Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
A differenza dell'acquiescenza parziale, che può essere rilevata d'ufficio, in quanto rientra tra i poteri del giudice individuare i limiti dell'impugnazione, l'acquiescenza totale deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/1999, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT AL E RS NE IN AL elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, che li difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MELISSARI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA FONDIARIA ASSIC SPA, in persona del Presidente pro-tempore, dott. Luigi Molinari, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALOISIO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE RAMELLINI, con procura speciale del dott. Notaio Alessio Ciofini Firenze 24/9/97, Repertorio N. 8916;
- controricorrente -
nonché contro
DE EL TO, UFF CENTRALE ITAL UCI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 15/97 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, emessa il 10/1/97, depositata il 30/01/97; RG. 346/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato FRANCESCO MELISSARI;
udito il P.M. in persona dell'AVV. Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5.6.1989, TO NT E RE SE in NT convenivano davanti al Tribunale di Taranto Antonio De IC e la S.p.a. La Fondiaria Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti all'incidente stradale verificatosi il 30.7.1988 in Grottaglie, nella misura di L. 9.418.500.
Il De IC conveniva a sua volta i coniugi NT, la S.p.a. Alpina Assicurazioni e l'U.C.I. davanti al Pretore di Grottaglie per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura nello stesso incidente.
Il pretore disponeva la rimessione della causa davanti al Tribunale di Taranto per ragioni di connessione. La causa veniva riassunta dal De IC ed era riunita a quella promossa dai coniugi NT.
Il tribunale, con sentenza del 22.2.1994, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della S.p.a. Alpina Assicurazioni e condannava il De IC al pagamento delle spese in favore della predetta;
dichiarava esclusivo responsabile dell'incidente il NT, quale conducente, e lo condannava, in solido con la SE, quale proprietaria del veicolo, al pagamento, in favore del De IC, della somma di L. 2.894.407, oltre rivalutazione ed interessi, ed al rimborso delle spese di lite.
Proponevano appello i coniugi NT, contestando l'attribuzione di responsabilità esclusiva dell'incidente al NT. Resistevano la S.p.a. La Fondiaria Assicurazioni ed il De IC, il quale proponeva a sua volta appello incidentale, dolendosi del mancato riconoscimento del deprezzamento tecnico subito dalla sua autovettura, di recentissima immatricolazione.
La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 30.1.1997, rigettava l'appello principale e, accogliendo quello incidentale, condannava i coniugi NT al pagamento dell'ulteriore somma di L.500.000 in favore del De IC;
condannava gli appellanti principali al pagamento delle spese del grado.
Avverso tale sentenza i coniugi NT hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali ha resistito la S.p.a. La Fondiaria. Non ha svolto difese il De IC. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando "errata valutazione delle prove in atti per mancata e inadeguata motivazione in ordine agli artt. 2054 c.c. e 102, 105, comma 1, 106 c.s., in contrasto anche al materiale probatorio in atti", i ricorrenti si dolgono della omessa o errata valutazione di cinque elementi di prova, e precisamente:
a) della confessione resa dal De IC di aver tenuto una velocità di circa 50/60 Km orari, ingiustamente minimizzata dalla corte d'appello, e di non aver tenuto strettamente la destra, nel percorrere la Via Grandi alla guida dell'auto Opel di sua proprietà, a causa della presenza di auto in sosta prima dell'incrocio con Via Deledda, dalla quale proveniva, da sinistra, la TR condotta dal NT;
b) della dichiarazione del teste Urbani - secondo il quale l'auto Opel del De IC, guidata dallo stesso, procedeva sulla Via Grandi, tenendo la destra, ad una velocità di 20/30 Km orari, ed era stata urtata, al centro dell'incrocio con Via Deledda dalla TR, che proveniva ad elevata velocità dalla sinistra - inattendibile perché contrastata dalla confessione resa nella stessa udienza dal De IC;
c) delle prove fotografiche relative all'acqua caduta sul manto stradale dal radiatore della TR guidata dal NT, che indicavano con esattezza il punto d'urto tra i due veicoli, ed attestavano che l'auto del NT si era appena affacciata nell'area del crocevia, mentre quella del De IC era spostata sulla sua sinistra;
d) delle fotografie dei danni riportati dai due veicoli, che dimostravano che l'urto era stato inferto dalla fiancata centroposteriore sinistra dell'Opel allo spigolo anteriore destro della TR;
e) dalle foto di due auto circolanti in senso contrario a quello del De IC, attestanti che il predetto non marciava su strada a senso unico.
Ad avviso dei ricorrenti, l'omessa o erronea valutazione dei suindicati elementi ha inficiato la decisione della corte d'appello, che risulta errata atteso che la corretta e coordinata valutazione delle prove suddette consentirebbe di riconoscere che era stata l'auto del De IC, che procedeva contromano a velocità non adeguata in prossimità di un incrocio, a colpire l'auto condotta dal NT, e che conseguentemente non poteva attribuirsi a quest'ultimo l'esclusiva responsabilità dell'incidente.
1.1 Il motivo non è fondato.
La corte d'appello è pervenuta ad affermare l'esclusiva responsabilità del NT nella determinazione dell'incidente sulla base di due considerazioni.
Ha invero rilevato che il predetto, nell'impegnare l'incrocio tra la Via Deledda, che percorreva alla guida di una TR, e la Via Grandi, ubicata sulla destra, dalla quale sopraggiungeva il De IC alla guida dell'Opel, non aveva rispettato la regola che impone di dare la precedenza al veicolo che proviene dalla destra. Ha inoltre ritenuto che nessun addebito poteva essere mosso al De IC, che marciava a velocità non eccessiva, godeva del diritto di precedenza ed aveva già impegnato l'area del crocevia quando era avvenuta la collisione.
Osserva il Collegio che i suindicati rilievi risultano sorretti da congrua motivazione, esente dai pretesi errori denunciati dal ricorrente nei cinque punti in cui si articola il motivo, come risulta dalle seguenti considerazioni.
Con riferimento al punto a) della censura, la corte territoriale ha ritenuto, con incensurabile apprezzamento di fatto sorretto da logica argomentazione, che la velocità tenuta dal De IC non poteva essere di 50/60 Km orari, come dal predetto dichiarato, dovendosi considerare erronea tale valutazione tenuto conto essenzialmente del fatto che l'auto, dopo essere stata colpita sulla fiancata sinistra dalla TR si era arrestata a breve distanza dal punto d'urto, senza proseguire la sua corsa.
Circa il punto b) della censura, va rilevato che la suddetta motivata svalutazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni del De IC esclude implicitamente l'inattendibilità della dichiarazione del teste Urbani circa la velocità dell'Opel. Quanto al punto c), la corte ha espressamente dichiarato di aver individuato nel centro dell'area del crocevia il punto d'urto tra le due auto sulla base delle fotografie in atti, e tale accertamento, derivante dall'esame diretto di documenti fotografici, non è sindacabile in sede di legittimità, restando riservata al rimedio revocatorio l'eventuale deduzione del travisamento dei fatti. In merito al punto d), va rilevato che il suindicato accertamento di fatto smentisce la contraria tesi del ricorrente, il quale, in base ad una difforme valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in questa sede, individua il punto d'urto "circa trenta centimetri dalla linea di confine di Via Deledda con Via Grandi".
Ed infine, per quanto concerne il punto e), la Corte d'appello non ha affermato che il De IC proveniva da una strada a senso unico, bensì ha dato atto che l'auto guidata dal predetto si era leggermente spostata sulla sinistra, a causa della presenza di veicoli in sosta sul lato destro della Via Grandi, rilevando tuttavia, con incensurabile apprezzamento di fatto, che tale necessitato e modesto spostamento non beva avuto efficacia causale.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono che l'appello incidentale del De IC, volto a conseguire l'ulteriore risarcimento del danno da deprezzamento tecnico del suo veicolo, doveva essere dichiarato inammissibile, per avere il predetto, nel ricevere il pagamento delle somme per le quali la sentenza di primo grado aveva pronunciato condanna in suo favore, rilasciato quietanza liberatoria recante rinunzia a qualsiasi azione ulteriore.
2.1. Il motivo va disatteso.
Osserva il Collegio che la dedotta inammissibilità dell'appello incidentale viene ricollegata dai ricorrenti ad un atto di rinunzia integrante acquiescenza totale alla sentenza di primo grado. L'acquiescenza totale deve tuttavia essere eccepita dalla parte interessata, e non può essere rilevata d'ufficio (diversamente da quanto avviene per l'acquiescenza parziale, spettando al giudice di individuare i limiti dell'impugnazione: sent. n. 4930/87). Ma i ricorrenti non indicano, come sarebbe stato necessario, in quale atto del giudizio di appello la suddetta eccezione sarebbe stata proposta. La censura non può quindi trovare ingresso.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999