Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE spatorie seurtutis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 8 Pre idente R.G.N. 8582/00 Dott. Franco PONTORIERI 1 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 357 Rep. 78 Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 25/09/02 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere- ha pronunciato la seguente LIRE 1500 SENTENZA CELLERIA sul ricorso proposto da: CURATELA FALL TERESA CITRO NI DI TR A100116 ROSOLINO NI DITTA SDF, nonchè dei singoli soci ROSOLINO, in persona del NI TR e NI #100093 PARISI, elettivamente curatore p.t.Avv. PLACIDO - - A100094 in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo domiciliato A100095 studio dell'avvocato MAURO LIVI, difeso dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA COA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BO NZ, BO DO, RO TA VED.BO; intimati 2002 avverso la sentenza n. 1178/99 della Corte d'Appello 1233 -1- . di PALERMO, depositata il 23/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto. -2- R.G.N.8582/00 Oggetto: Negatoria servitutis. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 10-10-1983, SC NZ, SC RD e OI IT convenivano in giudizio davanti al tribunale di Palermo RI RO, e, premesso di essere comproprietari di appezzamento di terreno in Monreale, c.da un Giacalone-Pioppo, distinto con la particella 321, del foglio 52 del catasto del predetto comune e confinante con terreno di proprietà del convenuto;
e premesso che costui aveva realizzato sul proprio fondo, in epoca di poco precedente, una gradinata, un muretto di recinzione e passaggi, occupando, in parte, una striscia di terreno di proprietà SC- OI, ed aveva, inoltre, collocato pluviali e tubi di gronda e creato sporti, vedute e scoli a distanza inferiore a quella legale;
tutto ciò premesso, chiedevano la condanna del RI alla restituzione del terreno occupato senza titolo, alla demolizione delle opere che "usurpavano" la striscia di terreno in questione, nonché di quelle poste a distanza illegale, o, quanto meno, al loro sino alla distanza consentita dalla arretramento legge. 2 Si costituiva il RI, che negava di avere alterato, con le opere eseguite, lo stato dei luoghi preesistente, posto che le stesse insistevano su terreno del quale aveva acquistato la proprietà per usucapione, e chiedeva, pertanto il rigetto della domanda. Istruita la causa con assunzione dei testi hinc inde indicati e con l'espletamento di consulenza tecnica, e costituitosi, in luogo del convenuto, il curatore del suo fallimento, il quale aderiva alle difese già spiegate, l'adito tribunale, con data 17-10-1997,sentenza in in parziale accoglimento della domanda, condannava la curatela del fallimento della ditta ER CI in RI di RI TR e RO, nonché dei singoli soci RI TR e RO, alla restituzione agli attori della striscia di terreno usurpata dalla costruzione realizzata sul terreno già di proprietà RI RO, particella, 470, più precisamente individuata nella planimetria allegata alla relazione del c.t.u. del 13-6-1995 del geom. Giuseppe Costa (segue descrizione); condannava, altresì, la convenuta alla demolizione delle opere edilizie realizzate sulla striscia di terreno, ossia del muro di recinzione, della 3 gradinata, delle aperture e pluviali, secondo le modalità indicate dal c.t.u. nella relazione del del 28-4-1985, pag.20; rigettava la domanda di risarcimento proposta dagli attori e quella riconvenzionale della convenuta e condannava quest'ultima alle spese. curatela, la corte diProposto appello dalla appello di Palermo, con sentenza depositata il 23- 12-1999, ha confermato quella del tribunale, condannando l'appellante alle spese del grado. La corte, esaminate preliminarmente le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, per avere il tribunale pronunciato su domande mai proposte nei confronti della curatela, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, e riguardanti, comunque, fatti antecedenti alla dichiarazione di fallimento e dirette all'esecuzione di un obbligo di fare, che non avrebbe potuto costituire oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti della curatela, ma, se mai, nei confronti dell'autore dello spoglio e delle opere, e ritenute infondate le censure stesse, ha deciso, nel merito, nei termini sopra riportati, sulla base della qualificazione data all'azione esercitata dagli attori, che è stata ritenuta di 4 regolamento di confine (art.950 c.c.) e soggetta, come tale, ad un regime probatorio meno rigoroso rispetto a quello previsto per l'azione di rivendicazione ex art.948 c.c. E pervenuta, così, alla conclusione che, contrariamente a quanto dedotto dalla curatela la quale aveva sostenuto di avere fornito la prova del possesso, da parte del convenuto e dei suoi danti causa, della striscia di terreno rivendicata dagli attori, laddove questi, viceversa, non avrebbero provato, a loro volta, di esserne proprio per proprietari -1 la natura e finalità dell'azione esercitata dagli attori stessi, non era loro richiesto, al fine di vedere accolte le domande, di provare l'acquisto della proprietà nel dalla legge per l'azione di modo voluto rivendicazione. infondate anche le censure La corte ha ritenuto riguardanti lo sconfinamento (?) (genericamente posta) e la domanda riconvenzionale di usucapione, essendo quest'ultima rimasta sfornita di prova. Ricorre per la cassazione della sentenza la curatela del fallimento della Ditta ER CI in RI di TR e RO RI s.d.f., nonché dei singoli soci RI TR e RI RO, 5 deducendo cinque motivi di gravame. Nessuna attività difensiva hanno svolto SC NZ, SC RD e OI IT ved. SC. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c. p. c., in relazione all'art.360 n. 4 c.p.c.- pernullità della sentenza O del procedimento, essere incorsa, la corte di appello, nel vizio di ultrapetizione, qualificando erroneamente e d'ufficio> l'azione esercitata dagli attori come azione di regolamento di confini (art. 950 c.C.), laddove il tribunale l'aveva esattamente qualificata come azione di rivendica (art. 948 c.c.). 娇 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 950 e 2697 C.C., nonché omesso esame ed omessa, insufficiente e illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per errata applicazione, del regime dell'onere dellanella fattispecie, prova, in dipendenza dell'altrettanto errata qualificazione dell'azione esercitata dagli attori;
e per il conseguente accoglimento della domanda da 6 loro proposta, sebbene essi non avessero fornito la prova della proprietà del terreno rivendicato. 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 93, 96, 101 e 111 R.D. 16-3-1942 n. 267 e 112 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per essersi il tribunale pronunciato su domande non proposte nei confronti della curatela e per avere condannato questa ad un facere, in violazione delle norme della legge fallimentare più sopra richiamate, trattandosi di fatti risalenti ad ероса anteriore alla dichiarazione del fallimento del convenuto;
e per avere, quindi, la corte di appello ritenuto infondate tali censure. 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 922 e 1158 c. c. e 257 e 345 c.p.c.v.f., nonché vizi di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), con riferimento all'errata valutazione compiuta dalla corte di appello delle prove fornite dalla curatela riconvenzionale di a sostegno della domanda usucapione del terreno rivendicato acquisto per dagli attori;
e, inoltre, per la mancata ammissione di ulteriore prova testimoniale vertente su fatti e circostanze diverse da quelle oggetto della prova testimoniale assunta in precedenza e, comunque, Su fatti decisivi ai fini della decisione della causa, 7 e per il rigetto, inoltre, della richiesta dell'appellante di disporre ulteriori accertamenti tecnici. 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 co.2 c. p. c., e 93, 96, 101 e 111 R.D. 16-3-1942 n. 267 (art. 360 n. 3 c.p.c.), essendo state, tra l'altro, poste a carico della curatela anche le spese del giudizio di primo grado relative alla fase del procedimento anteriore alla costituzione della curatela. Il ricorso non è fondato. Per quanto riguarda le violazioni di legge processuale e sostanziale ed i vizi di motivazione denunciati con i primi due motivi, con riferimento alla diversa e non consentita qualificazione data dalla corte di appello alla domanda proposta dagli attori, rispetto alla qualificazione che пе aveva dato il tribunale, ed all'errata applicazione del regime dell'onere della prova, si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice di appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la 8 decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti e già presi in considerazione e valutati dal primo giudice (sent.n.3100/97;n.10682/94;n.2010/94;n.211/ 81). Ora, nel caso che ne occupa la corte territoriale, fermi restando i fatti posti dagli attori a base della domanda, le ragioni giuridiche che, secondo prospettazioni da loro fatte, ne avrebbero le dovuto comportare l'accoglimento ed il petitum, ha legittimamente qualificato come azione di regolamento di confini quella esercitata nel presente giudizio;
e, sulla base degli stessi elementi di fatto risultanti dagli atti e delle prove acquisite al processo, già esaminati e valutati, gli uni e le altre, dal primo giudice, ha ritenuto provata, avuto riguardo all'azione esercitata (art.950 c. c.) ed al relativo regime probatorio, meno rigoroso, come è noto, rispetto a quello previsto per l'azione di rivendicazione (sent.n.7081/95 ed altre, precedenti e successive, conformi), la domanda ed ha conseguentemente confermato la sentenza del primo giudice, che 9 ... l'aveva accolta. Le censure mosse alla sentenza impugnata con i predetti due motivi sono, pertanto, prive di pregio. Analogo discorso va fatto per il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione della legge fallimentare e, ancora una volta, dell'art.112 c.p.c. Anche tale censura, invero, non coglie nel segno, in quanto, come ha spiegato la corte territoriale nel rispondere alla critica di analogo tenore rivolta dall'appellante, odierna ricorrente, alla sentenza di primo grado, dopo la dichiarazione di fallimento dell'originario convenuto e la rituale di natura rale giudizio costituzione della curatela, il regolarmente proseguito nei confronti di quest'ultima, succeduta al primo, e legittimamente, quindi, la sentenza è stata emessa nei suoi confronti, con gli effetti previsti dalla legge fallimentare 16 marzo 1942 n.267 (artt.43 e segg.); nessuna rilevanza potendo avere, ovviamente, nel giudizio e sulla sentenza pronunciata all'esito dello stesso la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che si tratta "di fatti risalenti ad epoca anteriore alla dichiarazione del fallimento 10 del convenuto". In ordine al quarto motivo si osserva che, per un verso, la censura in esso contenuta riguarda la pretesa errata valutazione delle prove fatta dal giudice di appello - che, secondo la ricorrente, ha comportato l'immotivato e non giusticato rigetto della riconvenzionale e pertanto, come tale, essa non può trovare ingresso in questa sede, stante viceversa la corretta e congrua motivazione con cui la corte territoriale ha dato conto del suo convincimento, circa l'infondatezza, per mancanza di prova del possesso della striscia di terreno da parte del convenuto, della domanda riconvenzionale : di acquisto della proprietà del terreno medesimo per usucapione da lui proposta;
e, per altro verso, e per la parte con cui si denuncia la mancata ammissione di ulteriori prove testimoniali e accertamenti tecnici, la censura non ha pregio, in quanto correttamente tali mezzi sono stati ritenuti inammissibili (ex artt.244, 245 e 257 c.p.c. e, nel procedimento di appello, ex art.345 c.p.c. ante riforma), perché dedotti dopo la loro assunzione in primo grado e ad integrazione delle risultanze già acquisite a seguito del loro espletamento. Non sussistono chiaramente, infine, le violazioni 11 . . in ordini alk време di legge denunciate con il quinto motivo. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Franco Intori (Dr.Ol: Schettino) IL CANCELLIERE 01 ncese CAFrance DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma10 GEN 2003 BABTE SUPREMA CASSAZIONE C1 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1/8/2003 FR CA serie 4 al n. 28480 a versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U, n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DANSELLER Robert B icy 12