il pagamento di somme versate per le forniture domestiche di gas, elettricità ed acqua relative alle utenze a lei intestate. La stessa sentenza dichiarava, tuttavia, scaduto il contratto di locazione immobiliare alla data del 29.5.2004, condannando il conduttore EC al rilascio dell'immobile "entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".
In tale contesto l'imputata allo scopo di ottenere un più rapido "rilascio" dell'appartamento, per riaffittarlo in vista dell'imminente stagione estiva, nel maggio del 2005 ha proceduto a disdire i contratti di fornitura, a lei intestati, del gas metano, dell'energia elettrica e dell'acqua serventi l'appartamento occupato dal EC con la moglie e due bambini, così determinando la cessazione della loro erogazione, durata circa una settimana fino alla riattivazione delle utenze con autonomi contratti di fornitura stipulati dal locatario EC. I giudici di merito di primo e di secondo grado hanno ritenuto il comportamento della De SC, oggetto di querela del EC in proprio e nell'interesse dei due figli minori (tutti e tre costituitisi parti civili nel giudizio), integrare il reato di ragion fattasi in relazione alla "violenza sulle cose" esercitata ex art. 392 c.p., comma 2 dall'imputata, intesa come "mutamento di destinazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, beni mobili distolti dal servizio all'appartamento concesso in locazione, con interruzione dell'erogazione delle forniture". Violenza deliberatamente attuata dall'imputata e correlata alla sua possibilità di "ricorrere al giudice" per far valere il proprio diritto al rilascio dell'immobile, atteso che la De SC aveva la possibilità di proporre appello contro l'indicata sentenza civile che, negata la morosità del EC per la durata del cessato contratto di locazione, aveva concesso allo stesso un termine di sei mesi per il definitivo "rilascio" dell'appartamento, termine ancora lontano dalla scadenza nel momento in cui la proprietaria ha effettuato la disdetta dei contratti di fornitura energetica e dell'acqua relativi all'abitazione locata. Nel medesimo quadro dei conflittuali rapporti instauratisi tra le parti i giudici di merito hanno inscritto l'ulteriore concorrente condotta della De SC qualificata come danneggiamento (capo B della rubrica), consistita nel recidere un filo stendibiancheria collocato, come confermato da più testimoni, dal EC e dalla moglie all'esterno dell'appartamento.
3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputata di persona, prospettando le seguenti censure per violazione di legge e carenza ed illogicità della motivazione con riguardo alla sola contestata fattispecie di cui all'art. 392 c.p.. 3.1. Erronea applicazione dell'art. 392 c.p. e illogicità della decisione in riferimento alla effettiva possibilità della prevenuta di adire l'autorità giudiziaria e alla sua ritenuta volontà lesiva. Il diritto al rilascio dell'immobile ceduto in locazione non era in realtà oggetto di contrasto o di una controversia di fatto tra le parti. Dopo la sentenza del giudice civile la De SC non avrebbe avuto motivo e titolo per impugnare la decisione ("...non potendo ella ottenere più di quanto già ottenuto") che aveva già riconosciuto il suo diritto al rilascio dell'immobile, sancendo l'avvenuta scadenza del contratto di locazione del EC. Nè appare logico ritenere che la De SC avrebbe "dovuto tollerare l'utilizzo delle utenze da parte della famiglia EC a suo nome" (a lei intestate). I giudici di secondo grado, del resto, evocando la possibilità di impugnazione della sentenza civile da parte dell'imputata, non hanno saputo individuare quale specifico diritto, reale o supposto, l'imputata avrebbe potuto azionare in sede giudiziaria per far valere le proprie ragioni. Difetta, quindi, un presupposto indefettibile del contestato reato di cui all'art. 392 c.p.. 3.2. Illogicamente la sentenza impugnata ha trascurato di esaminare l'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e di rilevare come l'intero contegno dell'imputata sia stato improntato alla "buona fede", nella convinzione della intervenuta cessazione di ogni suo obbligo verso il conduttore EC e nella stessa certezza che sicuramente il EC avrebbe provveduto a volturare le utenze a suo nome. Per altro, se la violenza sulle cose è integrata - come afferma la giurisprudenza di legittimità - anche da un mutamento della loro destinazione che si traduca nell'impedirne l'uso, tale violenza deve - come chiarisce quella stessa giurisprudenza - possedere, ai fini dell'art. 392 c.p., un carattere di permanenza o di sufficiente stabilità temporale, che nel caso di specie manca (per la descritta rapida riattivazione delle utenze energetiche a cura del locatario).
4. L'impugnazione va respinta per infondatezza dei delineati motivi di ricorso.
4.1. L'elemento oggettivo del reato non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente, se non sotto il profilo della sua significatività temporale.
L'azione della De SC manifestatasi attraverso l'estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua relative all'appartamento affittato realizza un concreto e specifico mutamento di destinazione dei beni "portati" dalle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) integrante il reato di cui all'art. 392 c.p., tradottosi nel modificarne o impedirne l'originaria utilizzazione loro propria, funzionale ad un normale uso della stessa unità abitativa concessa in locazione (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09, Perucci, rv. 243053). Correttamente i giudici di merito hanno inquadrato la condotta della ricorrente nella categoria della violenza realizzatrice del reato nella sua manifestazione di "mutamento di destinazione" della cosa oggetto dell'arbitraria autotutela del soggetto agente. Non è dubitabile che la cessazione delle utenze intestate alla proprietaria locatrice, senza l'assenso del legittimo conduttore, operata dalla De SC ha determinato, quale effetto automatico, secondo la palese intenzione della donna (questo essendo il suo obiettivo, strumentale ad un anticipato rilascio dell'immobile da parte del locatario), l'immediato distacco delle forniture in favore dell'appartamento abitato dal EC e dalla sua famiglia. Un esito lesivo che, in forma derivata, ha dato luogo ad una non breve inutilizzabilità del bene immobile concesso in locazione, rendendolo in sostanza "invivibile" per un apprezzabile tempo (una settimana o poco più), necessario al conduttore per ottenere il ripristino delle erogazioni dell'energia e dell'acqua, nonché inducendo l'intera famiglia (con due bambini piccoli) ad avvalersi dell'ausilio di terzi per le loro elementari esigenze di vita. Il dato per cui il EC, al momento dei fatti legittimo locatario dell'abitazione, sia stato in grado di provvedere alla riattivazione delle forniture non elide l'oggettiva rilevanza del periodo di durata della "violenza" (mutamento di destinazione/inutilizzabilità del bene) costitutiva del contestato reato (v. Cass. Sez. 6, 28.10.2008 n. 4373/09, Sola, rv. 242775).
4.2. Non hanno pregio i rilievi sulla asserita indeterminatezza della pretesa giuridica che l'imputata avrebbe potuto far valere "ricorrendo al giudice". Posto che l'interesse anche patrimoniale della De SC afferiva alla possibilità di riaffittare per l'estate l'appartamento già locato al EC, non risponde al vero che l'imputata non avesse titolo per adire nuovamente l'autorità giudiziaria, che pure aveva già riconosciuto, in forma indiretta (dichiarata scadenza del contratto di locazione), il suo diritto alla riconsegna dell'immobile ceduto in locazione. Il suo interesse anticipato alla riconsegna, potenzialmente contestabile dal EC (autorizzato ad occupare l'appartamento per ulteriori sei mesi dalla pronuncia-pubblicazione della sentenza civile), ben le consentiva, infatti, come chiarisce la sentenza impugnata, di rivolgersi all'autorità giudiziaria, in luogo di esercitare la personale indebita opera "persuasiva" nei confronti del conduttore con il provocato distacco delle forniture energetiche. Non soltanto la sentenza civile del Tribunale di Livorno era appellabile (essendo passata in giudicato soltanto dopo i fatto integranti l'odierna regiudicanda penale), sì che la De SC ben avrebbe potuto invocare la modifica del capo della decisione concernente la durata del periodo di c.d. comporto semestrale riconosciuto al EC. Ma la stessa De SC avrebbe ancor più efficacemente (in termini di tempestività) potuto adire il giudice dell'esecuzione civile in virtù del conseguito titolo esecutivo per il rilascio dell'appartamento formato dalla sentenza civile (L. n. 392 del 1978, art. 56 in tema di locazioni urbane), richiedendo la riduzione del termine di postergazione della riconsegna concesso al locatario. Ovvero, ancora, avrebbe potuto esperire la particolare procedura di opposizione innanzi al Tribunale a norma dell'art. 618 c.p.c., secondo quanto previsto - sempre in tema di locazioni immobiliari - dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4. È appena il caso di aggiungere, in vero, che la possibilità di fare ricorso al giudice limitante ex art. 392 c.p. l'autotutela giuridica del titolare di un preteso diritto (putativo o reale) non può certo considerarsi circoscritta al solo giudizio di cognizione del merito della controversia, effettiva o potenziale, necessariamente involgendo essa anche la fase degli effetti susseguenti, in executivis, dell'azione giudiziaria promossa dal titolare del preteso diritto. Anche in tale fase esecutiva persistono immutate le esigenze, sottese alla norma incriminatrice, di impedire e di prevenire - per ragioni di ordinata convivenza collettiva e di pace sociale - che il soggetto privato si faccia ragione da se stesso, non avvalendosi dei mezzi che l'ordinamento giuridico gli offre per la tutela dei suoi interessi personali.
4.3. Analogamente prive di fondamento sono le censure attinenti alla mancata dimostrazione della volontà lesiva della ricorrente, che avrebbe agito nella convinzione di esercitare un proprio legittimo diritto, improduttivo di supposti danni a terzi e in particolare al proprio locatario EC.
L'analisi del dolo specifico del reato ascritto alla ricorrente sviluppata dalla sentenza di appello è corretta e conforme agli indirizzi ermeneutici di questa Corte regolatrice in tema di accertamento del dolo specifico del reato di ragion fattasi. La buona fede del soggetto agente, che è condizione o presupposto dell'esistenza stessa dei reati previsti dagli artt. 392 e 393 c.p. (convinzione del legittimo esercizio di un proprio diritto), non va fraintesa come indice dell'assenza di volontà colpevole, questa essendo caratterizzata dall'attuazione di una condotta con la consapevolezza di poter ricorrere al giudice per difendere un diritto che si ritiene di vantare e che si esercita e realizza - invece - in via personale e diretta alla scopo di raggiungere i medesimi risultati favorevoli che si conseguirebbero con il rivolgersi all'autorità giudiziaria. Non è necessario che il diritto oggetto dell'arbitraria tutela privata sia realmente esistente, essendo sufficiente che l'autore agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto e nella consapevolezza degli effetti, diretti o indiretti, discendenti da siffatta difesa o autotutela. Nel caso di specie, come già visto, la De SC ha agito, ben sapendo e anzi volendo determinare proprio tale effetto, che l'estinzione dei contratti di fornitura a lei intestati avrebbe causato, in diretta causalità efficiente, il "taglio" o cessazione delle erogazioni di gas, elettricità e acqua all'appartamento abitato dalla famiglia del EC. Effetto tale da rendere l'immobile seriamente inutilizzabile per lo scopo abitativo suo proprio per un tempo significativo e comunque non breve, nella dissimulata aspettativa - proprio a causa del contegno scientemente attuato dalla prevenuta (estinzione dei contratti di somministrazione)- di un anticipato rilascio dell'appartamento da parte del EC.
Come rilevano le due conformi sentenze di merito sulla base dei dati conoscitivi ampiamente offerti dalla istruttoria dibattimentale, la De SC ha agito con piena contezza degli effetti causali della sua condotta e con la volontà di produrli, sì da non potersi dubitare del dolo del reato connotante il comportamento dell'imputata globalmente valutato (v. sentenza di appello: "... logica alla base della complessiva condotta della De SC, intesa a rendere disagevole la permanenza del nucleo familiare del EC nell'immobile").
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2012