Sentenza 2 maggio 2002
Massime • 1
L'esenzione dagli obblighi contributivi prevista dall'art. 26 legge n. 25 del 1955 in relazione agli "apprendisti artigiani" si riferisce anche agli apprendisti di imprese artigiane aventi qualifica di impiegato, atteso che, in assenza di una delimitazione oggettiva e soggettiva circa la natura dell'attività svolta dal dipendente apprendista, l'aggettivazione "artigiano" non può che coinvolgere ogni forma di prestazione lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6263 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN FR, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. CASSIA 175, presso lo studio dell'avvocato CANOVI DARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RUBINATO GIOVANNI, giusta delega in atti ed ora d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SA DO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FLAVIO MATTIUZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 78/99 del Tribunale di UDINE, depositata il 01/02/99 - R.G.N. 95/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, rigetto del terzo motivo. Svolgimento del processo
Con atto del 14 giugno 1995, LF IA., sostenendo che aveva lavorato alle dipendenze di OD RT dal 16 settembre 1957 al 1^ settembre 1958 quale apprendista impiegato., che i contributi, non versati all'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), erano prescritti., e che per la costituzione della rendita relativa al periodo egli aveva versato all'I.N.P.S. la somma di lire 22.754.226, chiese che il RE di Udine in funzione di giudice del Lavoro condannasse il RI al pagamento della somma di lire 17.065.670 con interessi.
Costituendosi in giudizio, il RI, sostenendo che gli oneri per i dipendenti apprendisti di datori erano a carico del Fondo per l'addestramento professionale e nulla era dovuto dal datori stessi, chiese il rigetto della domanda.
Ponendo a fondamento l'assunto del resistente, con successivo ricorso del 1^ settembre 1997 lo IA chiese che il RE condannasse l'I.N.P.S. al pagamento della somma che egli aveva versato per i contributi.
Il RE, ritenendo che i benefici fossero limitati solo agli apprendisti artigiani e non estesi agli apprendisti impiegati, respinse la domanda proposta nei confronti dell'I.N.P.S. ed accolse la domanda proposta nei confronti del RI.
Avverso questa sentenza propose appello ili RI, sostenendo che le imprese artigiane erano esentate da ogni obbligo contributivo relativo ai dipendenti apprendisti. Lo IA propose appello incidentale.
Con sentenza del 1^ febbraio 1999 il Tribunale di Udine, in parziale riforma della sentenza pretorile, ha respinto la domanda proposta dallo IA nei confronti del RI.
Afferma il giudicante che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che esista una categoria di apprendisti artigiani, da ciò deducendo che gli artt. 26 e 28 della legge 19 gennaio 1955 n. 25 escludano gli obblighi contributivi del datore solo relativamente all'apprendista che consegua la qualifica di artigiano e non anche all'apprendista che consegua la qualifica di impiegato. La qualifica di artigiano, osserva il Tribunale, è solo dell'imprenditore; ed il titolo ottavo dell'indicata legge si limita a disciplinare l'apprendistato alle dipendenze degli imprenditori artigiani. Nell'ambito dell'impresa artigiana l'apprendista assume la qualificazione in funzione dell'attività svolta: operaio od impiegato.
L'art. 28 dell'indicata legge, aggiunge il giudicante, dispone che l'obbligo contributivo per gli apprendisti delle imprese artigiane sia a carico del Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori: e da ciò si deduce che nel caso in esame non era configurabile l'omissione contributiva, ne' la prescrizione, ne' l'invocato diritto alla rendita, erroneamente richiesta dall'Istituto.
In ordine all'appello incidentale, il giudicante osserva che l'impugnazione aveva per oggetto esclusivamente la decisione sulle spese del giudizio. poiché la generica espressione ("ci si rimette al giudizio del Collegio quanto all'individuazione del soggetto, od RI od I.N.P.S., tenuto al rimborso") non coinvolgeva la decisione sulla domanda nei confronti dell'Istituto (che avrebbe richiesto appello incidentale contro il relativo capo della sentenza): domanda in ordine alla quale lo IA aveva pertanto prestato acquiescenza.
D'altro canto, poiché i due capi della sentenza, relativi a due distinte controversie, erano autonomi, l'appello del RI giovava solo alla parte che lo aveva proposto.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre LF IA, percorrendo le linee di tre motivi;
OD RI e l'I.N.P.S. resistono con distinti controricorsi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 329 cod. proc. il ricorrente sostiene che il Tribunale aveva errato nell'interpretare la formula dell'impugnazione. Da un canto l'appello era formalmente diretto contro l'I.N.P.S. e contro il RI: cosa elle non avrebbe avuto ragione d'essere ove vi fosse stata acquiescenza alla decisione emessa sulla domanda proposta nei confronti dell'Istituto.
In ordine alla predetta formula, il rimettersi alla decisione del giudice esprimeva non solo la fiducia nella funzione giudicante e la mancanza di interesse nella specifica determinazione del responsabile, bensì, come relativo presupposto, la volontà di ottenere comunque la condanna dell'I.N.P.S. o del RI. D'altro canto, nell'assenza d'una volontà di chiedere (pur alternativamente) la condanna dell'I.N.P.S., non avrebbe avuto alcun senso la notifica (che gli aveva effettuato) del ricorso incidentale all'Istituto.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che il Tribunale, errando nell'interpretazione dell'impugnazione, aveva omesso la dovuta indagine sulla volontà dell'appellante, violando i principi previsti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ.., ed in particolare dall'art. 1367 cod. civ., che impone di interpretare un atto nel senso in cui abbia effetto, norme che la giurisprudenza ritiene applicabili per analogia anche all'interpretazione della domanda giudiziale. Con il controricorso, l'I.N.P.S., premettendo di non aver interesse ad impugnare il decisum del Tribunale, e manifestando il proprio interesse a contrastare il ricorso solo nell'ipotesi che si neghi l'acquiescenza alla sentenza pretorile ordine alla domanda proposta nei confronti dell'Istituto, sostiene che l'inesistenza d'un obbligo del datore non esclude l'esistenza dell'obbligo di altro soggetto (il Ministero del Lavoro), e la conseguente applicabilità della rendita, erroneamente esclusa dal Tribunale.
Questi due motivi, che per la loro interconnessione devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
È da premettere che quando il ricorrente denunci, con la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., un vizio in procedendo, il giudice di legittimità ha il potere - dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali, e, in particolare, delle istanze deduzioni delle parti (Cass. -5 giugno 1990 n. 5383. 18 febbraio 1993 n. 1988). Non egualmente è a dirsi nell'ipotesi in cui la denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (per omessa pronuncia) sia la conseguenza di altro dedotto vizio istruttorio. È questa l'ipotesi in cui il ricorrente denunci che il giudice d'appello, erroneamente ritenendo che, nell'interpretazione della domanda, vi sia stata acquiescenza (come previsto dall'art. 329 n. 2 cod. proc. civ.) ad un'autonomia parte della decisione, abbia deciso solo sulla parte residua. In questa ipotesi, la denunciata omissione della pronuncia è la conseguenza dell'inesistenza della tacita acquiescenza, erroneamente ritenuta dal giudice d'appello e contestata in sede di legittimità. E resta pregiudiziale l'accertamento dell'esistenza od inesistenza di questa acquiescenza, attraverso l'esame dei limiti dell'impugnazione.
L'accertamento dei limiti oggettivi dell'impugnazione, da cui sia deducibile questa parziale acquiescenza (potere che il giudice deve esercitare anche d'ufficio: Cass. 20 maggio 1999 n. 4913), avviene attraverso l'interpretazione dell'atto d'appello; ed integra una valutazione di fatto che, qualora sia sorretta da motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici, resta insindacabile in sede di legittimità (Cass. 22 maggio 1967 n. 1109). In questa attività il giudice di merito, non condizionato dalle formali parole utilizzate, deve tener conto dell'effettivo contenuto dell'atto (Cass. 10 maggio 2000 n. 5943), deducibile anche per implicito (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2142). Ed il semplice dubbio è sufficiente ad escludere l'operatività degli effetti propri dell'acquiescenza parziale tacita, la quale presuppone che dal contenuto dell'atto risulti in modo inequivoco che colui che propone il gravame abbia inteso limitare la doglianza ad una parte soltanto della domanda (Cass. 26 settembre l953 n. 3085;
Cass. 27, maggio 1982 n. 3268).
Nell'ambito dell'interpretazione dell'atto d'appello è poi da affermare specificamente che:
1. poiché le disposizioni previste per l'interpretazione dei contratti (art. 1362 e segg. cod. civ.), e ritenute applicabili (nei limiti della compatibilità con la relativa struttura) anche agli atti unilaterali fra vivi (art. 1324 cod. civ.: Cass. 9 giugno 1969 n. 2052) al testamento (Cass. 28 novembre 1981 n. 6343) ed all'atto amministrativo (Cass. 4 novembre 1980 n. 5912; Cons. Stato 5 luglio 1989 n. 447), hanno per oggetto dichiarazioni di volontà dirette a conseguire effetti giuridici normativamente previsti e tutelati, e poiché anche la domanda giudiziale è dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento (Cass. 10 ottobre 1997 n. 9875), il suo contenuto è definibile anche attraverso l'applicazione (in via di proiezione analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. 27 gennaio 1999 n. 719), ed in particolare dell'art. 1367 cod. civ, che è espressione del generale principio di conservazione degli atti giuridici.
2. più in particolare, il "rimettersi" al giudice esprime la volontà di ottenere. attraverso l'affidarsi al giudicante, la decisione;
3. la richiesta diretta alla "individuazione del soggetto tenuto al rimborso" esprime, attraverso l'accertamento di questo soggetto, la volontà di ottenere il rimborso stesso;
4. poiché la domanda iniziale formulata (pur con due ricorsi) nei confronti di due alternativi soggetti implica (pur tacitamente, e tuttavia) necessariamente il "rimettersi" al giudice per l'individuazione del soggetto obbligato, l'espressa richiesta, contenuta nell'atto d'appello, di rimettersi al giudice per l'individuazione del soggetto obbligato, è risonanza della domanda iniziale;
5. poiché la domanda giudiziale deve essere letta anche attraverso le finalità alle quali è diretta (Cass. 29 settembre 1995 n. 10272 e poiché questa direzione è deducibile anche dalla programmata destinazione dell'atto (espressa con l'indicazione dei soggetti ai quali l'atto è diretto) e dalla notifica di cui l'atto stesso è poi, oggetto (la quale., come comportamento successivo, rientra nello spazio della proiezione analogica dell'art. 1362 secondo comma cod. civ.), nell'interpretazione della domanda giudiziale assumono rilievo la formale intestazione dell'atto e la sua notifica. Nel caso in esame, il giudice d'appello non ha applicato in alcun modo i predetti principi. Ed invero, delineando il contenuto della domanda recata dall'appello incidentale proposto dallo IA ("ci si rimette al giudizio del Collegio quanto all'individuazione del soggetto, RI OD od I.N.P.S., tenuto al rimborso"), il Tribunale ha escluso che l'appellante avesse voluto impugnare anche il capo della sentenza relativo alla domanda nei confronti dell'Istituto, con un'affermazione assolutamente apodittica:
".... Lo IA ha appellato con appello incidentale solamente il capo della sentenza relativa alla pronuncia sulle spese, prestando quindi acquiescenza parziale al capo della sentenza che rigettava la sua domanda nei confronti dell'I.N.P.S.... Nè si può ritenere che lo stesso abbia voluto impugnare anche tale capo della sentenza" con la generica formula....".
I primi due motivi del ricorso devono essere pertanto accolti e questa parte della sentenza deve essere conseguentemente cassata. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 26 e 28 della legge 19 gennaio l955, il ricorrente sostiene che le espressioni "apprendista artigiano" ed apprendistato artigiano", ricorrenti nel testo legislativo, siano da interpretare come rapporto di lavoro posto in essere per insegnare al giovane assunto un mestiere od un arte, in modo tale che egli possa essere in grado di iniziare in proprio un'attività artigiana di tipo manuale. Il motivo è infondato. È da premettere che la nozione di artigiano è delineabile attraverso parametri che attengono all'imprenditore (esercizio dell'impresa in forma personale, professionale, con il proprio prevalente lavoro e la propria piena responsabilità: art. 2 della legge 8 agosto 1985 n. 443): artigiano è pertanto una formale qualifica che attiene all'imprenditore, e non al lavoratore. Ciò trova specifico riscontro, per quanto attiene alla materia in esame, nella preesistente disciplina, in cui la qualifica di artigiano è riferita espressamente all'imprenditore (art. 25 primo comma della legge 19 gennaio 1955 n. 25).
L'apprendistato artigiano, indicato nel titolo ottavo della legge 19 gennaio 1955 n. 25, è il rapporto che lega l'imprenditore artigiano con i propri dipendenti: lo stesso art. 25 (con cui si introduce il titolo) disciplina la qualifica artigiana dell'imprenditore. Il lavoratore che presta la propria opera alle dipendenze dell'impresa artigiana non assume una diversa formale qualifica (di lavoratore artigiano): resta "lavoratore dipendente da impresa artigiana" (art. 13 terzo comma lettera "d" della legge 25 luglio 1956 n. 860). L'indicata legge 19 gennaio 1955 n. 25, tuttavia, nel disciplinare l'apprendistato e, nell'ambito del titolo ottavo, l'apprendistato artigiano, si occupa anche degli apprendisti (art. 25 terzo comma), che indica come "apprendisti artigiani" (art. 27 primo comma;
art. 28 primo e secondo comma, vigente al tempo in controversia, ed abrogato dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845). In assenza di ogni forma di delimitazione (oggettiva e soggettiva) sulla struttura della prestazione svolta dal dipendente quivi disciplinato, è da ritenere che con l'espressione "apprendista artigiano" la legge intenda riferirsi all'apprendista che lavori alle dipendenze di impresa artigiana: e che pertanto l'aggettivazione "artigiano" coinvolga (quanto all'oggetto dell'attività) ogni forma di prestazione lavorativa.
Lo stesso art. 1 secondo comma del d.P.R. 30 dicembre 1956 n. 1668 prevede che l'apprendista può anche svolgere mansioni impiegatizie (la configurabilità di mansioni impiegatizie nel rapporto di apprendistato è stata affermata anche da Cass. 11 dicembre 1991 n. 13364, 16 dicembre 1983 n. 7445, 29 aprile 1981 n. 2640). Con questa estensione è da leggersi anche l'art. 26 della predetta legge, ove l'aggettivo "artigiani" è formalmente riferito non solo agli imprenditori, bensì agli apprendisti.
La tesi del ricorrente., secondo cui l'apprendistato artigiano ha per oggetto lo svolgimento di un'attività manuale e pertanto la disciplina dell'art. 26 dell'indicata legge non si estende agli impiegati dipendenti da imprese artigiane, è pertanto infondata. Con la reiezione del terzo motivo del ricorso e l'accoglimento del primo e del secondo, la sentenza impugnata deve essere, cassata (in relazione ai motivi accolti), e la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, il quale, esaminando (attraverso l'applicazione degli indicati principi) la domanda formulata da LF IA nell'appello incidentale, ed interpretando la particolare espressione ivi contenuta ("ci si rimette al giudizio del Collegio quanto all'individuazione del soggetto, RI OD od I.N.P.S., tenuto al rimborso") accerterà se vi sia stata o non vi sia stata l'acquiescenza parziale ritenuta dalla sentenza impugnata, e, nell'ipotesi negativa, provvederà alla conseguente decisione. Nello spazio di questa decisione rientra non solo l'applicazione dei principi affermati con la reiezione del terzo motivo del ricorso in esame, bensì l'esame delle osservazioni formulate dall'I.N.P.S. con il controricorso, le quali sono dirette a contrastare il ricorso incidentale.
Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigetta il terzo, e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2002