CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8165 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IH AV nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8165 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA RE Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' proposto ricorso nell'interesse di IH IC avverso l'ordinanza n. 266/22 R.C.C. M.C.P. emessa dal Tribunale di Ancona il 13.9.2022, che ha confermato la misura cautelare degli arresti domicíliari disposta dal G.I.P. del Tribunale di Macerata in relazione ad un fatto di violenza privata pluriaggravata contestato al ricorrente in concorso con LI Irene;
con esso il difensore deduce due motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti applicativi della misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di violenza privata. Tenendo conto della base probatorìa in atti, è evidente la debolezza e la forzatura dell'interpretazione dei giudici che ha condotto all'applicazione e alla conferma della misura coercitiva in atto. La gravità indiziaria può essere ravvisato al più con riferimento alle percosse/lesioni, rispetto alle quali sussistono riscontri ma non per il reato di violenza privata la cui ritenuta sussistenza è rimasta affidata unicamente alle dichiarazioni contraddittorie delle persone offese, che sul punto risultano peraltro smentite da quelle di BB ZO;
queste supportano invece la versione degli indagati che escludono di essersi lanciati all'inseguimento dell'autovettura delle persone offese, asserendo di aver piuttosto atteso 10/15 minuti prima di allontanarsi dal luogo ove essi inizialmente si erano trovati insieme agli altri per una pranzo che era poi scaturito in un litigio. I giudici della cautela si sono soffermati solo sulle lesioni alle quali non è riferibile la misura disposta e hanno valorizzato quanto emerso con riferimento ad esse lasciando priva di un adeguato vaglio la condotta di violenza privata su cui si fonda il titolo cautelare. 2.2. Col secondo motivo si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 274 del codice di rito in relazione alla ritenuta sussistenza e/o non cessazione delle esigenze cautelari;
errata è la valutazione svolta dal tribunale del riesame in relazione alla sussistenza del periculum libertatis alla luce della personalità dell'indagato e del contesto socio ambientale risultando in particolare a carico del predetto un unico precedente gli assoluta tenuità per condanna a sanzione pecuniaria inflitta con decreto penale nel 2021; in particolare si lamenta che non si sia considerata la condotta dell'indagato successiva ai fatti improntata a massima buona fede e disponibilità e collaborazione per essersi egli nella serata nel 25 agosto presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri per rappresentare la propria versione del fatto e collaborare con le forze dell'ordine consegnando addirittura i documenti personali propri e dei propri operai, oltre che il 1° settembre per ratificare la formale denuncia querela sporta nei confronti delle persone offese;
e per avere infine fatto immediato ritorno a Píoraco per adempiere alle prescrizioni dell'autorità giudiziaria che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare;
questa è in ogni caso sproporzionata 2 in rapporto alla effettiva situazione di concreto e attuale pericolo e alla personalità dell'indagato sicché si ribadisce la richiesta subordinata di applicazione di una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione alla PG o divieto di avvicinamento). 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. La completezza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, non affetta da evidente vizio argomentativo, né da alcuna violazione di legge impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per essersi dedotte censure, nel loro complesso, manifestamente infondate. 1.1.Quanto al primo motivo, questa Corte non può esimersi dal preliminare rilievo che, in particolare nella prima parte dello svolgimento argomentativo, il ricorso sollecita non già il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata, che solo dà corpo ai suoi poteri cognitivi, bensì il confronto diretto con il compendio probatorio (presentato come inidoneo a fondare il giudizio di colpevolezza); confronto che, all'evidenza, implica apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità. Il primo motivo è, invero, in gran parte impostato sulla confutazione della gravità indiziaria, svolta mediante riferimenti diretti alle risultanze processuali laddove oggetto del ricorso per cassazione e della valutazione di legittimità che ne consegue è il provvedimento impugnato e non il quadro probatorio in sé, non essendo demandato a questa Corte un vaglio nei merito bensì unicamente la verifica della tenuta, oltre che della legittimità, del provvedimento del giudice di merito. Va, in proposito, rammentato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) cod. proc, pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De ZO, Rv. 199391). Donde, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3 Da tali massime di orientamento si desume, quindi, che la verifica che la Corte dì cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, ne' con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilità delle fonti di prova, dovendo il controllo in parola essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000, Albert', Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv. 205643). In particolare, il ricorso per cassazione per vizio dì motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai prìncipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. (dep. 24/06/2019 ) Rv. 276976 - 01 Sicchè il motivo è inammissibile innanzitutto perché denuncia vizio non deducibile in sede di legittimità. 1.2.Rimanendo entro i confini di tale pacifica interpretazione, deve altresì darsi atto che la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che priva di coerenza, completezza e logicità, e viene dal motivo in scrutinio attinta in maniera del tutto generica. Il ricorrente si limita a contestare il quadro indiziario, riproponendo la tesi difensiva dell'indagato ritenuta inattendibile dal tribunale con argomenti adeguati e logici, per poi concludere genericamente che né il gip né il giudice della cautela si sarebbero premurati di saggiare l'attendibilità della versione resa dalle persone offese, rimasta priva di riscontri, e di tener conto delle evidenze di segno contrario emerse (in particolare, le fotografie delle autovetture su cui viaggiavano le persone offese e gli indagati che dimostrerebbero che il veicolo di questi ultimi sarebbe stato speronato durante la fase dell'inseguimento da quello delle persone offese, e delle s.i.t. di BB ZO). Ebbene, dalla ricostruzione dei giudice della cautela appare tuttavia evidente che trattasi di circostanze che lambiscono aspetti collaterali della vicenda cautelare che, è il caso di ricordare, si fonda sulla gravità indiziaria relativa al reato di violenza privata che secondo l'impostazione accusatoria afferisce il momento in cui l'autovettura degli indagati ha imposto a quella delle persone offese di arrestare la marcia, laddove antecedente è evidentemente la fase 4 dell'inseguimento a cui fa riferimento il ricorso, che sarebbe stata peraltro contrassegnata da sorpasso tra le due autovetture. 1.2.Analogo apprezzamento di merito viene, in buona sostanza, richiesto con riferimento al motivo afferente l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, sulla cui sussistenza l'ordinanza ha parimenti adeguatamente motivato, sottolineando la particolare, non comune, propensione alla violenza e l'istinto vendicativo fuori controllo dimostrati dall'indagato con le condotte poste in essere e al contempo la lucidità e sfrontatezza di presentarsi dinanzi ai carabinieri con il ruolo di vittima;
ritenendo, in buona sostanza, tutt'altro che collaborativo il comportamento assunto dall'indagato dopo il fatto - la cui denuncia è apparsa piuttosto strumentale - improntato per altro verso all'adempimento di obblighi su di lui gravanti. Quanto alla proporzionalità il tribunale, nel collocare le condotte violente nel particolare contesto in cui si inseriscono, ha altresì dato compiutamente conto dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliarì rispetto all'esigenza cautelare da perseguire, tutelabile solo con una misura del tutto limitativa della liberta personale. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/1/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8165 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA RE Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' proposto ricorso nell'interesse di IH IC avverso l'ordinanza n. 266/22 R.C.C. M.C.P. emessa dal Tribunale di Ancona il 13.9.2022, che ha confermato la misura cautelare degli arresti domicíliari disposta dal G.I.P. del Tribunale di Macerata in relazione ad un fatto di violenza privata pluriaggravata contestato al ricorrente in concorso con LI Irene;
con esso il difensore deduce due motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti applicativi della misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di violenza privata. Tenendo conto della base probatorìa in atti, è evidente la debolezza e la forzatura dell'interpretazione dei giudici che ha condotto all'applicazione e alla conferma della misura coercitiva in atto. La gravità indiziaria può essere ravvisato al più con riferimento alle percosse/lesioni, rispetto alle quali sussistono riscontri ma non per il reato di violenza privata la cui ritenuta sussistenza è rimasta affidata unicamente alle dichiarazioni contraddittorie delle persone offese, che sul punto risultano peraltro smentite da quelle di BB ZO;
queste supportano invece la versione degli indagati che escludono di essersi lanciati all'inseguimento dell'autovettura delle persone offese, asserendo di aver piuttosto atteso 10/15 minuti prima di allontanarsi dal luogo ove essi inizialmente si erano trovati insieme agli altri per una pranzo che era poi scaturito in un litigio. I giudici della cautela si sono soffermati solo sulle lesioni alle quali non è riferibile la misura disposta e hanno valorizzato quanto emerso con riferimento ad esse lasciando priva di un adeguato vaglio la condotta di violenza privata su cui si fonda il titolo cautelare. 2.2. Col secondo motivo si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 274 del codice di rito in relazione alla ritenuta sussistenza e/o non cessazione delle esigenze cautelari;
errata è la valutazione svolta dal tribunale del riesame in relazione alla sussistenza del periculum libertatis alla luce della personalità dell'indagato e del contesto socio ambientale risultando in particolare a carico del predetto un unico precedente gli assoluta tenuità per condanna a sanzione pecuniaria inflitta con decreto penale nel 2021; in particolare si lamenta che non si sia considerata la condotta dell'indagato successiva ai fatti improntata a massima buona fede e disponibilità e collaborazione per essersi egli nella serata nel 25 agosto presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri per rappresentare la propria versione del fatto e collaborare con le forze dell'ordine consegnando addirittura i documenti personali propri e dei propri operai, oltre che il 1° settembre per ratificare la formale denuncia querela sporta nei confronti delle persone offese;
e per avere infine fatto immediato ritorno a Píoraco per adempiere alle prescrizioni dell'autorità giudiziaria che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare;
questa è in ogni caso sproporzionata 2 in rapporto alla effettiva situazione di concreto e attuale pericolo e alla personalità dell'indagato sicché si ribadisce la richiesta subordinata di applicazione di una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione alla PG o divieto di avvicinamento). 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. La completezza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, non affetta da evidente vizio argomentativo, né da alcuna violazione di legge impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per essersi dedotte censure, nel loro complesso, manifestamente infondate. 1.1.Quanto al primo motivo, questa Corte non può esimersi dal preliminare rilievo che, in particolare nella prima parte dello svolgimento argomentativo, il ricorso sollecita non già il controllo sulla motivazione della sentenza impugnata, che solo dà corpo ai suoi poteri cognitivi, bensì il confronto diretto con il compendio probatorio (presentato come inidoneo a fondare il giudizio di colpevolezza); confronto che, all'evidenza, implica apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità. Il primo motivo è, invero, in gran parte impostato sulla confutazione della gravità indiziaria, svolta mediante riferimenti diretti alle risultanze processuali laddove oggetto del ricorso per cassazione e della valutazione di legittimità che ne consegue è il provvedimento impugnato e non il quadro probatorio in sé, non essendo demandato a questa Corte un vaglio nei merito bensì unicamente la verifica della tenuta, oltre che della legittimità, del provvedimento del giudice di merito. Va, in proposito, rammentato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen., con la conseguenza che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) cod. proc, pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De ZO, Rv. 199391). Donde, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3 Da tali massime di orientamento si desume, quindi, che la verifica che la Corte dì cassazione è abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, ne' con la possibilità di formulare un giudizio, diverso da quello espresso dai giudici di merito, sull'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori o sull'attendibilità delle fonti di prova, dovendo il controllo in parola essere, invece, limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute: sicché esse si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento negativo di un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero di un esame incompleto o impreciso (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999 - dep. 08/02/2000, Albert', Rv. 215331; Sez. 1, n. 4491 del 03/07/1996, Schiani, Rv. 205643). In particolare, il ricorso per cassazione per vizio dì motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai prìncipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. (dep. 24/06/2019 ) Rv. 276976 - 01 Sicchè il motivo è inammissibile innanzitutto perché denuncia vizio non deducibile in sede di legittimità. 1.2.Rimanendo entro i confini di tale pacifica interpretazione, deve altresì darsi atto che la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che priva di coerenza, completezza e logicità, e viene dal motivo in scrutinio attinta in maniera del tutto generica. Il ricorrente si limita a contestare il quadro indiziario, riproponendo la tesi difensiva dell'indagato ritenuta inattendibile dal tribunale con argomenti adeguati e logici, per poi concludere genericamente che né il gip né il giudice della cautela si sarebbero premurati di saggiare l'attendibilità della versione resa dalle persone offese, rimasta priva di riscontri, e di tener conto delle evidenze di segno contrario emerse (in particolare, le fotografie delle autovetture su cui viaggiavano le persone offese e gli indagati che dimostrerebbero che il veicolo di questi ultimi sarebbe stato speronato durante la fase dell'inseguimento da quello delle persone offese, e delle s.i.t. di BB ZO). Ebbene, dalla ricostruzione dei giudice della cautela appare tuttavia evidente che trattasi di circostanze che lambiscono aspetti collaterali della vicenda cautelare che, è il caso di ricordare, si fonda sulla gravità indiziaria relativa al reato di violenza privata che secondo l'impostazione accusatoria afferisce il momento in cui l'autovettura degli indagati ha imposto a quella delle persone offese di arrestare la marcia, laddove antecedente è evidentemente la fase 4 dell'inseguimento a cui fa riferimento il ricorso, che sarebbe stata peraltro contrassegnata da sorpasso tra le due autovetture. 1.2.Analogo apprezzamento di merito viene, in buona sostanza, richiesto con riferimento al motivo afferente l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, sulla cui sussistenza l'ordinanza ha parimenti adeguatamente motivato, sottolineando la particolare, non comune, propensione alla violenza e l'istinto vendicativo fuori controllo dimostrati dall'indagato con le condotte poste in essere e al contempo la lucidità e sfrontatezza di presentarsi dinanzi ai carabinieri con il ruolo di vittima;
ritenendo, in buona sostanza, tutt'altro che collaborativo il comportamento assunto dall'indagato dopo il fatto - la cui denuncia è apparsa piuttosto strumentale - improntato per altro verso all'adempimento di obblighi su di lui gravanti. Quanto alla proporzionalità il tribunale, nel collocare le condotte violente nel particolare contesto in cui si inseriscono, ha altresì dato compiutamente conto dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliarì rispetto all'esigenza cautelare da perseguire, tutelabile solo con una misura del tutto limitativa della liberta personale. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/1/2023.