Sentenza 15 luglio 2002
Massime • 1
Il ricorso incidentale, ancorché l'art. 371, primo comma, cod. proc. civ. prescriva che esso debba essere proposto con l'atto contenente il controricorso, può essere proposto, non essendo detta modalità da considerare essenziale, anche con atto a sè stante, indipendentemente dalla proposizione del controricorso, ferma, peraltro, l'esigenza che esso sia notificato nel termine (di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale) stabilito, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod.proc.civ., per la proposizione del ricorso incidentale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10226 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FAVA, che lo difende unitamente all'avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PICCARRETA, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GASPERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 22220/99 proposto da:
SS TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PICCARRETA, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GASPERI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
SS IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FAVA, che lo difende unitamente all'avvocato MAURIZIO AGOSTINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 72/99 della C.A. TRENTO Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 18/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato AGOSTINELLI Maurizio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale;
udito l'Avvocato PICCARETA Aldo, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 7.7.1989 VI SG conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano RI SG chiedendo lo scioglimento della comunione di un fondo sito nel comune di Ora mediante la formazione e l'assegnazione di due porzioni di uguale superficie.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la comoda divisibilità dell'immobile e chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Con sentenza del 21.10.1997 il Tribunale di Bolzano dichiarava lo scioglimento della comunione del suddetto bene, attribuiva un'area di 175 mq. in proprietà ad VI SG ed un'area di 165 mq. in proprietà a RI SG, ed infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, condannava VI SG al pagamento di lire 6.585.249 oltre interessi legali a titolo di rimborso del 50% delle some erogate da RI SG per ristrutturazione e migliorie apportate al fondo.
Proposto gravame avverso tale decisione da RI SG, la Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza del 18.5.1999 rigettava l'impugnazione proposta e riservava la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, osservava, con riferimento al motivo di appello relativo alla non comoda divisibilità dell'immobile per effetto di una pretesa servitù di scarico attraverso tubazioni sotterrate nel giardino, che in atti non ne risultava l'esistenza, non rilevata neppure dal consulente tecnico d'ufficio, cosicché si rivelava superflua la richiesta dell'appellante per una integrazione della consulenza;
neppure era fondata la tesi secondo cui la divisione del fondo avrebbe comportato l'impossibilità di utilizzarlo a fini edificatori, atteso che nella sua relazione il consulente tecnico d'ufficio aveva precisato che "le parti in causa potrebbero ampliare l'edificio esistente o costruire un fabbricato limitato". Per la cassazione di tale sentenza RI SG ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui resiste con controricorso VI SG, che ha proposto a sua volta un autonomo ricorso basato su di un unico motivo cui resiste con controricorso RI SG;
entrambe le parti hanno presentato una memoria. MOTIVI DELIA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.
Considerato poi che il ricorso proposto da RI SG è stato notificato il 26.10.1999 e che quello proposto da VI SG è stato notificato il 29.11.1999, da tale rilievo consegue che l'impugnazione di RI SG deve essere qualificata principale, mentre l'altra assume natura di impugnazione incidentale. Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo RI SG, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia, assume che il giudice di appello, nell'escludere la non comoda divisibilità del fondo oggetto di comunione tra le parti, non ha considerato che l'attribuzione a queste ultime di due porzioni avrebbe determinato, a carico dell'area di spettanza dell'esponente, la costituzione di una servitù di scarico per la presenza di tubazioni interrate attraverso le quali defluiscono acque bianche e nere provenienti dalla porzione del fondo attribuito ad VI SG;
il ricorrente principale sostiene di aver inutilmente chiesto al giudice di appello un rinnovo o quantomeno un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio onde accertare l'esistenza delle suddette tubazioni interrate;
invero tale istanza era stata rigettata nonostante l'assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo ad escludere tale situazione dei luoghi. La censura è infondata.
Il giudice di appello sulla base di un accertamento di fatto immune da vizi logici, comunque neppure prospettati dal ricorrente principale, ha escluso l'esistenza della servitù di scarico sopra richiamata basando tale convincimento su una serie di elementi acquisiti agli atti quali l'estratto tavolare generale sommario, l'indagine svolta dal consulente tecnico d'ufficio e le deposizioni dei testi escussi, dalle quali non era emerso la prova certa della sussistenza di tubi di scarico interrati nella porzione attribuita a RI SG;
pertanto all'esito di tale apprezzamento del quadro probatorio il giudice di appello ha ritenuto superfluo disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Orbene in presenza di tale corretto svolgimento dell'"iter" argomentativo seguito dalla Corte territoriale, le doglianze del ricorrente principale si rivelano infondate, trascurando di considerare che la valutazione delle risultanze istruttorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale al riguardo non incontra altro limite che quello di indicare le fonti di prova poste a base del proprio convincimento senza incorrere in vizi logici, come appunto è avvenuto nella fattispecie.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che il giudice di appello, nel ritenere che la divisione del fondo oggetto di causa non ne avrebbe compromesso la vocazione edificatoria, ha disatteso le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio; a tal riguardo assume che nella sentenza impugnata sarebbe stato riportato erroneamente un passaggio della relazione.
La censura è infondata.
Invero la Corte territoriale ha disatteso la tesi sostenuta da RI SG in ordine alla pretesa impossibilità di procedere ad un ampliamento degli edifici esistenti sul fondo in questione nell'ipotesi di divisione di quest'ultimo, richiamando espressamente le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione, laddove si chiarisce che "le parti in causa potrebbero ampliare l'edificio esistente o costruire un fabbricato limitato". Devono pertanto escludersi nel convincimento espresso dalla Corte territoriale sia lacune che non consentano di individuare con chiarezza le ragioni della decisione adottata, sia argomentazioni contrastanti in modo tale da elidersi a vicenda e da rendere parimenti impossibile l'accertamento della "ratio decidendi", essendo stata al contrario resa esaustiva e logicamente corretta giustificazione di quanto statuito;
può aggiungersi che la natura della censura sollevata avrebbe potuto semmai legittimare una domanda di revocazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Procedendo poi all'esame del ricorso proposto da VI SG, si rileva che con l'unico motivo articolato quest'ultimo, deducendo violazione e comunque erronea applicazione dell'art. 279 c.p.c., censura la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui ha rimesso la pronuncia sulle spese processuali del grado di appello "alla sentenza definitiva"; in proposito il ricorrente assume che in realtà la sentenza impugnata, avendo definito il giudizio, deve essere considerato definitiva, cosicché ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il giudice di appello avrebbe dovuto provvedere a condannare RI SG al rimborso delle spese di secondo grado del giudizio medesimo.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da RI SG di inammissibilità del ricorso in quanto l'impugnazione in questione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso incidentale ai sensi dell'art. 333 c.p.c. L'eccezione è infondata.
È pur vero che, in applicazione del principio dell'unità dell'impugnazione, quello proposto per primo assume carattere ed effetti di impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti;
tuttavia il ricorso incidentale, ancorché l'art. 371 primo comma c.p.c. prescrive che esso debba essere proposto con l'atto contenente il controricorso, può essere proposto, non essendo detta modalità da considerare essenziale, anche con atto a sè stante,
indipendentemente dalla proposizione del controricorso, ferma peraltro l'esigenza che esso sia notificato nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale stabilito, in base al combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., per la proposizione del ricorso incidentale (Cass. S.U.
5.12.1990 n. 11678;
Cass. 18.2.1991 n. 1690; Cass. 19.3.1993 n. 3293), termine che nella fattispecie è stato osservato.
Ancora in via preliminare deve ritenersi inammissibile ex art. 372 c.p.c., così come richiesto dal controricorrente, il deposito dei documenti indicati ai numeri 1 e 2 del ricorso, in quanto riguardanti uno scambio di corrispondenza tra i legali delle parti per la definizione stragiudiziale della questione relativa alle spese processuali del secondo grado di giudizio, e quindi estranei per la loro natura ai documenti dei quali è ammessa la produzione per la prima volta nel giudizio di Cassazione.
Ciò premesso, il ricorso deve poi ritenersi fondato. Invero il giudice di appello, avendo esaminato tutti i motivi di impugnazione proposti da RI SG ed avendo deciso al riguardo senza ritenere necessario lo svolgimento di una ulteriore istruzione della causa, ha emesso una sentenza definitiva, come è confermato dal fatto che non è stata pronunciata alcuna ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Pertanto la sentenza impugnata, avendo definito il giudizio, avrebbe dovuto provvedere alla pronuncia sulle spese processuali ai sensi degli articoli 91 e seguenti c.p.c. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del ricorso incidentale, e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Trento per la pronuncia in ordine alle spese del secondo grado di giudizio ed anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trento anche per la pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2002