Sentenza 22 marzo 2017
Massime • 1
Ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessario che il titolare del bene sottoposto a vincolo reale coincida con l'autore del reato per il quale si procede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2017, n. 21960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21960 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2017 |
Testo completo
219 60 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 491Sent. n. s Composta da ez. Silvio Amoresano Presidente - C.C. -22/03/2017 - Vito di Nicola R.G.N. 44629/2016 Gastone Andreazza - Relatore - Ubalda Macrì Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI NA, n. a Porto Empedocle il 04/02/1967; LI IA EL, n. Porto Empedocle il 26/02/1954; LI OR, n. a Porto Empedocle il 06/12/1961; LI EP, n. a Porto Empedocle il 05/11/1959; LI FO, n. a Porto Empedocle il 21/09/1955; avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento in data 09/09/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. LI EP, LI NA, LI IA EL, LI FO e LI OR hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Agrigento, che ha rigettato l'istanza di riesame proposta dai medesimi avverso il decreto del P.M. di convalida di sequestro probatorio di p.g. sull'assunto della presenza di una discarica abusiva sul lotto in giudiziale ablazione di cui gli indagati sono risultati comproprietari in relazione al reato previsto dall'art. 256, comma 3, del d.lgs. n.152 del 2006. 2. Con un primo motivo lamentano l'illegittimità della misura ablativa in quanto eseguita, in difetto del fumus commissi delicti, nei confronti di soggetti che non si è dimostrato essere proprietari del terreno ove sarebbe stata posta la discarica con conseguente violazione degli art. 253, 63, 187, 199 cod. proc. pen. nonché dell'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, avendo il Giudice utilizzato in tal senso dichiarazioni rese da PI OR, marito dell'indagata e persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagata esistendo a carico dello stesso indizi di reità sin dall'inizio, con conseguente inutilizzabilità delle stesse anche ai fini cautelari.
3. Con un secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stante il difetto di motivazione dell'ordinanza circa le esigenze probatorie sottese alla misura in assenza di un titolo di proprietà comprovante anche indiziariamente la riconducibilità del terreno agli indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile non essendo le censure svolte pertinenti alla natura e finalità del sequestro probatorio. Seppure la doglianza svolta appare evidentemente intesa a contestare il fumus del reato, nei termini dell'attribuibilità dello stesso ai ricorrenti, che negano infatti di essere proprietari dell'area nella quale sarebbe allocata la discarica abusiva, ciò non toglie che i terreni in oggetto vengono ad assumere la natura di corpo del reato o, quanto meno, di cose pertinenti al reato indipendentemente, evidentemente, dal fatto della loro appartenenza ai LI, ciò essendo dunque sufficiente ai fini di fondare la legittimità del sequestro probatorio che, quale mezzo di ricerca della prova, prescinde dalla necessità di ogni coincidenza tra titolare del bene ed autore del reato per il quale si procede. 2 2. Anche con riguardo al secondo motivo, premesso che, in ogni caso, come da costante indirizzo di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare reale è consentito solo per violazione di legge, sicché in tanto lo stesso può legittimamente dirigersi a censurare la motivazione del provvedimento impugnato in quanto questa sia del tutto assente o meramente apparente perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, integrando, infatti, una tale fattispecie, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. 6, n.6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893), il ricorso permane nell'erronea supposizione della necessità che, ai fini della sussistenza delle finalità probatorie, i terreni oggetto della discarica appartengano ai ricorrenti. In ogni caso provvedimento impugnato ha chiaramente precisato che i terreni in sequestro sono appunto quelli su cui sono stati riversati i rifiuti, con conseguente motivata affermazione dell'esigenza di acquisizione probatoria degli stessi ai fini di verificare la natura del materiale ivi accumulato.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 marzo 2017 Il Consigliere est.Consigliere Il Presidente Silvio Amoresano Gastone Andreazza ¡DEPOSITATA IN CANCELLERA - 5 MAG 2017 IL CANCELLIERS Luana IAn