Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9509 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
I L L O U B B L I C 950 9/01 B 9 8 E 6 E e l . N a O n N I , e Z p 1 A 8 a R T 9 m 1 S e - I t G 1 s i E 1 s - R l 4 A a 2 D e IN NOME DEL POPOLO MALIANO . h E L c T i f 3 N i 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto E d S . o E T m R 1^ sezione civile sanzioni amministrative: A composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: legittimazione e interesse dr. Alfredo Rocchi Presidente all'opposizione. R.G. N. 9128/99 dr. Ugo Vitrone Consigliere dr. Giovanni Verucci Consigliere 21992 dr. Francesco Felicetti Consigliere Cron. dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 20.04.2001 S ENT E NZA sul ricorso iscritto al n° 9128 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA FAR s.r.l. in persona dell'amministratrice GIORGIA AS- SENZA e questa in proprio, elettivamente domiciliata in Roma, V. Rimini n.14, presso l'avv. Francesco Lorenti, ambedue rappresentate e difese dall'avv. Cristoforo As- senza da Rimini, per procura in calce al ricorso. RICORRENTI
CONTRO
PREFETTURA DI RAVENNA in persona del prefetto, ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappre- 1090 2001 - 2 - sentato e difeso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Pretore di Ravenna-Faenza, n. 8 del 28 gennaio 23 febbraio 1998. Udita, all'udienza del 20 aprile 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Fulvio Uccella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'ZA e il rigetto di quello della società FAR. Svolgimento del processo Con sentenza del 23 febbraio 1998 il Pretore di Raven- na-Faenza rigettava l'opposizione della s.r.
1. FAR al- l'ordinanza del locale Prefetto del 13 giugno 1996 con la quale era stato ingiunto ad ZA GI, legale rappresentante della società, di pagare £. 9.344.000, quale sanzione per la violazione degli artt. 179, com- ma 19, e 195, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per omessa conservazione dei fogli di registrazione dei cronotachigrafi dei veicoli dell'op- ponente, ritenuta priva di legittimazione ad agire. Con l'opposizione si era dedotto che l'ingiunzione do- veva essere diretta alla società e non all'ZA e che la sanzione era comunque eccessiva;
per il preto- re, tra gli "interessati" a proporre opposizione, ai 3 sensi dell'art. 22 della 1. 24 novembre 1981 n. 689, non erano compresi i soggetti ai quali nulla si era ingiunto e, poichè la società non era legittimata ad opporsi al provvedimento destinato alla persona fisica del responsabile della violazione e non agli obbligati solidali ex art. 6, 3° comma della L. n. 689/81, il ri- corso della FAR doveva rigettarsi. Per la cassazione di questa sentenza hanno ricorso con due motivi la FAR s.r.l. e GI ZA. Il Prefetto di Ravenna si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di GI ZA in proprio proviene da soggetto non legittimato ad impugnare, per non essere stato parte del giudizio di merito ed è quindi inam- missibile, mentre quello della s. r.
1. Far è infondato.
1. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, dell'art. 24, 1° comma della Costituzione e degli artt. 100 e 112 c.p.c., per avere il pretore erronea- mente disconosciuto la sua legittimazione all'opposi- zione e, con il secondo, l'omessa e insufficiente mo- tivazione della sentenza di merito nella valutazione del procedimento amministrativo di contestazione delle pretese violazioni, comportante invalidità dell'atto opposto ex art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241. 4 Il pretore ha ritenuto che l'ordinanza ingiunzione era destinata solo a GI ZA, quale autrice della violazione e ciò è errato, perchè la contestazione si ebbe nei confronti della donna "in qualità di legale rappresentante della Società Far s.r.l."; era quindi da ritenere non solo che a questa società si era con- testata la violazione ma che l'opposizione era stata proposta dalla Far e dalla ZA che in sè cumulava gisalità la carica di legale rappresentante della persona giu- ridica e di autrice della violazione. Potendo tutti gli "interessati "proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81, nella parola usata nella norma devono comprendersi gli obbligati in soli- do al pagamento della sanzione ed una eventuale loro esclusione dai legittimati ad agire è illogica. Inoltre il pretore non poteva di ufficio rilevare il difetto di legittimazione della società ricorrente che aveva dedotto come il prefetto avesse emesso l'ingiun- zione oltre il termine di 90 o al massimo 120 giorni dal ricorso amministrativo, violando l'art. 204 C.d.S.
2.1. La sanzione è stata irrogata a GI ZA u- nica destinataria dell'ordinanza prefettizia come au- trice della violazione, che può essere contestata solo a persone fisiche (artt. 2, 3, 4 e 5 L. 689/81) per il principio della natura personale della responsabilità 5 - vigente anche in materia di sanzioni amministrative. Quando "la violazione è commessa dal rappresentante... di una persona giuridica.." questa "è obbligata in so- lido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta" (art. 6, 3° comma, L.689/81); il giudizio di cui agli artt. 22 e 23 della 1. 689/81 non può però introdursi che con il ricorso dell'autore della violazione destinatario dell'ordinanza (Cass. 4 febbraio 1998 n. 1144), avendo ad oggetto (art. 23,12° comma) le "prove...della responsabilità dell'opponen- te", che non potrà che essere l'autore della trasgres- sione e quindi mai un ente o una persona giuridica. La stessa solidarietà della società viene meno quando non sia provata la responsabilità dell'opponente o se la violazione si estingue per la morte di questo;
all' opposizione non è quindi legittimato l'obbligato soli- dale al pagamento della sanzione (Cass. 30 giugno 1997 n. 5833) ma il responsabile dell'infrazione al quale è stato notificato il provvedimento sanzionatorio ed esattamente il pretore ha escluso che tale possa es- sere stata la società, la cui opposizione è stata lo- gicamente respinta. Circa la rilevabilità di ufficio del difetto di legit- timazione sostanziale, anche nel giudizio ex art. 23 L. 689/81 il giudice cui la legge attribuisce oltre tutto maggiori poteri di ufficio che negli altri pro- cessi, può rilevare dal ricorso stesso la carenza del potere di azione in capo all'istante. L'interesse di fatto che, quale responsabile in solido poteva sussistere in capo alla società, nel caso non è comunque immediato, tendendo l'opposizione ad accer- tare la mancanza della responsabilità per la violazio- ne di chi agisce, la quale in thesi è impossibile per la natura di persona giuridica dell'opponente, con la conseguenza che, in base alla stessa prospettazione del ricorso emerge il difetto di legittimatio ad cau- sam di chi lo ha proposto. Irrilevante è poi la circostanza che in sede ammini- strativa aveva ricorso contro la contestazione la so- cietà e non l'ZA in proprio, in quanto l'ordi- nanza prefettizia di chiusura del procedimento era stata esattamente destinata alla persona fisica e non alla società, alla quale quindi giustamente si è nega- to il concreto potere d'impugnare l'atto, dovendosi e- scludere anche la pretesa violazione dell'art. 2 della L. 241/90, avendo il prefetto irrogato la sanzione al- la persona fisica dell'autrice della violazione e non alla società che aveva proposto l'istanza per l'annul- lamento della contestazione. Dalle conclusioni delle parti nella sentenza pretorile - 7 e dallo svolgimento del processo risulta che con l'op- posizione non si era dedotta la violazione dei termini di cui all'art. 204 C.d.S. per emettere l'ordinanza impugnata e comunque detto profilo di ricorso, oltre che inammissibile perchè nuovo, resta assorbito dalla conferma del difetto di legittimazione attiva della società a proporre opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico di entrambe le ricorrenti, data la evidente posizione unitaria delle stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di GI ZA e rigetta quello della s.r.l. FAR. Condanna le ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, con £.
1.200.000 per onorari e f. 90.000 per spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile sidentAnford four 2001. ConsiglierIl consigliere estensore гоdupo CONTENDREMA ZIONE AL CANCEY. I L L 9 O B 8 6 E . E le N N a IO , en 1 Z 8 A p 2001 9 R a -1 T m IS 1 ANCELL iste 1 G - E 4 R s 2 al A . D L e E ifich 3 T 2 N E . d S T E o R m A