Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 182
CASS
Sentenza 9 gennaio 2002

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L'inosservanza del divieto sancito dall'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 di esercitare in forma societaria una professione "protetta" (cioè una professione per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi ex art. 2229 cod. civ.) non esplica alcun effetto sulla posizione previdenziale dei dipendenti della società la quale, per quanto attiene specificamente alla contribuzione, è regolata dal principio della retribuzione minima imponibile, determinata in base all'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro e alla relativa contrattazione collettiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad una fattispecie sottratta "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 24 della legge n. 266 del 1997 (che ha abrogato il citato art. 2 della legge n. 1815 del 1939), aveva respinto la tesi dell'INPS secondo cui i dipendenti di una società di dottori commercialisti avrebbero dovuto essere considerati come lavoratori di una impresa commerciale e non di uno studio professionale, stante il divieto di esercitare la suddetta professione in forma societaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 182
    Data del deposito : 9 gennaio 2002

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