Sentenza 7 luglio 2009
Massime • 1
Il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo è impugnabile mediante appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., rientrando lo stesso tra le "ordinanze in materia di sequestro preventivo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2009, n. 36064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36064 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 07/07/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 985
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 15126/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AE, nato a [...] il [...];
NO AN, nata a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 11 febbraio 2009 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del riesame, con cui ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento con cui il G.i.p. in sede aveva disposto la vendita dei beni sequestrati. Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Lo VOI Francesco, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RILEVA IN FATTO
Nell'ambito di una più vasta indagine relativa a reati che sarebbero stati commessi nella gestione di alcune cave (D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44 e art. 734 c.p.), è stato disposto il sequestro preventivo,
tra l'altro, di materiale di cava di pertinenza dei Sig. TA. Tale materiale è stato successivamente fatto oggetto di un provvedimento con cui il G.i.p. ne ha disposto la vendita. Avverso tale provvedimento i Sigg. TA hanno presentato appello al Tribunale del riesame, contestando il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 127 c.p.p. e la legittimità della decisione.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello affermando che il provvedimento assunto dal G.i.p. non è soggetto a impugnazione. In sintesi l'ordinanza del tribunale afferma:
a) l'art. 264 c.p.p. (relativo ai provvedimenti in caso di mancata restituzione dei beni) è stato abrogato dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 299 del e sostituito dalla citata legge, art. 151, che non prevede alcuna ipotesi di impugnazione del provvedimento adottato dal giudice, così che il principio invocato dai ricorrenti e fissato dalla sentenza n. 4245/1997 della Corte di Cassazione è superato dalla nuova disciplina in attuazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione;
b) diversa, invece, la soluzione adottata con riferimento ad altri provvedimenti emessi dal giudice (della citata legge, artt. 8, 99, 113, 170), il che rafforza la interpretazione circa la non impugnabilità del provvedimento emesso ai sensi del citato art. 151;
c) a fronte di tale volontà legislativa non è possibile dare una interpretazione estensiva dell'art. 322 bis c.p.p.;
d) del resto, la vendita dei beni non comporta un danno per la parte, posto che la cautela viene trasferita sulle somme ricavate dalla vendita;
e) non è consentito al ricorrente di far valere surrettiziamente, tramite l'appello, doglianze relative al provvedimento di sequestro. Con l'odierno ricorso i Sigg. TA fanno valere due diversi profili di violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). Innanzitutto contestano la legittimità del provvedimento di sequestro, mancandone i presupposti, e contestano la legittimità del provvedimento che ha disposto la vendita dei beni sequestrati. Sotto diverso profilo contestano il giudizio di inammissibilità, ritenendo che il provvedimento di vendita sia impugnabile ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso dev'essere parzialmente accolto, nei termini di seguito specificati.
Vanno in primo luogo disattese, perché inammissibili, le censure che si dirigono avverso la legittimità del provvedimento cautelare, non più censurabili in sede di appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. e non esaminabili in questa sede dalla Corte di Cassazione (per tutte, Terza Sezione Penale, sentenza 13 novembre 2002, PM in proc. Pezzella, rv 223474).
Deve, invece, essere accolto il motivo relativo alla impugnabilità del provvedimento che dispose la vendita dei beni, e tale decisione ha valore preliminare e assorbente.
Osserva la Corte che la pur apprezzabile motivazione del Tribunale del riesame si pone in contrasto con la "ratio" della legge processuale e con il testo dell'art. 322 bis c.p.p.. Deve, cioè, considerarsi che la disposizione ora richiamata fu introdotta al fine di evitare che, esaurita la fase di controllo sul provvedimento cautelare (soggetto a controllo mediante istanza di riesame ai sensi dell'art. 322 c.p.p.), le successive vicende del sequestro e dei beni ad esso assoggettati rimangano esclusi da ogni forma di controllo, non essendo pacificamente ad esse applicabile nella fase cautelare l'intervento del giudice delle esecuzioni. Tale finalità è resa esplicita dal testo del cit. art. 322 bis c.p.p., che individua come atti sottoponibili ad appello non solo "il decreto di revoca del sequestro" emesso dal P.M., ma anche (tutte) "le ordinanze in materia di sequestro preventivo". Si tratta di formulazione che non prevede alcuna limitazione e che non può essere ricondotta alle sole disposizioni del codice di rito;
essa opera, dunque, anche per le ordinanze in materia di sequestro preventivo adottate in conformità a disposizioni contenute in legge speciali. La circostanza che l'art. 264 c.p.p. sia stato abrogato e sostituito da diversa disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002 non consente di ritenere che il provvedimento di vendita disposto dal giudice per i beni sequestrati sia per ciò solo sottratto alla disciplina generale contenuta nell'art. 322 bis c.p.p., tanto più se nessuna deroga a tale disciplina è prevista dalla nuova normativa. Sul piano dell'interpretazione della legge deve, dunque, ribaltarsi la logica adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con riferimento alla mancata espressa previsione della impugnabilità del provvedimento del G.i.p..
A tal proposito, poi, la Corte rileva che l'argomento "a contrario" utilizzato dal Tribunale non appare calzante: le disposizioni citate perché prevedono espressamente che il provvedimento del giudice sia soggetto a controllo (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80, 99, 113 e 170) concernono provvedimenti giudiziali afferenti materie del tutto diverse (come il patrocinio pubblico) e che sono privi di possibilità di controllo in assenza di una espressa previsione. Non è così per il provvedimento relativo alla vendita dei beni sequestrati, che ricade all'interno della regola generale fissata dall'art. 322 bis c.p.p. (regola generale riconosciuta da Sezione Terza Penale, sentenza 6 novembre 2001, Gazzella), e che solo la presenza di una espressa disposizione di deroga avrebbe potuto sottrarre alla possibilità di appello.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ritiene che il principio affermato dalla sentenza TA (rv 208333), richiamata a pag. 4 dell'ordinanza, conservi attualità.
Del resto, non appare condivisibile l'affermazione secondo cui il trasferimento del vincolo dalla cosa al denaro ricavato dalla vendita esclude ogni interesse della parte a impugnare la decisione di vendita, e ciò in quanto l'interesse della parte può non limitarsi agli aspetti patrimoniali della titolarità sul bene in sequestro ed in quanto non può ritenersi in via generale che la somma incassata dalla vendita rispecchi il valore economico o il valore funzionale del bene rispetto alle aspettative del privato.
Sussiste, dunque un interesse del privato a sindacare il provvedimento di vendita dei beni sequestrati e tale interesse può essere fatto valere attraverso lo strumento dell'appello previsto dall'art. 322 bis c.p.p.. Tale principio comporta che l'ordinanza impugnata risulti viziata e meritevole di annullamento. Si tratta di vizio che ha carattere assorbente di ogni altra censura e impone la restituzione degli atti al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 7 Luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2009