Sentenza 13 ottobre 2000
Massime • 1
È consentito applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, atteso che l'art. 298 cod. proc. pen. non pone al riguardo una incompatibilità assoluta, dovendosi solo verificare in concreto, da parte del giudice, la compatibilità fra l'una e l'altra misura, avuto riguardo alle limitazioni imposte. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare avanzate da persona sottoposta agli arresti domiciliari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2000, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 13/10/2000
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 5727
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 44081/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CACCAMO PATRIZIA n. il 17.11.1971
avverso ordinanza del 09.03.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO MATERA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 9.3.1999 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo revocava l'affidamento in prova al servizio sociale, a suo tempo concesso a CACCAMO PATRIZIA, e dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e di nuovo affidamento in prova, presentate dalla medesima Caccamo, trattandosi di richieste avanzate da soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, ed avente quindi la duplice posizione giuridica di definitivo e di appellante. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, mediante due atti distinti, la Caccamo, lamentando, con il primo, violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare, sotto il profilo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza, non sussisteva alcuna incompatibilità assoluta tra il beneficio da lei richiesto e la misura cautelare degli arresti domiciliari, cui essa era sottoposta come giudicabile;
e, con il secondo, carenza di motivazione in ordine al diniego di un nuovo affidamento in prova, non avendo il tribunale preso in esame gli elementi prospettati. Ciò premesso osserva la Corte che il ricorso va accolto relativamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare, mentre appare infondata la doglianza relativa all'affidamento in prova.
Il principio della compatibilità in linea di principio tra la custodia cautelare e l'espiazione della pena, e della conseguente possibile coesistenza, nei confronti di un medesimo soggetto che si trovi nella duplice situazione giuridica d'imputato e condannato, di una misura alternativa alla detenzione prevista dalla legge n. 354 del 1975 e di una misura cautelare personale, è stato più volte affermato da questa Corte (v. Cass., Sez. V, sent. n. 4941 del 18.12.1997, Giannetti;
Sez. I, sent. n. 3020 del 5.6.1997; Sez. I, sent. n. 4717 del 19-11-1996, Russo;
Sez. I, sent. n. 56 del 04-03- 1993, Fabozzo;
Sez. I, sent. n. 3803 del 10-01-1992, Malucelli;
Sez. I, sent. n. 1846 del 18-07-1990, Volpe). Sotto tale profilo, e sulla base di tali principi, è stata affermata, per esempio, la compatibilità tra affidamento in prova al servizio sociale e misura cautelare degli arresti domiciliari (v. Cass., Sez. I, sent. n. 877 del 14-04-1993, Labertucci). Ora, a parere di questa Corte, un analogo principio può a maggior ragione ritenersi applicabile anche nel caso in cui con una misura cautelare personale non detentiva, debba coesistere, la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Ed infatti le considerazioni e le valutazioni svolte nelle pronunce sopra citate sono perfettamente attinenti anche al caso in cui si tratti di verificare la concedibilità della detenzione domiciliare a soggetto che sia contemporaneamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, stante la sostanziale, anche se non formale, identità delle due misure, sicché l'applicazione di tale istituto non può ritenersi preclusa, in via assoluta, dalla circostanza che nei confronti del soggetto richiedente sia stata applicata, in altro procedimento, una misura cautelare non detentiva come gli arresti domiciliari.
La detenzione domiciliare, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, potrà pertanto essere eventualmente concessa, dovendosi comunque verificare in concreto - avuto riguardo alla natura delle limitazioni che saranno imposte - l'effettiva compatibilità fra l'una e l'altra misura, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare.
Ciò si ricava agevolmente dalla interpretazione logico-sistematica della normativa vigente, oltre che dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 298 c.p.p., da cui si evince che non esiste alcuna incompatibilità assoluta tra una misura cautelare e le misure alternative alla detenzione.
Di conseguenza, poiché il provvedimento impugnato, in virtù dei principi come sopra affermati, appare emesso in palese violazione di legge, lo stesso va annullato limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare, con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Sorveglianza di Palermo perché si pronunci sul merito della relativa istanza prodotta dalla Caccamo. Va invece respinta la doglianza relativa all'affidamento in prova, in quanto, a prescindere dalla considerazione che con il medesimo provvedimento era stato revocato lo stesso beneficio che si invocava, il tribunale non aveva alcun dovere di esaminare gli elementi addotti a sostegno della domanda, avendola dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2001