Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
L'inosservanza del divieto sancito dall'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 di esercitare in forma societaria una professione "protetta" (cioè una professione per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi ex art. 2229 cod. civ.) non esplica alcun effetto sulla posizione previdenziale dei dipendenti della società la quale, per quanto attiene specificamente alla contribuzione, è regolata dal principio della retribuzione minima imponibile, determinata in base all'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro e alla relativa contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una fattispecie sottratta "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 24 della legge n. 266 del 1997 (che ha abrogato il citato art. 2 della legge n. 1815 del 1939), aveva respinto la tesi dell'INPS secondo cui i dipendenti di una società di dottori commercialisti avrebbero dovuto essere considerati come lavoratori di una impresa commerciale e non di uno studio professionale, stante il divieto di esercitare la suddetta professione in forma societaria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NC TREZZA - Presidente -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
YS AE, TI VI e STUDIO YS & C. snc, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI MANGILI F., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUALTIEROTTI PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 762/98 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 27/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato GUALTIEROTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanze-ingiunzioni del 2 maggio 1996 il Direttore della sede Inps di Mantova condannava la s.n.c. TU NY nonché LE NY e NC TI a pagare una sanzione amministrativa per aver corrisposto contributi previdenziali inferiori al dovuto, avendo determinato le retribuzioni dei propri dipendenti in base al contratto collettivo per gli studi professionali invece che al contratto per le imprese commerciali.
L'opposizione proposta dagli ingiunti veniva accolta, nel contraddittorio con l'Inps, dal Pretore con decisione del 16 ottobre 1997, confermata, con sentenza del 27 novembre 1998, dal Tribunale. Questo rigettava la tesi dell'Istituto, secondo cui, stante il divieto di esercitare professioni in forma societaria, sancito negli artt. 1 e 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, i dipendenti della s.n.c. TU NY potevano essere considerati come lavoratori non già in uno studio professionale bensì in un'impresa commerciale, con conseguente assoggettamento del datore di lavoro ad una maggiore contribuzione previdenziale.
Riteneva il Tribunale doversi aver riguardo all'attività svolta effettivamente dai lavoratori, con la conseguenza che, se questa era propria dei dipendenti di un professionista, come nel caso di specie, doveva applicarsi la corrispondente qualifica ai fini contributivi.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps. Resistono con controricorso la s.n.c. TU NY, LE NY e NC TI, i quali hanno altresì presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione degli artt. 2070 cod. civ., 1 e 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, 49 L. 1989 n. 88, 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989 n. 389, nonché vizi di motivazione. Esso osserva doversi aver riguardo,
nel calcolo della contribuzione previdenziale, alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti e prevista dal contratto collettivo nazionale proprio della categoria merceologica di appartenenza. E poiché gli artt. 1 e 2 L. n. 1815 del 1939 vietano l'esercizio di professioni liberali in forma societaria, la società in nome collettivo attualmente controricorrente non potrebbe pretendere l'inquadramento contributivo tra i professionisti bensì soltanto nel settore del commercio.
Il motivo non è fondato.
L'art. 1 d.l. n. 338 del 1989, conv. in L. n. 389 del 1989, dispone che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione superiore a quella prevista nel contratto collettivo". Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 2, comma venticinquesimo, L. 28 dicembre 1995 n. 549, secondo cui, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi nella categoria.
Per effetto di tali disposizioni, si è introdotta una nozione di retribuzione minima imponibile, in base alla quale il livello della contrattazione collettiva si sostituisce automaticamente al contratto in concreto applicato, ai soli fini previdenziali e assistenziali.
Estranea alla presente controversia, e perciò erroneamente richiamata nella sentenza impugnata, è la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 26 marzo 1997 n. 2665, concernente la determinazione della retribuzione dovuta al prestatore dal datore di lavoro.
La normativa qui rilevante serve, per contro, a tutelare l'interesse degli enti previdenziali a percepire la contribuzione su retribuzioni contrattuali, quand'anche le retribuzioni legittimamente corrisposte nell'ambito della singola impresa siano inferiori (Cass. 4 luglio 1997 n. 1898, 22 maggio 1999 n. 5002). La prima questione che il ricorrente sottopone ora alla Corte consiste nell'identificazione della categoria d'appartenenza del datore di lavoro, e del relativo contratto collettivo, a cui far riferimento per determinare la retribuzione, quale base contributiva.
L'art. 49 L. 9 marzo 1989 n. 88, disciplinando la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, distingue vari "settori", fra i quali (comma 1, lett. d) quello "terziario, per le attività commerciali, o di prestazione di servizi, o professionali ed artistiche".
L'Inps, in quanto ente pubblico non economico, opera la classificazione nei singoli casi attraverso provvedimenti amministrativi, che possono essere disapplicati in via incidentale dal giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, se illegittimi.
Si tratta perciò di stabilire nel caso concreto se possa ritenersi illegittimo il provvedimento con cui l'Istituto ha classificato l'attività del datore di lavoro attualmente controricorrente. Tesi seguita nella sentenza qui impugnata è che, nell'assenza di contestazione circa la natura professionale dell'attività (commercialista) svolta dal datore di lavoro, è necessario riferirsi al contratto collettivo dei dipendenti degli studi professionali onde identificare la retribuzione, base di calcolo dei contributi previdenziali.
Tesi contraria dell'Istituto ricorrente è che, nel divieto di esercizio di attività libero-professionale in forma societaria, stabilito nello art. 1 L. n. 1815 del 1939, va ritenuta la natura di società commerciale dell'impresa sottoposta a contribuzione ed attualmente controricorrente, per cui la retribuzione ai fini che interessano dei suoi dipendenti dovrebbe stabilirsi in base al contratto collettivo delle imprese commerciali.
A norma dell'art. 1, primo comma, della legge ora citata, "le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati".
Ai sensi del successivo art. 2, "è vietato costituire, esercire (sic) o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria".
L'art. 7 comminava originariamente l'ammenda per l'inosservanza delle disposizioni ora riportate, ed ora prevede la sanzione amministrativa per effetto dell'art. 32 L. 24 novembre 1981 n. 689. Nelle dette disposizioni si è soliti ravvisare il divieto di costituire società di professionisti, quando trattisi di professione "protetta", ossia quando la legge, a norma dell'art. 2229 cod. civ., richieda l'iscrizione del professionista in appositi albi o elenchi. La Corte costituzionale, con la sentenza 22 gennaio 1976 n. 17, nell'escludere il contrasto tra il divieto in questione e la libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost., ha indicato la duplice finalità perseguita dal legislatore del 1939, consistente sia nella tutela dell'interesse della categoria professionale al corretto esercizio della professione sia nella garanzia del cliente per la responsabilità personale del professionista.
La stessa Corte ha riconosciuto, sul piano della politica legislativa, l'opportunità di una nuova normativa in materia ed in seguito il divieto è stato altresì fortemente osteggiato dalla dottrina, che ritiene necessario adeguare la legislazione italiana a quella degli altri stati europei, soprattutto in considerazione della libertà di stabilimento, sancita dal trattato CEE (artt. 52 - 58). In ogni caso anche per le categorie cosiddette protette, ossia assoggettate all'iscrizione all'albo, sarebbe possibile la costituzione di società per attività non riservata, come ad esempio l'attività stragiudiziale per avvocati e procuratori (trattasi di tesi dottrinale).
La legge 7 agosto 1997 n. 266 ha, col primo comma dell'art. 24, abrogato l'art. 2 L. n. 1815 del 1939 ed ha perciò consentito le società di professionisti;
tuttavia il secondo comma dello stesso art. 24 ha affidato la determinazione dei requisiti ad un decreto interministeriale, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa legge. I fatti che hanno dato origine alla presente controversia sono anteriori al 1997, onde non rileva in questa sede stabilire se la mancata e tempestiva emanazione di tale decreto faccia sopravvivere il divieto in questione, la cui abolizione avrebbe efficacia non immediata ma sospensivamente condizionata.
Si tratta pertanto di stabilire se, nella pacifica vigenza del divieto, la sua inosservanza esplichi effetti sui rapporti di lavoro subordinato e sui connessi rapporti previdenziali. Ritiene il collegio che al quesito debba darsi risposta negativa. L'esercizio di un'attività economica, di per sè lecita e non necessariamente imprenditoriale ma comunque svolta attraverso rapporti di lavoro subordinato, ben può essere assoggettato ad una disciplina amministrativa allo scopo di tutelare interessi non solo pubblici ma anche privati ed eventualmente anche con la comminatoria di sanzioni. L'inosservanza di tale disciplina da parte dell'agente riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, competente ad irrogare la sanzione ed eventualmente a disporre la cessazione dell'attività, e può esplicare effetti sui rapporti civilistici protetti, ma non infirma i contratti di lavoro subordinato, ove non influisca sulla liceità del loro oggetto o della causa. Ciò vale ad esempio nel caso in cui l'attività dell'imprenditore di lavoro sia soggetta ad autorizzazione, la cui mancanza non toglie la validità dei rapporti di lavoro e comunque non priva il lavoratore della retribuzione (art. 2126 cod. civ.) e della tutela previdenziale.
Pertanto il fatto che la professione venga esercitata in forma societaria, contro il divieto dell'art. 2 L. n. 1815 del 1939, può determinare la applicazione delle sanzioni o provvedimenti inibitori dell'autorità amministrativa e può incidere sui rapporti coi clienti, ad esempio in ordine alla garanzia patrimoniale offerta dal professionista-debitore ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., ma non incide sulla posizione previdenziale dei dipendenti, che si svolge, per quanto attiene specificamente alla contribuzione, secondo il sopra illustrato principio della retribuzione minima imponibile, determinata in base all'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro ed alla relativa contrattazione collettiva. Nel caso di specie le parti non controvertono circa la natura professionale, di commercialista, svolta dal datore di lavoro, onde legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto che, per le prestazioni già svolte dai dipendenti, fossero dovuti i relativi contributi ed hanno respinto la pretesa, avanzata dall'Istituto previdenziale, di maggiori contributi, fissati, ravvisando un'impresa commerciale, sulla base di una generica motivazione. Rigettato il ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in lire 60.000 (Euro 30,99), oltre a lire duemilioni (Euro 1032,91) per onorario.
Così deciso in Roma l'8 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GENNAIO 2002