Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2006, n. 7454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7454 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/02/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 715
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 012243/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BAZAHRA SABIR, N. IL 02/08/1979;
avverso SENTENZA del 18/01/2005 TRIBUNALE di CREMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALATI G., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza del 18/01/2005, il Tribunale di Crema applicava a Bazahra Sabir, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno di reclusione per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e ordinava l'immediata espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;
che l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la nullità della sentenza e l'illegittimità dell'ordine di espulsione;
che devono essere disattese le censure riguardanti la necessità di un interprete non risultando che l'imputato non comprendesse la lingua italiana;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento relativamente all'ordine di espulsione;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'espulsione dello straniero dal territorio dello stato disposta ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 15 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) costituisce una misura di sicurezza personale e, come tale, non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento. (Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2003, Fakid El Mostafa, rv. 227257; Sez. 1^, 9 ottobre 1002, Wajib, rv. 222333; Sez. 3^, 16 dicembre 1997, rv. 209860);
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di espulsione, che deve essere eliminato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione, che elimina.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006