Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15816 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1-58 1 6/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICA S. SE CONE AV Lavoro Composta dagli Il .nti sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3973/01 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron. 32229 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere - Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,200 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IG O', elettivamente domiciliato in ROMA 2003 PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso 10 studio 1871 dell'avvocato ROSA MAFFEI, che lo rappresenta -1- difende, giusta delega in atti;
3 controricorrente 2 avversO la sentenza 11. 482/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 11/02/00 R.G.N. 5860/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
-- udito l'Avvocato ti Marzi PER DELEGA MAFFEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per w w w w . l'accoglimento del ricorso. Gine -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bologna, con sentenza dell'11 febbraio 2002, accogliendo l'appello proposto da GA NI, e riformando l'impugnata sentenza pretorile, ha accolto la domanda proposta nei confronti dell'Istituto Nazione della Previdenza Sociale dallo stesso GA, il quale aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze della SPEP COOP con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale su base annua (con previsione, cioè, di prestazione lavorativa soltanto per alcuni mesi E all'anno: c.d. lavoro part-time verticale ciclico) effettuando nell'anno 1994 complessivi 102 giornate di lavoro, ed ha conseguentemente condannato l'Istituto a corrispondere al predetto, a titolo di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per detto anno, la somma di lire 1.588.207. Il giudice del gravame ha osservato, tra l'altro, che la normativa sulla indennità di disoccupazione involontaria non richiede l'estin- zione del rapporto di lavoro;
che un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, cioè di assenza sia della prestazione che della retribuzione, è da considerare periodo di disoccupazione non rilevando la esistenza di un vincolo contrattuale che in un 3 momento futuro assicur✓ lavoro e retribuzione;
e della indennità che, per il conseguimento anzidetta, è necessaria e sufficiente l'iscrizione dell'assicurato nelle liste di collocamento, requisito nella specie sussistente. L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi. L'intimato GA resiste con controricorso, illustrato da memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) L'Istituto ricorrente con il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del R.D. n. 2270/1924 nonché degli artt. 45, 73, comma 3°, 76, comma 3°, 77 del R.D.L. n. 1827/1935. Deduce che la tutela della disoccupazione è diretta solo a coloro che non siano più titolari di un rapporto di lavoro stabile e continuativo: nel caso di specie, invece, il rapporto di lavoro era stabile, certo e continuativo, pur se caratte- rizzato da periodi intermedi di inattività concordati tra le parti, e vi era la consapevolezza per il lavoratore di riprendere la propria attività al termine della pattuita sosta, usufruendo degli eventuali incrementi maturati, in una situazione пу pertanto ben diversa da quella di chi si trovi disoccupato e senza certezza di lavoro. Rileva che là dove i periodi di inattività nel corso dell'anno come appunto nel caso di sono predeterminati, specie, difetta il requisito della risoluzione del rapporto, per licenziamento ° per dimissioni, da ritenersi essenziale ai fini dell'erogazione della indennità di disoccupazione. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 76 primo e secondo comma del R.D. n. 1827 del 1935 e dell'art. 1 del D.L. n. 108 del 1991, convertito nella legge n. 169 del 1991, l'INPS deduce l'erroneità della decisione nonimpugnata anche per avere operato una pertinente equiparazione dell'attività oggetto del contratto part-time verticale alle lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione. 2) - Le censure svolte nel primo motivo sono fondate ed esaustive, risultando così superato ed assorbito il rilievo mosso con il secondo motivo. Ritiene invero il Collegio di dover aderire, e di uniformarsi, a recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, che, componendo contrasto di giurisprudenza formatosi nell'ambito della sezione Lavoro della Corte stessa, ha enunciato ilEmr 5 principio di diritto così massimato: "Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo c.d. verticale a base annua, non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involon- taria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipu- * lazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione" (Cass. Sez. Un. 6 febbraio 2003 n. 1732). 3) - In tale sentenza delle Sezioni unite pronunciata dunque dall'organo supremo istitu- zionalmente demandato a rimuovere la difformità tra decisioni di sezioni semplici della Corte, al fine fondamentale di assicurare comunque quella unifor- mità nell'interpretazione della legge, che la Corte stessa nel suo insieme è tenuta a garantire -, il superamento del precedente contrasto giurispru- denziale fondato anzitutto sulla viene Ener considerazione che i periodi di pausa del part-time 6 verticale non integrano alcuna delle ipotesi di disoccupazione involontaria e quindi indenniz- zabile: e ciò in quanto la volontarietà della limitazione temporale è rilevabile dalla stessa espressione del comma primo dell'art. 5 della legge n. 726 del 1984, là dove si fa riferimento, nel l'iscrizione in apposita lista diprevedere collocamento, ai "lavoratori che siano disponibili a svolgere attività di lavoro ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro о per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese ○ dell'anno" e (norme, questa, applicabile per collocazione temporale alla presente fattispecie, perché abrogata solo successivamente, con effetto cioè del 4 aprile 2000, dall'art. 11, comma primo, D.L.vo 25 febbraio 2000 n. 61). È stato pure in tale sede autorevolmente evidenziato come la stipula di contratti a tempo parziale, siccome rimessa alla volontà privata, è suscettibile di una illimitata estensione;
così come del pari illimitati appaiono i casi di lavoro a tempo non pieno per i quali non risulta essere ipotizzato un indennizzo dei tempi di inattività intervallati, come ad esempio nel lavoro a tempo Gener parziale di tipo orizzontale о nel cosiddetto lavoro "ripartito" (Job sharing: ove un unico lavoro a tempo pieno è diviso tra più persone ad orario ridotto). Onde deve ritenersi rimessa al legislatore la scelta dei casi, e dei modi, in cui favorire la conclusione dei contratti a tempo direttivaparziale (come pure auspicato dalla comunitaria n. 81/97 e da Corte Cost. 28 maggio 1999 n. 202), ma in maniera tale da evitare un ampliamento degli indennizzi che sia rimesso sostanzialmente alle scelte dei privati e che si risolva, in definitiva, in un finanziamento permanente della sottooccupazione. Dal che consegue pure, secondo la decisione delle Sezioni unite, che all'ipotesi in esame non può estendersi in via analogica la disciplina della disoccupazione per i contratti stagionali, la quale si fonda su diversa ratio ed ha carattere eccezionale. Mentre appare significativo e indicativo l'intervento successivo del legislatore (con il già citato D.L.vo n. 61 del 2000) che, nel porre una nuova disciplina del contratto a tempo parziale, non ha previsto una particolare tutela contro la disoccupazione parziale, ed ha espres- samente abrogato (come prima cennato) la norma Emer 8 riguardante l'iscrizione del lavoratore a tempo parziale nelle liste del collocamento. 4) - Oltre a ciò, avuto riguardo alle censure svolte in ricorso, appare fondato e convincente anche il rilievo dell'INPS nel porre in evidenza le caratteristiche del rapporto a tempo indeterminato caso di specie - pur con la stipulato nel preventiva definizione dei periodi annuali non e tale, quindi, da garantire la lavorati permanenza stabile del rapporto medesimo, con determinati vincoli ed obblighi, anche al termine i concordate sospensioni, unitamente ai delle - vantaggi derivanti dalla continuità dello stesso, con conseguente inconfigurabilità di situazioni di disoccupazione. 5) In conclusione, l'impugnata sentenza, che ha deciso in difformità dai principi sopra enunciati, appare inficiata dai denunziati vizi, e in accoglimento del ricorso, deve essere cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accerta- menti di fatto, e l'applicazione dei principi sopra esposti conduce a ritenere la infondatezza della domanda azionata contro l'INPS, va emessa decisione nel merito, in applicazione dell'art. 384, primo comma, c.p.c., nel senso del rigetto della domanda 9 " stessa. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.P.C., non può emettersi pronuncia di condanna alle spese dell'intero processo nei confronti del soccombente ricorrente, sul qual punto non si deve dunque provvedere.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta contro l'INPS. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 28 marzo 2003. Vincenzo questa Cons. estensore;
Stone, il Presidente: Janelle IL CANCELLIERE que Cancelleria 1.2003 OL CANCELLIERELure pain IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE oggi 10