Sentenza 28 ottobre 2008
Massime • 1
La violenza sulle cose, che integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può consistere in un mutamento di destinazione che ne impedisca l'uso per un apprezzabile periodo temporale ed in modo effettivo. (In applicazione di questo principio la Corte, rilevando la mancanza dei caratteri di stabilità temporale, concretezza e attualità, ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui il gestore di un complesso alberghiero, al fine di esercitare un preteso diritto di compensazione monetaria o di ritenzione a garanzia dei lavori commissionati a una impresa edile e non portati a compimento, aveva trattenuto presso la struttura alberghiera - indebitamente rifiutandone la consegna - le attrezzature cantieristiche della stessa impresa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2008, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pubblica udienza
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 28/10/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1370
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 33936/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 14/03/2006 dalla Corte di Appello di Catanzaro;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO PP, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Fusco Carlo (sostituto processuale dell'avv. Rossi PP), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La sentenza di appello indicata in epigrafe ha confermato la sentenza emessa -a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - il 24.5.2004 dal Tribunale di Castrovillari, che ha condannato SO AR alla pena di Euro 400,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché, quale gestore di un complesso alberghiero di Mormanno, al fine di esercitare un preteso diritto di compensazione monetaria o di ritenzione in garanzia in rapporto a lavori edili commissionati alla ditta di CO PP e di IN TO e non portati a compimento, tratteneva presso la struttura alberghiera - indebitamente rifiutandone la consegna - le attrezzature cantieristiche dell'impresa edile (cavalletti per impalcature, montacarichi, carriole, pale ed altro).
Le due concordi sentenze di merito (la decisione di appello richiamandosi alla condivisa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado) fondano l'affermazione di responsabilità del SO sulle dichiarazioni delle due persone offese CO e TO, valutate attendibili siccome indirettamente riscontrate da altre deposizioni e non contraddette da un testimone indicato dalla difesa, secondo cui le stesse - dopo aver inviato al SO nell'ottobre 2001 una raccomandata con cui gli chiedevano le somme relative ai lavori eseguiti e non completati per causa da essi attribuita allo stesso SO nonché il recupero del materiale rimasto nell'albergo - recatisi l'8.11.2001 (il CO con alcuni operai) per prelevare le ridette attrezzature, non hanno potuto procedere all'incombente perché ostacolato dal SO. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso l'imputato con l'ufficio del difensore, deducendo i seguenti vizi della decisione.
1. Violazione dell'art. 392 c.p. per mancata individuazione del diritto (reale o supposto) vantato dal SO ("preteso") ed eventualmente azionabile in sede giudiziaria, quale indispensabile presupposto del reato: le due sentenze si limitano a menzionare il riferimento operato nella circostanza dal SO alla necessità di procedere ad una previa contabilizzazione dei rispettivi crediti e debiti delle parti ("fare i conti"), ma nulla precisano in merito a natura del preteso diritto dell'imputato ed alle modalità della sua tutela non percorso - in ipotesi - dal prevenuto.
2. Violazione dell'art. 392 c.p. in relazione al secondo elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'esercitata "violenza" sulle cose di pertinenza dell'impresa edile delle due parti civili, violenza di cui non v'è traccia alcuna, non potendosi far rientrare nella nozione di violenza offerta dall'art. 392 c.p., comma 2 (danneggiamento, trasformazione, mutamento di destinazione della cosa oggetto di reato) il surrettizio mutamento di destinazione delle attrezzature dell'impresa del CO e del TO che la Corte di Appello (sulla scia della sentenza di primo grado) apoditticamente attribuisce al contegno interdittivo della loro rimozione che sarebbe stato posto in essere dall'imputato (essendo pacifico che le attrezzature non sono state ne' danneggiate ne' trasformate).
Il ricorso di AR SO è fondato con riguardo al delineato secondo profilo di censura attinente al requisito dell'attuata violenza sugli attrezzi edili delle due persone offese, violenza della cui realizzazione la sentenza di appello (come la sentenza del Tribunale) non rinviene ne' fornisce dimostrazione in termini giuridicamente conformi al dettato della norma incriminatrice. Mettendo da canto le perplessità che pure involgono il requisito in senso lato soggettivo del preteso diritto sotteso alla contestata autotutela praticata dal SO (i giudici di merito non chiariscono fino in fondo se e in qual misura la ritenzione delle attrezzature addossata all'imputato si connetta ad una sua specifica pretesa giuridica azionabile, negativa di contrapposte ragioni di diritto vantate dai titolari dell'impresa edile), è agevole osservare che la stessa ricostruzione delle semplici sequenze dinamiche dell'episodio integrante la regiudicanda svolta dai giudici di merito definisce i contorni di una condotta del SO non tradottasi in arbitraria violenza sui beni dei querelanti apprezzabile agli effetti dell'art.392 c.p.. Il bene giuridico tutelato dall'art. 392 c.p. si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto ed il nucleo fondante del comportamento sanzionato dal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguito dal soggetto agente con la sua condotta (commissiva); condotta che deve altresì coniugarsi, per connotarne l'antigiuridicità, ad una concreta violenza sulle cose. Ora, evidenziato che l'intento manifestato dal SO all'atto dell'intervento del suo contraddittore CO per prelevare le attrezzature di sua proprietà non sembra - per come è descritto dalle due decisioni di merito - disconoscere la legittimità della pretesa del CO e del TO (cui manifesta soltanto il proposito di procedere ad una previa contabilizzazione delle ragioni di credito e di debito reciproche: "fare i conti"), con fondamento il ricorrente rimarca il difetto del requisito della violenza nel supposto mutamento di destinazione delle strutture cantieristiche dell'impresa edile ritenuto dall'impugnata sentenza, quanto meno perché del tutto privo dei caratteri della concretezza e dell'attualità.
In vero, se pure - come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità - ai fini della configurabilità del reato di ragion fattasi la "violenza" sulle cose può ritenersi realizzata da un mutamento della loro destinazione che si traduca nell'impedirne l'uso, non può non ribadirsi che alla luce della medesima giurisprudenza siffatto impedimento deve assumere connotati di permanenza o almeno di continuità o sufficiente stabilità temporale e - per ciò stesso - di congiunta concretezza, intesa come ostacolo attuale e ineludibile alla necessità di utilizzazione del bene ("cose").
Situazione di cui nel caso di specie, per quanto si desume dall'impugnata sentenza (e dalla sentenza di primo grado), non vi è prova.
Di tal che deve concludersi per l'insussistenza del reato di cui all'art. 392 c.p. contestato al SO con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza della Corte territoriale oggetto di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009