Sentenza 6 marzo 1998
Massime • 1
Le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile richiedono, in luogo dell'atto di assenso dell'amministrazione, la denuncia di inizio attività. Pertanto l'art. 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 deve ritenersi implicitamente abrogato. Tale procedura non è però praticabile in relazione agli immobili singolarmente vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 n.1089 e 29 giugno 1939 n.1497, ed a quelli assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche,ambientali,storico- archeologiche,storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/1998, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Umberto Papadia Presidente del 6 marzo 1998
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Aldo Rizzo Consigliere N. 810
3. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 32825/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NT RO, nata a [...] l'[...], avverso la sentenza n. 2528/97 del 24/3-8/4/97, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale E. Scardaccione, con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, la Corte di Appello di Napoli confermava sostanzialmente (con la sola concessione del beneficio della non menzione della condanna) quella pronunziata dal Pretore di Napoli in data 11/10/94, con la quale NT RO era stata condannata alla pena di mesi 1 di arresto e L. 22.000.000 di ammenda, nonché alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett. c) L. n.47/1985, 1-2-20 L. n. 64/1974, 1-sexies L. n. 431/1985, accertati il
28/10/93, per aver effettuato lavori interni di accorpamento di due sue unità immobiliari contigue, in una zona vincolata del centro di Napoli.
Ricorre per cassazione l'imputata, lamentando: 1) violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 20 lett. c) e 26 L. n. 47/1985, in quanto la deroga disposta dalla seconda delle citate norme, peraltro abrogata, si riferisce solo agli immobili singolarmente protetti dalle leggi nn. 1089/1939 e 1497/1939; 2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., per erronea applicazione dell'art.
1-sexies L. n. 431/1985, giacché non avendo i lavori in questione comportato alcuna alterazione dello stato dei luoghi, non poteva neppure ipotizzarsi il detto reato;
3) violazione dell'art. 606 lett b) c.p.p., per erronea applicazione degli artt.157 e 159 c.p. in relazione alla L. n. 724/1994, in quanto le contravvenzioni alla legge n. 64/1974 dovevano essere dichiarate estinte per prescrizione;
4) violazione dell'art. 606 lett c) c.p.p., per inosservanza dell'art. 521/ comma 2 c.p.p., per mancata correlazione tra l'imputazione contestata (frazionamento del cespite) e quella ritenuta in sentenza (lavori edili di accorpamento); 5) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione sui punti sopra indicati. All'odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzi tutto, rilevarsi la estinzione per prescrizione delle contravvenzioni di cui alla legge n. 64/1974 (terzo motivo di gravame), in quanto punite con sola pena pecuniaria. Infatti, anche se all'epoca della decisione impugnata il termine prescrizionale - per le ragioni in essa indicate- non era ancora interamente decorso, adesso è del tutto spirato. Dall'accertamento del fatto (28/10/93), invero, sono trascorsi più di 3 anni 7 mesi e 13 giorni, corrispondenti al periodo prescrizionale comprensivo della sospensione (223 giorni) introdotta dalla speciale normativa in materia.
I primi due motivi di ricorso, dai quali il quarto e quinto restano assorbitì sono, ad avviso di questo Collegio, fondati. Con la prima doglianza si sostiene, invero, che l'intervento edilizio in questione, avendo ad oggetto solo opere interne che non hanno comportato nessuna delle modifiche indicate dall'art. 26 L. n.47/1985 e che riguardano un immobile non "singolarmente protetto",
non era soggetto a concessione edilizia, donde l'insussistenza del reato di cui all'art. 20 della legge citata.
La gravata decisione motiva specificamente sul punto, rilevando che le "opere interne" sono sottratte dall'art. 26 suddetto a provvedimenti autorizzatori o concessori solo se non riguardano immobili vincolati ai sensi delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939, come espressamente previsto dal quarto comma della detta norma, per cui nel caso di specie il reato sussiste.
Ritiene il Collegio, però, che - tenendo presente la ratio dell'art. 26 in esame - la normativa menzionata debba essere considerata alla luce di quella successiva (artt. 19 e segg. L. n. 241/1990, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. n. 537/93, il cui contenuto è stato integrato dall'art. 2, comma 60 n. 7, L. n. 662/1996), dalla quale non può prescindersi.
Ed infatti tale nuova normativa ritiene sufficiente per alcuni interventi in materia edilizi - in luogo dell'atto di consenso dell'amministrazione, la denuncia di inizio attività da parte dell'interessato. Tra essi sono comprese (lett. 'e' dell'ultima disposizione menzionata) le "opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile". La ratio ed il dettato della indicata normativa induce a ritenere che la disposizione dell'art. 26 L. n. 47/1985 sia ormai implicitamente abrogata;
infatti 11 art. 19 L. n. 241/1990, e successive modifiche, riproduce quasi specularmente l'ambito di operatività dell'art. 26 citato - che subordinava l'inizio dei lavori, relativi a tali opere interne, alla presentazione al sindaco di una relazione asseverata da parte di un tecnico - prevedendo una procedura differente (denuncia di inizio attività avente determinati requisiti).
È, dunque, alla nuova disciplina che deve farsi riferimento nel caso di specie.
Ebbene, essa è ancora più esplicita della precedente nello stabilire che non è praticabile la via della denuncia di inizio attività (ovviamente anche per le opere interne), non solo in relazione agli immobili singolarmente vincolati ai sensi delle menzionate leggi del 1939, bensi anche a quelli "comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico- architettoniche e storico-testimoniali".
Nel caso di specie, però, dalle risultanze processuali non emerge nè che gli appartamenti in questione appartengono ad immobili singolarmente vincolati ai sensi delle citate leggi del 1939, ne' che gli stessi rientrino nella disciplina di strumenti urbanistici aventi le caratteristiche di quelli sopra indicati.
In tale situazione non può che ritenersi applicabile la normativa generale che sottopone le opere interne - tali essendo indubbiamente quelle addebitate all'imputata - alla normativa sopra richiamata, che le subordina alla semplice denuncia di inizio attività da parte dell'interessato, la cui omissione, peraltro, non è penalmente sanzionata.
La contravvenzione di cui all'art. 20 lett. c) L. n. 47/1985 non può nemmeno ipotizzarsi, dunque, nel caso di specie, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.
Anche la seconda censura, relativa alla sussistenza della contravvenzione di cui all'art.
1-sexies L. n. 431/1985, merita accoglimento. Si ricorda in proposito che nelle zone paesisticamente vincolate è inibita ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia senza autorizzazione, con le eccezioni previste dal penultimo comma dell'art. 1 l. cit., ma occorre precisare che non ogni intervento abusivo in zona vincolata è vietato dalla c.d. legge Galasso, bensì - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale - solo quelli che alterino lo stato dei luoghi o l'assetto esteriore degli edifici, e sempre che l'immutazione sia rilevante o essenziale.
Nel caso in esame, le opere realizzate, consistite in aperture interne finalizzate ad accorpare due appartamenti limitrofi e nell'adeguamento dei nuovi locali così ottenuti, non hanno neppure in minima parte interessato l'aspetto esteriore degli edifici ne' la loro funzionalità o destinazione, per cui nessuna modificazione dell'assetto territoriale è stata posta in essere, neanche sotto il profilo potenziale.
Il reato ascritto all'imputata è, pertanto, insussistente.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata: relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 20 lett. c) L. n. 47/1985, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
relativamente a quelle previste dalla legge n. 64/1974, perché estinte per prescrizione;
relativamente alla contravvenzione di cui all'art.
1-sexies L. n. 431/1985, perché il fatto non sussiste;
dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficio tecnico della regione Campania.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1998