CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18827 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
IO VA SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23317/2022 R.G. proposto da: AC CE, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Omero e NT RI -ricorrente- contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Letizia Ermetes, Paolo Palmisano ed UE IA -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 840/2022 depositata il 14/04/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026 dal Consigliere DA De IO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18827 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Uditi, per il ricorrente, l'avv. NT RI e, per la controricorrente, gli avv. Paolo Palmisano ed UE IA, i quali si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi. FATTI DI CAUSA Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consob n. 21533 del 14 ottobre 2020, con cui sono state applicate a CE AC la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 90.000,00 e la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria di cui all’art. 187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, pari a tre mesi, oltre alla confisca dei beni di pertinenza del soggetto in questione fino alla concorrenza di euro 107.809,24, il tutto in relazione alla violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell’informazione privilegiata concernente il progetto di acquisizione indiretta della partecipazione di controllo di LZ S.p.A. da parte della società statunitense Hyster-Yale per un importo corrispondente a una valutazione di euro 4,30 per azione LZ con la conseguente promozione di un’OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni LZ al prezzo di euro 4,30 per azione, della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato in concorso con PI PI, tramite un conto intestato a CE AC presso IW Bank S.p.A. (i cui codici di accesso e password erano stati forniti da CE AC a PI PI per consentirgli di operare online per suo conto), 221.019 azioni LZ utilizzando la suddetta informazione. CE AC ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione ex art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998 avverso la delibera in questione, per ottenere in via principale il suo annullamento e, in subordine, una diversa quantificazione della sanzione irrogata, nonché 3 l’annullamento del sequestro adottato con delibera n. 21239 del 28.01.2020 ovvero la sua rideterminazione proporzionata al valore dei beni confiscati;
l’opponente ha eccepito la violazione del divieto di doppia presunzione, la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi su cui si fondava l’accertamento della violazione, la sproporzione della sanzione irrogata e l’insussistenza dei presupposti per il sequestro per equivalente. Con sentenza n. 840/2022 pubblicata il giorno 14.04.2022, la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto provata la sussistenza della violazione sulla scorta di vari elementi indiziari (l’andamento fortemente anomalo dei prezzi e delle quantità delle azioni LZ scambiate sul MTA nel periodo considerato, l’elevato numero di azioni LZ acquistate da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, la rilevanza delle operazioni effettuate da PI PI per CE AC in un brevissimo arco temporale, la data e l’orario degli acquisti di azioni LZ effettuati, l’assenza di operatività pregressa nota di CE AC sulle azioni LZ, la provenienza degli ordini di compravendita di azioni LZ da indirizzo riconducibile alla società Riello Industries S.r.l. presso la quale lavorava PI PI, i rapporti di amicizia e ‘consulenza’ intercorrenti tra PI PI e CE AC, le dichiarazioni ammissive di PI PI circa l’interlocuzione tra i due il giorno 08.02.2016, in cui sono stati acquistati i titoli, e la conferma di tale consultazione da parte di CE AC, nella risposta a richiesta di notizie del 23.07.2018), ivi compresi quelli da cui si evinceva «in modo univoco» il possesso dell’informazione privilegiata in capo a PI PI, elementi, questi ultimi, che ha ritenuto non essere «stati singolarmente contestati dal ricorrente nella loro storicità, né sottoposti a 4 critica quanto alla loro complessiva coerenza e conclusività», e ha ritenuto che la valutazione complessiva non lasciasse «plausibili margini alla tesi – sprovvista di concreti riscontri fattuali e contraddetta da modi e tempi dell’operazione – di un acquisto operato senza essere a conoscenza dell’informazione privilegiata». La Corte d’appello ha rigettato l’istanza dell’opponente di ammissione della prova per testi ritenendo che i capitoli di prova articolati dal ricorrente avessero ad oggetto circostanze irrilevanti, in quanto non riferite a fatti specificamente inerenti la vicenda oggetto di giudizio ma relativi, peraltro in termini generali e non scevri da elementi valutativi, alle modalità di svolgimento del rapporto consulenziale sviluppato con PI PI, con conseguente loro inidoneità a determinare una decisione diversa. CE AC ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla scorta di sette motivi. La Consob ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, ha presentato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 192, co. 2 e 533, co. 1 c.p.p., relativi alla corretta formazione della prova indiziaria. Violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). Il ricorrente, in particolare, censura il ragionamento presuntivo della Corte d’appello in quanto fondato non già su un insieme di circostanze ed elementi indiziari coevi, sincronici e complessivamente valutabili, bensì su una concatenazione cronologica e inferenziale di presunzioni semplici, il che costituirebbe violazione delle disposizioni indicate in epigrafe e del divieto di desumere una o più presunzioni semplici da altra presunzione 5 semplice e/o da un fatto che non sia stato positivamente accertato con prova diretta e che, pertanto, non possa considerarsi fatto noto. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, co. 2 Cost., dell’art. 48, §1 CDFUE, degli artt. 11 e 117, co. 1 Cost. e 52 CDFUE in relazione all’art. 6, §2 CEDU. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 533 e 193 c.p.p., nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. - violazione dei principi della presunzione di innocenza e dell’accertamento della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria (art. 360, comma. 1, n. 3). Secondo il ricorrente, premesso che le sanzioni in esame hanno natura sostanzialmente penale, la Corte d’appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri propri del diritto penale in tema di valutazione della prova e, in particolare, della regola dell’inferenza necessaria, corollario del principio della presunzione di innocenza e del criterio di accertamento della responsabilità penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”, i quali si contrappongono al principio civilistico, meno rigoroso e meno garantista, dell’id quod plerumque accidit (ossia del criterio del “più probabile che non”). La parte, per il caso di dubbio in ordine all’applicabilità di tali principi alla valutazione della prova, richiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sul punto. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi entrambi ad oggetto l’utilizzo della prova presuntiva nell’ambito dei procedimenti relativi a insider trading, sono infondati. In ordine logico, la prima questione che si pone riguarda le implicazioni, nei giudizi civili di cui all’art. 187-septies, comma 4 d. lgs. n. 58/1998, del criterio di accertamento della responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio”, tipico del giudizio penale, governato dalla presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma Cost. 6 Detta questione si pone alla luce del riconoscimento di natura e funzione “punitiva”, e dunque sostanzialmente penale, delle sanzioni amministrative in esame. Sulla scorta di tale natura, la Corte costituzionale ha ritenuto l’illegittimità costituzionale della deroga al principio della retroattività della lex mitior stabilita in materia (cfr.: Corte cost. n. 63/2019), della previsione della confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto (Corte cost. n. 112/2019) e dell’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si rifiuti di rispondere a domande formulate dalla Banca d’Italia o dalla Consob dalle quali possa emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato (Corte cost. n. 84/2021). Analogamente, in ambito europeo è stata affermata l’applicabilità in materia del principio del ne bis in idem (cfr.: CEDU, causa GR TE e altri c. Italia;
Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2018 causa C-537/16, SS EA TE SA e a.
contro
Consob). Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che «l'attrazione di una sanzione amministrativa nell'ambito della materia penale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. Ciò, del resto, corrisponde alla natura della Convenzione europea e del sistema di garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali» 7 (cfr. Corte cost. n. 43/2017; sul punto, si veda anche: Corte cost. n. 68/2017). Ciò premesso, deve rilevarsi che, quanto al principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma Cost., esso, in generale, trova attuazione in materia di sanzioni amministrative nella formulazione dell’art. 6, comma 11 d.lgs. n. 150/2011, secondo cui il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Ciò posto, deve essere disattesa la tesi del ricorrente secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzioni irrogate per abuso di informazioni privilegiate, la natura sostanzialmente penale delle sanzioni impedisce l’utilizzo della prova presuntiva fondata su criteri di ragionevolezza e su massime di comune esperienza. Al riguardo, è già stato osservato che, in via generale, la presunzione di innocenza che vige nel diritto penale non vieta, di per sé, il ricorso alle prove presuntive. Tra la premessa e la conclusione non vi è alcun nesso giuridico, essendo noto che il ricorso alla prova presuntiva è ammesso anche nella giustizia penale (art. 192, comma 2, c.p.c. che richiama, nel prevedere la prova per presunzioni, gli stessi requisiti menzionati dall’art. 2729 c.c.), nella quale è consentito il ricorso alla prova indiziaria ed ai principi fondati sull’esperienza (cfr., Cass. n. 1833/2024). La prova indiziaria si fonda per definizione su un processo induttivo governato dal criterio probabilistico in conformità a massime di comune esperienza e, proprio in ambito penale, è stato affermato che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (cfr., Cass. Sez. 6, sentenza n. 7329 del 21.02.2025; Cass. Sez. 6, sentenza n. 10093 del 07.03.2019). 8 Alla luce di quanto precede, deve escludersi che la prova per presunzioni possa operare unicamente nell’ipotesi in cui gli elementi indiziari non permettano ricostruzioni alternative dei fatti. Al contrario, il citato criterio di valutazione impone al giudice di procedere ad una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state valutate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenti congetturali. In tale contesto, la violazione dell'‘oltre ogni ragionevole dubbio è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione a elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, non tenga alcun conto della diversa e più coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea a ingenerare un dubbio ragionevole (cfr., Cass. n. 27566/2025 e ulteriori precedenti di legittimità in materia penale, ivi richiamati). In sede civile, proprio in tema di prova presuntiva della comunicazione illecita di informazioni privilegiate, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondo cui, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull’“id quod plerumque accidit” (cfr., Cass. n. 21700/2019; Cass. n. 8782/2020; Cass. n. 8785/2020; Cass. n. 2123/2021; Cass. n. 12031/2022; Cass. n. 6072/2025). 9 Pertanto, il riconoscimento della natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato non comporta l’impossibilità di accertare la responsabilità per insider trading mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
in particolare, l’inferenza del fatto ignoto non deve postulare un legame di necessità assoluta ed esclusiva, essendo invece sufficiente il criterio della ragionevole probabilità, fondato sulle regole di esperienza conformi all’id quod plerumque accidit. Piuttosto, nella valutazione della prova presuntiva in materia di abusi di mercato è necessario verificare il rigore adottato sia nell’individuazione degli elementi indiziari da utilizzarsi a fini probatori sia nel processo logico deduttivo svolto a partire da essi. Al riguardo, si è affermato che, ai fini della prova circa la sussistenza dell'illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr., Cass. n. 7647/2023; Cass. n. 32829/2023). Ciò posto, deve rilevarsi che nel sistema processuale non esiste il divieto della c.d. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, 10 nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (cfr., Cass. n. 19993/2025). In particolare, si è osservato quanto segue: - ciò che conta, invero, non è che il fatto noto assunto a premessa di un'inferenza derivi a sua volta da una inferenza, cioè che sia frutto di un'altra presunzione - come se si trattasse di applicare il principio della probabilità congiunta o composta, in quanto il secondo fatto discende dalla verificazione favorevole di due probabilità: che sia vero il primo fatto e che sia esatta la conseguenza dedottane - ma che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi, invece, su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva. Tale linearità è assicurata esclusivamente dall'adozione dei criteri di precisione, gravità e concordanza per attribuire attendibilità al fatto noto, quale che ne sia la sua origine, cioè anche quando il fatto noto sia divenuto tale sulla scorta di un ragionamento logico. La catena si rompe, e con essa tutto il ragionamento logico, cioè tutto il percorso fatto per attribuire attendibilità ad un enunciato di fatto ipotizzato, ove anche solo una delle premesse non sia assistita dal richiesto grado di attendibilità e di conferma, giacché per ragioni logico-giuridiche non si può legittimare una ricostruzione della questione di fatto sulla sola ed esclusiva base di ragionamenti presuntivi poco gravi ovvero scarsamente attendibili. Essa per converso regge, e può essere assunta a fondamento dell'intero ragionamento inferenziale, qualora ogni anello della catena risulti conforme ai parametri di cui all'art. 2729 c.c. (cfr., Cass. n. 19993/2025, cit.). Al riguardo, in ogni caso, si rileva che, a pag. 2 della memoria illustrativa, gli stessi difensori del ricorrente, con riferimento alla doglianza di cui al primo motivo, hanno dichiarato di prendere atto «dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, e in particolare di questa Sezione, che a 11 partire dall’ordinanza 8782/2020 ha chiarito in via definitiva l’insussistenza del divieto di doppia presunzione, da ultimo anche con ordinanza n. 14273 del 28 maggio 2025». In concreto, l’utilizzo della prova presuntiva da parte della Corte d’appello risulta conforme ai principi di diritto innanzi enunciati, in quanto il giudice del merito: - ha indicato compiutamente gli elementi posti a fondamento del ragionamento presuntivo, ivi compresi quelli da cui si evinceva «in modo univoco» il possesso dell’informazione privilegiata in capo a PI PI, i quali «non sono stati singolarmente contestati dal ricorrente nella loro storicità, né sottoposti a critica quanto alla loro complessiva coerenza e conclusività»; - ha verificato la rilevanza inferenziale di detti elementi, «tutti univocamente concorrenti a supportare l’inferenza che un investitore, sia pure incline ad operazioni non meramente conservative ed invece orientate alla speculazione come il AC, non si sarebbe indotto ad effettuarlo, e comunque non con impiego di un capitale di tale consistenza, se non in quanto a conoscenza dell’informazione privilegiata»; - ha vagliato l’ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente, ritenendo che la valutazione complessiva non lasciasse «plausibili margini alla tesi – sprovvista di concreti riscontri fattuali e contraddetta da modi e tempi dell’operazione – di un acquisto operato senza essere a conoscenza dell’informazione privilegiata». Pertanto, non sussiste nella specie alcuna violazione delle norme costituzionali indicate in rubrica, né degli artt. 48 e 52 CDFUE, né, infine, dell’art. 6, par. 2, CEDU e le valutazioni della Corte d’appello, congruamente motivate e intrinsecamente coerenti, attesa la correttezza del procedimento logico seguito, non possono essere poste in discussione in questa sede sotto il profilo della violazione di legge. 12 Ne deriva che non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. 2. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma, 111 Costituzione e degli artt. 64, comma 3, lett. c, 197, 350 e 498 c.p.p., nonché degli artt. 6, par. 1 e 3, CEDU, e 47 e 48 CDFUE in relazione all’art. 117, comma 1, Costituzione. Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AC e PI in violazione del diritto al silenzio (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). In particolare, a dire di parte ricorrente, stante la natura sostanzialmente penale delle sanzioni, non avrebbero potuto essere utilizzate in senso sfavorevole all’interessato le dichiarazioni rese dal medesimo e da PI PI in un contesto legislativo in cui, non essendo ancora intervenute le pronunce della Corte costituzionale n. 117/2019 e n. 84/2021, il silenzio dei soggetti in questione avrebbe potuto integrare gli estremi dell’illecito di cui all’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998. La parte, per il caso di dubbio sul punto, richiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Il motivo è infondato. Al riguardo, deve premettersi che è pacifico, in quanto confermato da entrambe le parti, che la Consob, allorché ha inviato all’odierno ricorrente un questionario scritto che egli avrebbe dovuto compilare in luogo dell’audizione di persona, lo ha espressamente avvertito del diritto di non rendere dichiarazioni autoaccusatorie, che avrebbero potuto essere utilizzate in suo danno. Pertanto, la questione sollevata in questa sede riguarda l’utilizzabilità delle dichiarazioni ugualmente rese, in quanto risalenti a un’epoca in cui, non essendo ancora intervenuta la sentenza n. 84/2021 della Corte costituzionale, era vigente l’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998 anche nella parte in cui sanzionava colui che si fosse rifiutato di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali 13 sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di carattere penale. Detta questione, tuttavia, non ha carattere decisivo, visto che il quadro indiziario esaminato dalla Corte d’appello, se da un lato comprende anche le dichiarazioni rese dal ricorrente e da PI PI, tuttavia non si esaurisce in esse, e, al contrario, contempla elementi oggettivi ben più pregnanti, specificamente indicati nella motivazione della sentenza impugnata dalla fine della pagina 20 a metà della pagina 22. La difesa del ricorrente, da parte sua, nel dedurre il carattere determinante delle dichiarazioni in esame ai fini dell’accertamento della colpevolezza, non ha fornito elementi specifici dai quali possa dedursi che, l’eliminazione delle stesse dal quadro indiziario sia tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al contrario, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di merito ha tratto la conclusione che l’odierno ricorrente non si sarebbe indotto ad effettuare l’acquisto stesso, e comunque non con impiego di un capitale di tale consistenza, se non in quanto a conoscenza dell’informazione privilegiata, sulla scorta di elementi oggettivi quali le dimensioni dell’operazione, la sua tipologia, l’apparente marcata aleatorietà di essa, la tempistica e le modalità di effettuazione dell’acquisto (cfr., sentenza impugnata, alle pagine 22 e 23), elementi, questi, tra cui non compaiono le dichiarazioni rese da CE AC e da PI PI. 3. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 187-septies, co. 2 e 6-bis, TUF in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., all’art. 48 CDFUE, all’art. 11 e 117, co. 2, Cost. e 52 CDFUE in collegamento all’art. 6, co. 1 e 3, nonché al prot. 7, co. 2, CEDU per non aver il giudice d’appello rilevato la violazione del principio 14 del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, anche in ragione della illegittimità del Regolamento sul procedimento sanzionatorio Consob e per aver rigettato l’escussione dell’unico teste chiave a discarico del AC (art. 360, comma 1, n. 3). Il ricorrente, rilevato che la Corte d’appello non ha ammesso la prova testimoniale offerta dal medesimo in atti, assume la violazione dei principi dell’equo processo, della parità delle armi, del contraddittorio, dell’immediatezza nell’assunzione della prova testimoniale, di imparzialità e di indipendenza del giudice, di separazione tra funzioni inquirenti e giudicanti, del divieto di esecuzione anticipata della sanzione, del diritto ad un effettivo doppio grado di giudizio e del principio di uguaglianza ed eccepisce l’illegittimità costituzionale delle norme relative al processo, domandando rimettersi la questione alla Corte costituzionale ovvero, in subordine, alla Corte di Giustizia UE. Il motivo è infondato. In primo luogo, quanto alla tesi del ricorrente secondo cui «l’effetto compensativo dell’appello non si applica alle sanzioni penali», deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, in materia di sanzioni amministrative sostanzialmente penali, l’art. 6 CEDU non impone la previsione di un doppio grado di giurisdizione, essendo sufficiente che l’interessato disponga di un ricorso dinanzi a un giudice indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione sui fatti, sul diritto e sulla proporzionalità della sanzione, nel rispetto delle garanzie di pubblicità e contraddittorio. In particolare, la CEDU ha affermato che «la conformità con l’articolo 6 non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una pena sia inflitta da un’autorità amministrativa. Si presuppone però che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 6 § 1 debba subire un controllo a posteriori da un organo giudiziario avente giurisdizione piena (Schmautzer, Umlauft, RA, 15 LE, AL e PF c. Austria, sentenza del 23 ottobre 1995, serie A nn. 328 A-C e 329 A-C, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e 38). Tra le caratteristiche di un organo giudiziario avente piena giurisdizione vi è il potere di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione, resa da un organo di grado inferiore. Detto giudice deve essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia per cui viene adito» (cfr., Corte EDU, A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia, 27 settembre 2011). Lo stesso principio è stato successivamente ribadito: «Il rispetto dell’articolo 6 della Convenzione non esclude dunque che in un procedimento di natura amministrativa, una «pena» sia imposta in primo luogo da un’autorità amministrativa. Esso presuppone, tuttavia, che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi essa stessa le condizioni dell’articolo 6 sia successivamente sottoposta al controllo di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione (Schmautzer, Umlauft, RA, LE, AL e PF c. Austria, sentenze del 23 ottobre 1995, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e 38, serie A nn. 328 A-C e 329 A C). Fra le caratteristiche di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione figura il potere di riformare qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione impugnata, resa dall’organo inferiore. In particolare esso deve avere competenza per esaminare tutte le pertinenti questioni di fatto e di diritto che si pongono nella controversia di cui si trova investito (Chevrol c. Francia, n. 49636/99, § 77, CEDU 2003-III; Silvester’s Horeca Service c. Belgio, n. 47650/99, § 27, 4 marzo 2004; e Menarini Diagnostics S.r.l., sopra citata, § 59)» (cfr., Corte EDU, GR TE e altri c. Italia, 4 marzo 2014). Anche più recentemente, infine, la Corte ha affermato «che l’obbligo di osservare l’articolo 6 della Convenzione non preclude che sia inflitta una “sanzione” da autorità amministrative che non soddisfano esse stesse i requisiti dell’articolo 6 § 1 della Convenzione se le loro decisioni sono 16 soggette a un successivo controllo da parte di un organo giudiziario avente giurisdizione piena (GR TE e altri, sopra citata, § 139). Nel caso di specie, il ricorrente aveva la possibilità, di cui si è avvalso, di impugnare la sanzione irrogata dalla Banca d’Italia dinanzi alla Corte di appello di Brescia e, successivamente, di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata da tale ultima Corte» (cfr., Corte EDU, Mereghetti c. Italia, 11 settembre 2025); nel caso di specie, la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione è stata ravvisata non già nella mancata previsione del doppio grado di giudizio, bensì nel fatto che non fosse stata tenuta un’udienza pubblica dinanzi alla Corte d’appello. Con riferimento alle doglianze sollevate circa le carenze del procedimento amministrativo sul piano del contraddittorio, deve rilevarsi che la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della Convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale (cfr., Cass. n. 770/2017; Cass. n. 4518/2022). Coerente con quanto precede è il principio, più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187-septies del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorio 17 l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancata personale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr., Cass., Sez. Un., n. 20935/2009; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016). Quanto, poi, al regime probatorio da osservarsi in sede giurisdizionale, è stato affermato che in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (cfr., Cass. n. 16517/2020). Infondata risulta anche la doglianza relativa alla pretesa illegittimità della previsione normativa dell’immediata esecutività della sanzione, visto che l’art. 187-septies, comma 5, d. lgs. n. 58/1998, nel testo applicabile ratione temporis, prevede in capo alla Corte d’appello il potere di sospensione, qualora ricorrano gravi motivi. Il potere in questione, attribuito a un giudice indipendente e correlato al ricorrere di presupposti non meramente formali, rende la previsione normativa conforme alla CEDU e all’art. 47 CDFUE. 18 Quanto, poi, alla pretesa violazione del principio di separazione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie nell'ambito del procedimento sanzionatorio della Consob, oltre a richiamarsi l’orientamento di legittimità delle Sezioni Unite già citato (cfr., Cass., Sez. Un., n. 20935/2009; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016), va ulteriormente osservato che il procedimento sanzionatorio de quo non viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione E.D.U., perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell' "accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (cfr., Cass. n. 21700/2019 e ulteriori precedenti ivi richiamati). Non sussiste violazione del principio del doppio grado di giudizio di cui al prot. 7 art. 2 CEDU. Invero, proprio quest’ultima norma prevede la possibilità di eccezioni, tra l’altro, «in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata», proprio come nella normativa nazionale, che contempla il ricorso alla Corte d’appello. D’altronde, è lo stesso ricorrente a dedurre di essere consapevole del fatto «che gli stati contraenti la CEDU godono di discrezionalità nello stabilire gradi di giudizio limitati alla cognizione sulle questioni di diritto e non anche di merito (Corte Edu sent. 20 ottobre 2015, Di Silvio c. Italia)» (cfr., ricorso, a pag. 38). Inoltre, il doppio grado di giurisdizione di merito non è, di per sé, assistito da copertura costituzionale, né convenzionale (cfr., tra le altre: Corte cost. n. 58/2020; Cass. n. 26097/2014). Quanto ai tempi medi di definizione dei giudizi, essi, evidentemente, non hanno nulla a che fare con la tematica in questione. 19 Da ciò consegue che è manifestamente infondata la sollevata eccezione d’incostituzionalità, e che deve essere esclusa la necessità di rimessione della questione alla Corte di Giustizia (cfr., Cass. n. 11570/2025 e ulteriori precedenti ivi richiamati). Parimenti, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., dell’art. 187-septies TUF nella parte in cui non prevede, a differenza del procedimento giurisdizionale di opposizione ad altre sanzioni meno afflittive, il doppio grado del giudizio di merito. La fondatezza della tesi del ricorrente va esclusa alla luce del costante indirizzo della Corte costituzionale che ha rilevato l'ampia discrezionalità legislativa nella regolamentazione degli istituti processuali, con il limite della ragionevolezza (cfr., Corte cost. n. 82/1996; Corte cost. n. 165/2000) e l'inesistenza di un principio costituzionale di doppio grado della cognizione nel merito (cfr., Corte cost. n. 585/2000), oltre al principio secondo cui la garanzia della difesa si realizza non tanto con la duplicità della cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi, ma con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse (cfr., Corte Cost. n. 117/1973). Nell’ambito di tale quadro, la valutazione discrezionale del legislatore, che ha optato per un unico grado di merito dinanzi a un organo «della giurisdizione più elevata» (prot. 7 art. 2 CEDU) e di carattere collegiale, risulta del tutto ragionevole in relazione alla particolarità degli interessi meritevoli di tutela coinvolti nella materia in esame. Pertanto, deve escludersi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Quanto, poi, alla richiesta subordinata di rimessione della questione alla Corte di Giustizia UE, essa va parimenti disattesa, osservandosi che, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione 20 interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri (cfr., Cass. n. 28122/2025). Nella specie, l’eventuale violazione del principio di eguaglianza, denunciata dal ricorrente, riguarderebbe, invero, la normativa interna e non anche il rispetto della disciplina unionale, sulla scorta di quanto innanzi osservato. Infine, in relazione alla censura riguardante la mancata ammissione delle prove, premesso che, non può sostenersi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, la sussistenza di un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare (cfr., Cass. n. 16517/2020, cit.), deve ulteriormente osservarsi che la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della decisione arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (cfr., Cass. n. 32574/2024), mentre nella specie non emergono dal ricorso elementi concreti in tal senso. 4. Il quinto motivo è rubricato come segue: omesso esame del fatto storico costituito dall’assenza di contatti telefonici tra PI e AC successivamente alla e-mail del 8/2/2016, con la quale PI comunicava al AC l’acquisto di un titolo diverso da LZ (Webmed), la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, che ha carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). A dire della parte, detta circostanza, dibattuta tra le parti ed emergente dalle prove documentali acquisite nel corso dell’istruttoria condotta dalla 21 Consob, avrebbe carattere decisivo, dimostrando che l’acquisto delle azioni da parte di PI PI non era stato preventivamente concordato con il ricorrente, il quale era all’oscuro dell’informazione privilegiata. Il motivo è infondato. In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr., Cass. n. 22218/2023) è stato precisato che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. Inoltre, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è 22 fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr., Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018). Ciò premesso, deve rilevarsi, in concreto, che l’insussistenza di contatti tra il ricorrente e PI PI il giorno 08.02.2016 nel tempo trascorso tra lo scambio di e-mail citato nel motivo e l’acquisto delle azioni costituisce non già un fatto storico emergente dagli atti, ma una mera tesi difensiva del ricorrente medesimo, tesi che la Corte d’appello ha scartato sulla scorta di un ragionamento presuntivo che si basa non soltanto sulle dichiarazioni rese dai due soggetti interessati, ma anche sui molteplici ulteriori dati oggettivi espressamente indicati nella motivazione, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di rito. 5. Il sesto motivo è rubricato come segue: omesso esame del fatto storico costituito dall’archiviazione del procedimento sanzionatorio “Engeneering” da parte dell’USA, relativo a fatti concomitanti a quelli dedotti nel procedimento sanzionatorio “LZ”, basato sulle medesime risultanze di quest’ultimo, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, che ha carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). A dire del ricorrente, anche detta circostanza, dibattuta tra le parti ed emergente dalle prove documentali prodotte nel corso del giudizio, avrebbe carattere decisivo, dimostrando che tra il ricorrente medesimo e PI PI vi fosse un mero rapporto di consulenza, tale da escludere la sussistenza della violazione per cui è causa, e ciò in senso diametralmente opposto rispetto alla linea difensiva assunta dalla Consob nel presente giudizio. Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, par. 2, MAR e dell’art. 187-septies, co. 4, TUF in materia di 23 abusi di mercato, nella parte in cui la sentenza pur ritenendo sussistente il rapporto di consulenza tra AC e PI qualifica la condotta come abuso mediante utilizzo dell’informazione privilegiata e non invece come raccomandazione o induzione all’investimento, sul presupposto erroneo che detto rapporto non rilevi sul piano della configurazione della raccomandazione essendo comunque compatibile con la tesi accusatoria (art. 360, comma. 1, n. 3 c.p.c.). In particolare, premesso che, a dire del ricorrente, si ritiene comunemente che la presenza di un rapporto consulenziale con intermediari autorizzati – quali banche o SIM – che si esplica attraverso il contatto con il promotore finanziario (oggi consulente abilitato) valga non soltanto ad escludere la responsabilità dei clienti che hanno investito a fronte della raccomandazione, ma a porli addirittura al riparo dalle stesse contestazioni degli addebiti in fase procedimentale, e rilevato altresì che tra il ricorrente e PI PI era in essere un rapporto di consulenza con rendicontazione periodica degli investimenti, la fattispecie avrebbe ben potuto essere ricondotta all’ipotesi di raccomandazione all’investimento. Per il caso di dubbio, la parte chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. In primo luogo, deve osservarsi che la nota di deposito della relazione USA concernente l’acquisto di azioni Engineering (cfr., doc. 10 del ricorrente) riporta la data del 30.07.2021, successiva al 14.07.2021, data di deliberazione della decisione indicata nella sentenza impugnata, e che, come eccepito da parte controricorrente, all’udienza tenutasi in data 08.07.2021, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, la parte aveva esibito soltanto un estratto della relazione, estratto del quale la Corte d’appello si era riservata di valutare l’ammissione unitamente al merito. 24 Pertanto, il deposito del documento, diverso da quello esibito in udienza, non è avvenuto ritualmente e la Corte di merito non ha potuto prenderlo in considerazione ai fini della decisione. Inoltre, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte d’appello, nel ritenere avvenuto il passaggio dell’informazione privilegiata da PI PI a CE AC, non ha affatto escluso che fra i due soggetti in questione intercorresse un rapporto di “consulenza” in virtù del quale il primo consigliava al secondo gli investimenti da effettuare, ma ha ritenuto che esso fosse compatibile con la sussistenza della violazione di cui all’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, accertata mediante un ragionamento inferenziale fondato su plurimi elementi, come innanzi si è visto. Ora, l’archiviazione da parte della Consob, oltre a riguardare una vicenda differente da quella in esame, è essa stessa frutto di un’attività valutativa concernente un insieme complesso di dati ed elementi, sicché non può assumere carattere decisivo con un giudizio di certezza, così come richiesto dalla disposizione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., potendo costituire, astrattamente e a tutto voler concedere, solo uno degli elementi liberamente valutabili ai fini della decisione. Per quanto concerne, poi, la pretesa rilevanza della qualifica professionale di PI PI ai fini di un diverso inquadramento giuridico della vicenda, si osserva quanto segue. Come già affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, fatti costitutivi della fattispecie per cui è causa sono: (a) il possesso dell'informazione privilegiata (da parte di chiunque); (b) la conoscenza o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell’informazione; (c) il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando l’informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altri dell’informazione privilegiata (al di fuori delle situazioni che legittimano tale comunicazione), oppure la raccomandazione o induzione 25 di altri al compimento di tali operazioni. Le condotte previste sub (c) sono descritte nel primo comma dell’art. 187-bis cit. (cfr., Cass. n. 32829/2023). È erroneo ritenere che la presenza di un rapporto consulenziale con intermediari autorizzati – quali banche o SIM – valga automaticamente ad escludere la responsabilità dei clienti che hanno investito a fronte della raccomandazione ovvero a porli al riparo dalle stesse contestazioni degli addebiti in fase procedimentale. Un tale risultato può anche, eventualmente, verificarsi in concreto, ma non costituisce conseguenza necessaria della circostanza di cui sopra. Pertanto, la questione non pone alcun problema di differenziazione delle fattispecie sotto il profilo giuridico, ma riguarda soltanto la ricostruzione dei fatti. Ne deriva ulteriormente che le circostanze esposte dal ricorrente (rapporto di consulenza informale tra il ricorrente stesso e PI PI, iscrizione di quest’ultimo all’albo, rendicontazione dell’attività svolta su fogli excel o estratti dalle pagine di home banking) non valgono ad escludere la sua responsabilità in ordine alla violazione a lui ascritta. 6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.600,00 per compensi, 26 oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026. Il Consigliere Estensore DA De IO La Presidente NA FA
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18827 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Uditi, per il ricorrente, l'avv. NT RI e, per la controricorrente, gli avv. Paolo Palmisano ed UE IA, i quali si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi. FATTI DI CAUSA Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione avverso la delibera Consob n. 21533 del 14 ottobre 2020, con cui sono state applicate a CE AC la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 90.000,00 e la sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria di cui all’art. 187-quater, comma 1, d. lgs. n. 58/1998, pari a tre mesi, oltre alla confisca dei beni di pertinenza del soggetto in questione fino alla concorrenza di euro 107.809,24, il tutto in relazione alla violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell’informazione privilegiata concernente il progetto di acquisizione indiretta della partecipazione di controllo di LZ S.p.A. da parte della società statunitense Hyster-Yale per un importo corrispondente a una valutazione di euro 4,30 per azione LZ con la conseguente promozione di un’OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni LZ al prezzo di euro 4,30 per azione, della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato in concorso con PI PI, tramite un conto intestato a CE AC presso IW Bank S.p.A. (i cui codici di accesso e password erano stati forniti da CE AC a PI PI per consentirgli di operare online per suo conto), 221.019 azioni LZ utilizzando la suddetta informazione. CE AC ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Venezia opposizione ex art. 187-septies, comma 4, D. Lgs. n. 58/1998 avverso la delibera in questione, per ottenere in via principale il suo annullamento e, in subordine, una diversa quantificazione della sanzione irrogata, nonché 3 l’annullamento del sequestro adottato con delibera n. 21239 del 28.01.2020 ovvero la sua rideterminazione proporzionata al valore dei beni confiscati;
l’opponente ha eccepito la violazione del divieto di doppia presunzione, la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi su cui si fondava l’accertamento della violazione, la sproporzione della sanzione irrogata e l’insussistenza dei presupposti per il sequestro per equivalente. Con sentenza n. 840/2022 pubblicata il giorno 14.04.2022, la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito ha ritenuto provata la sussistenza della violazione sulla scorta di vari elementi indiziari (l’andamento fortemente anomalo dei prezzi e delle quantità delle azioni LZ scambiate sul MTA nel periodo considerato, l’elevato numero di azioni LZ acquistate da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, la rilevanza delle operazioni effettuate da PI PI per CE AC in un brevissimo arco temporale, la data e l’orario degli acquisti di azioni LZ effettuati, l’assenza di operatività pregressa nota di CE AC sulle azioni LZ, la provenienza degli ordini di compravendita di azioni LZ da indirizzo riconducibile alla società Riello Industries S.r.l. presso la quale lavorava PI PI, i rapporti di amicizia e ‘consulenza’ intercorrenti tra PI PI e CE AC, le dichiarazioni ammissive di PI PI circa l’interlocuzione tra i due il giorno 08.02.2016, in cui sono stati acquistati i titoli, e la conferma di tale consultazione da parte di CE AC, nella risposta a richiesta di notizie del 23.07.2018), ivi compresi quelli da cui si evinceva «in modo univoco» il possesso dell’informazione privilegiata in capo a PI PI, elementi, questi ultimi, che ha ritenuto non essere «stati singolarmente contestati dal ricorrente nella loro storicità, né sottoposti a 4 critica quanto alla loro complessiva coerenza e conclusività», e ha ritenuto che la valutazione complessiva non lasciasse «plausibili margini alla tesi – sprovvista di concreti riscontri fattuali e contraddetta da modi e tempi dell’operazione – di un acquisto operato senza essere a conoscenza dell’informazione privilegiata». La Corte d’appello ha rigettato l’istanza dell’opponente di ammissione della prova per testi ritenendo che i capitoli di prova articolati dal ricorrente avessero ad oggetto circostanze irrilevanti, in quanto non riferite a fatti specificamente inerenti la vicenda oggetto di giudizio ma relativi, peraltro in termini generali e non scevri da elementi valutativi, alle modalità di svolgimento del rapporto consulenziale sviluppato con PI PI, con conseguente loro inidoneità a determinare una decisione diversa. CE AC ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla scorta di sette motivi. La Consob ha resistito con controricorso. Fissata la trattazione in pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, ha presentato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 192, co. 2 e 533, co. 1 c.p.p., relativi alla corretta formazione della prova indiziaria. Violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). Il ricorrente, in particolare, censura il ragionamento presuntivo della Corte d’appello in quanto fondato non già su un insieme di circostanze ed elementi indiziari coevi, sincronici e complessivamente valutabili, bensì su una concatenazione cronologica e inferenziale di presunzioni semplici, il che costituirebbe violazione delle disposizioni indicate in epigrafe e del divieto di desumere una o più presunzioni semplici da altra presunzione 5 semplice e/o da un fatto che non sia stato positivamente accertato con prova diretta e che, pertanto, non possa considerarsi fatto noto. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, co. 2 Cost., dell’art. 48, §1 CDFUE, degli artt. 11 e 117, co. 1 Cost. e 52 CDFUE in relazione all’art. 6, §2 CEDU. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 533 e 193 c.p.p., nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. - violazione dei principi della presunzione di innocenza e dell’accertamento della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria (art. 360, comma. 1, n. 3). Secondo il ricorrente, premesso che le sanzioni in esame hanno natura sostanzialmente penale, la Corte d’appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri propri del diritto penale in tema di valutazione della prova e, in particolare, della regola dell’inferenza necessaria, corollario del principio della presunzione di innocenza e del criterio di accertamento della responsabilità penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”, i quali si contrappongono al principio civilistico, meno rigoroso e meno garantista, dell’id quod plerumque accidit (ossia del criterio del “più probabile che non”). La parte, per il caso di dubbio in ordine all’applicabilità di tali principi alla valutazione della prova, richiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sul punto. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi entrambi ad oggetto l’utilizzo della prova presuntiva nell’ambito dei procedimenti relativi a insider trading, sono infondati. In ordine logico, la prima questione che si pone riguarda le implicazioni, nei giudizi civili di cui all’art. 187-septies, comma 4 d. lgs. n. 58/1998, del criterio di accertamento della responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio”, tipico del giudizio penale, governato dalla presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma Cost. 6 Detta questione si pone alla luce del riconoscimento di natura e funzione “punitiva”, e dunque sostanzialmente penale, delle sanzioni amministrative in esame. Sulla scorta di tale natura, la Corte costituzionale ha ritenuto l’illegittimità costituzionale della deroga al principio della retroattività della lex mitior stabilita in materia (cfr.: Corte cost. n. 63/2019), della previsione della confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto (Corte cost. n. 112/2019) e dell’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si rifiuti di rispondere a domande formulate dalla Banca d’Italia o dalla Consob dalle quali possa emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato (Corte cost. n. 84/2021). Analogamente, in ambito europeo è stata affermata l’applicabilità in materia del principio del ne bis in idem (cfr.: CEDU, causa GR TE e altri c. Italia;
Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2018 causa C-537/16, SS EA TE SA e a.
contro
Consob). Peraltro, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che «l'attrazione di una sanzione amministrativa nell'ambito della materia penale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell'ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri. Ciò, del resto, corrisponde alla natura della Convenzione europea e del sistema di garanzie da essa approntato, volto a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali» 7 (cfr. Corte cost. n. 43/2017; sul punto, si veda anche: Corte cost. n. 68/2017). Ciò premesso, deve rilevarsi che, quanto al principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma Cost., esso, in generale, trova attuazione in materia di sanzioni amministrative nella formulazione dell’art. 6, comma 11 d.lgs. n. 150/2011, secondo cui il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Ciò posto, deve essere disattesa la tesi del ricorrente secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzioni irrogate per abuso di informazioni privilegiate, la natura sostanzialmente penale delle sanzioni impedisce l’utilizzo della prova presuntiva fondata su criteri di ragionevolezza e su massime di comune esperienza. Al riguardo, è già stato osservato che, in via generale, la presunzione di innocenza che vige nel diritto penale non vieta, di per sé, il ricorso alle prove presuntive. Tra la premessa e la conclusione non vi è alcun nesso giuridico, essendo noto che il ricorso alla prova presuntiva è ammesso anche nella giustizia penale (art. 192, comma 2, c.p.c. che richiama, nel prevedere la prova per presunzioni, gli stessi requisiti menzionati dall’art. 2729 c.c.), nella quale è consentito il ricorso alla prova indiziaria ed ai principi fondati sull’esperienza (cfr., Cass. n. 1833/2024). La prova indiziaria si fonda per definizione su un processo induttivo governato dal criterio probabilistico in conformità a massime di comune esperienza e, proprio in ambito penale, è stato affermato che la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (cfr., Cass. Sez. 6, sentenza n. 7329 del 21.02.2025; Cass. Sez. 6, sentenza n. 10093 del 07.03.2019). 8 Alla luce di quanto precede, deve escludersi che la prova per presunzioni possa operare unicamente nell’ipotesi in cui gli elementi indiziari non permettano ricostruzioni alternative dei fatti. Al contrario, il citato criterio di valutazione impone al giudice di procedere ad una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state valutate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenti congetturali. In tale contesto, la violazione dell'‘oltre ogni ragionevole dubbio è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione a elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, non tenga alcun conto della diversa e più coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea a ingenerare un dubbio ragionevole (cfr., Cass. n. 27566/2025 e ulteriori precedenti di legittimità in materia penale, ivi richiamati). In sede civile, proprio in tema di prova presuntiva della comunicazione illecita di informazioni privilegiate, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondo cui, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull’“id quod plerumque accidit” (cfr., Cass. n. 21700/2019; Cass. n. 8782/2020; Cass. n. 8785/2020; Cass. n. 2123/2021; Cass. n. 12031/2022; Cass. n. 6072/2025). 9 Pertanto, il riconoscimento della natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato non comporta l’impossibilità di accertare la responsabilità per insider trading mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti;
in particolare, l’inferenza del fatto ignoto non deve postulare un legame di necessità assoluta ed esclusiva, essendo invece sufficiente il criterio della ragionevole probabilità, fondato sulle regole di esperienza conformi all’id quod plerumque accidit. Piuttosto, nella valutazione della prova presuntiva in materia di abusi di mercato è necessario verificare il rigore adottato sia nell’individuazione degli elementi indiziari da utilizzarsi a fini probatori sia nel processo logico deduttivo svolto a partire da essi. Al riguardo, si è affermato che, ai fini della prova circa la sussistenza dell'illecito contestato, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr., Cass. n. 7647/2023; Cass. n. 32829/2023). Ciò posto, deve rilevarsi che nel sistema processuale non esiste il divieto della c.d. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, 10 nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (cfr., Cass. n. 19993/2025). In particolare, si è osservato quanto segue: - ciò che conta, invero, non è che il fatto noto assunto a premessa di un'inferenza derivi a sua volta da una inferenza, cioè che sia frutto di un'altra presunzione - come se si trattasse di applicare il principio della probabilità congiunta o composta, in quanto il secondo fatto discende dalla verificazione favorevole di due probabilità: che sia vero il primo fatto e che sia esatta la conseguenza dedottane - ma che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi, invece, su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva. Tale linearità è assicurata esclusivamente dall'adozione dei criteri di precisione, gravità e concordanza per attribuire attendibilità al fatto noto, quale che ne sia la sua origine, cioè anche quando il fatto noto sia divenuto tale sulla scorta di un ragionamento logico. La catena si rompe, e con essa tutto il ragionamento logico, cioè tutto il percorso fatto per attribuire attendibilità ad un enunciato di fatto ipotizzato, ove anche solo una delle premesse non sia assistita dal richiesto grado di attendibilità e di conferma, giacché per ragioni logico-giuridiche non si può legittimare una ricostruzione della questione di fatto sulla sola ed esclusiva base di ragionamenti presuntivi poco gravi ovvero scarsamente attendibili. Essa per converso regge, e può essere assunta a fondamento dell'intero ragionamento inferenziale, qualora ogni anello della catena risulti conforme ai parametri di cui all'art. 2729 c.c. (cfr., Cass. n. 19993/2025, cit.). Al riguardo, in ogni caso, si rileva che, a pag. 2 della memoria illustrativa, gli stessi difensori del ricorrente, con riferimento alla doglianza di cui al primo motivo, hanno dichiarato di prendere atto «dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, e in particolare di questa Sezione, che a 11 partire dall’ordinanza 8782/2020 ha chiarito in via definitiva l’insussistenza del divieto di doppia presunzione, da ultimo anche con ordinanza n. 14273 del 28 maggio 2025». In concreto, l’utilizzo della prova presuntiva da parte della Corte d’appello risulta conforme ai principi di diritto innanzi enunciati, in quanto il giudice del merito: - ha indicato compiutamente gli elementi posti a fondamento del ragionamento presuntivo, ivi compresi quelli da cui si evinceva «in modo univoco» il possesso dell’informazione privilegiata in capo a PI PI, i quali «non sono stati singolarmente contestati dal ricorrente nella loro storicità, né sottoposti a critica quanto alla loro complessiva coerenza e conclusività»; - ha verificato la rilevanza inferenziale di detti elementi, «tutti univocamente concorrenti a supportare l’inferenza che un investitore, sia pure incline ad operazioni non meramente conservative ed invece orientate alla speculazione come il AC, non si sarebbe indotto ad effettuarlo, e comunque non con impiego di un capitale di tale consistenza, se non in quanto a conoscenza dell’informazione privilegiata»; - ha vagliato l’ipotesi alternativa prospettata dal ricorrente, ritenendo che la valutazione complessiva non lasciasse «plausibili margini alla tesi – sprovvista di concreti riscontri fattuali e contraddetta da modi e tempi dell’operazione – di un acquisto operato senza essere a conoscenza dell’informazione privilegiata». Pertanto, non sussiste nella specie alcuna violazione delle norme costituzionali indicate in rubrica, né degli artt. 48 e 52 CDFUE, né, infine, dell’art. 6, par. 2, CEDU e le valutazioni della Corte d’appello, congruamente motivate e intrinsecamente coerenti, attesa la correttezza del procedimento logico seguito, non possono essere poste in discussione in questa sede sotto il profilo della violazione di legge. 12 Ne deriva che non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. 2. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 24, secondo comma, 111 Costituzione e degli artt. 64, comma 3, lett. c, 197, 350 e 498 c.p.p., nonché degli artt. 6, par. 1 e 3, CEDU, e 47 e 48 CDFUE in relazione all’art. 117, comma 1, Costituzione. Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AC e PI in violazione del diritto al silenzio (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). In particolare, a dire di parte ricorrente, stante la natura sostanzialmente penale delle sanzioni, non avrebbero potuto essere utilizzate in senso sfavorevole all’interessato le dichiarazioni rese dal medesimo e da PI PI in un contesto legislativo in cui, non essendo ancora intervenute le pronunce della Corte costituzionale n. 117/2019 e n. 84/2021, il silenzio dei soggetti in questione avrebbe potuto integrare gli estremi dell’illecito di cui all’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998. La parte, per il caso di dubbio sul punto, richiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Il motivo è infondato. Al riguardo, deve premettersi che è pacifico, in quanto confermato da entrambe le parti, che la Consob, allorché ha inviato all’odierno ricorrente un questionario scritto che egli avrebbe dovuto compilare in luogo dell’audizione di persona, lo ha espressamente avvertito del diritto di non rendere dichiarazioni autoaccusatorie, che avrebbero potuto essere utilizzate in suo danno. Pertanto, la questione sollevata in questa sede riguarda l’utilizzabilità delle dichiarazioni ugualmente rese, in quanto risalenti a un’epoca in cui, non essendo ancora intervenuta la sentenza n. 84/2021 della Corte costituzionale, era vigente l’art. 187-quinquiesdecies d. lgs. n. 58/1998 anche nella parte in cui sanzionava colui che si fosse rifiutato di rispondere a domande, formulate in sede di audizione o per iscritto, dalle quali 13 sarebbe potuta emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo sanzionato con misure di carattere punitivo, o addirittura una sua responsabilità di carattere penale. Detta questione, tuttavia, non ha carattere decisivo, visto che il quadro indiziario esaminato dalla Corte d’appello, se da un lato comprende anche le dichiarazioni rese dal ricorrente e da PI PI, tuttavia non si esaurisce in esse, e, al contrario, contempla elementi oggettivi ben più pregnanti, specificamente indicati nella motivazione della sentenza impugnata dalla fine della pagina 20 a metà della pagina 22. La difesa del ricorrente, da parte sua, nel dedurre il carattere determinante delle dichiarazioni in esame ai fini dell’accertamento della colpevolezza, non ha fornito elementi specifici dai quali possa dedursi che, l’eliminazione delle stesse dal quadro indiziario sia tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al contrario, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di merito ha tratto la conclusione che l’odierno ricorrente non si sarebbe indotto ad effettuare l’acquisto stesso, e comunque non con impiego di un capitale di tale consistenza, se non in quanto a conoscenza dell’informazione privilegiata, sulla scorta di elementi oggettivi quali le dimensioni dell’operazione, la sua tipologia, l’apparente marcata aleatorietà di essa, la tempistica e le modalità di effettuazione dell’acquisto (cfr., sentenza impugnata, alle pagine 22 e 23), elementi, questi, tra cui non compaiono le dichiarazioni rese da CE AC e da PI PI. 3. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 187-septies, co. 2 e 6-bis, TUF in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., all’art. 48 CDFUE, all’art. 11 e 117, co. 2, Cost. e 52 CDFUE in collegamento all’art. 6, co. 1 e 3, nonché al prot. 7, co. 2, CEDU per non aver il giudice d’appello rilevato la violazione del principio 14 del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, anche in ragione della illegittimità del Regolamento sul procedimento sanzionatorio Consob e per aver rigettato l’escussione dell’unico teste chiave a discarico del AC (art. 360, comma 1, n. 3). Il ricorrente, rilevato che la Corte d’appello non ha ammesso la prova testimoniale offerta dal medesimo in atti, assume la violazione dei principi dell’equo processo, della parità delle armi, del contraddittorio, dell’immediatezza nell’assunzione della prova testimoniale, di imparzialità e di indipendenza del giudice, di separazione tra funzioni inquirenti e giudicanti, del divieto di esecuzione anticipata della sanzione, del diritto ad un effettivo doppio grado di giudizio e del principio di uguaglianza ed eccepisce l’illegittimità costituzionale delle norme relative al processo, domandando rimettersi la questione alla Corte costituzionale ovvero, in subordine, alla Corte di Giustizia UE. Il motivo è infondato. In primo luogo, quanto alla tesi del ricorrente secondo cui «l’effetto compensativo dell’appello non si applica alle sanzioni penali», deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, in materia di sanzioni amministrative sostanzialmente penali, l’art. 6 CEDU non impone la previsione di un doppio grado di giurisdizione, essendo sufficiente che l’interessato disponga di un ricorso dinanzi a un giudice indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione sui fatti, sul diritto e sulla proporzionalità della sanzione, nel rispetto delle garanzie di pubblicità e contraddittorio. In particolare, la CEDU ha affermato che «la conformità con l’articolo 6 non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una pena sia inflitta da un’autorità amministrativa. Si presuppone però che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 6 § 1 debba subire un controllo a posteriori da un organo giudiziario avente giurisdizione piena (Schmautzer, Umlauft, RA, 15 LE, AL e PF c. Austria, sentenza del 23 ottobre 1995, serie A nn. 328 A-C e 329 A-C, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e 38). Tra le caratteristiche di un organo giudiziario avente piena giurisdizione vi è il potere di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione, resa da un organo di grado inferiore. Detto giudice deve essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia per cui viene adito» (cfr., Corte EDU, A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia, 27 settembre 2011). Lo stesso principio è stato successivamente ribadito: «Il rispetto dell’articolo 6 della Convenzione non esclude dunque che in un procedimento di natura amministrativa, una «pena» sia imposta in primo luogo da un’autorità amministrativa. Esso presuppone, tuttavia, che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi essa stessa le condizioni dell’articolo 6 sia successivamente sottoposta al controllo di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione (Schmautzer, Umlauft, RA, LE, AL e PF c. Austria, sentenze del 23 ottobre 1995, rispettivamente §§ 34, 37, 42 e 39, 41 e 38, serie A nn. 328 A-C e 329 A C). Fra le caratteristiche di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione figura il potere di riformare qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione impugnata, resa dall’organo inferiore. In particolare esso deve avere competenza per esaminare tutte le pertinenti questioni di fatto e di diritto che si pongono nella controversia di cui si trova investito (Chevrol c. Francia, n. 49636/99, § 77, CEDU 2003-III; Silvester’s Horeca Service c. Belgio, n. 47650/99, § 27, 4 marzo 2004; e Menarini Diagnostics S.r.l., sopra citata, § 59)» (cfr., Corte EDU, GR TE e altri c. Italia, 4 marzo 2014). Anche più recentemente, infine, la Corte ha affermato «che l’obbligo di osservare l’articolo 6 della Convenzione non preclude che sia inflitta una “sanzione” da autorità amministrative che non soddisfano esse stesse i requisiti dell’articolo 6 § 1 della Convenzione se le loro decisioni sono 16 soggette a un successivo controllo da parte di un organo giudiziario avente giurisdizione piena (GR TE e altri, sopra citata, § 139). Nel caso di specie, il ricorrente aveva la possibilità, di cui si è avvalso, di impugnare la sanzione irrogata dalla Banca d’Italia dinanzi alla Corte di appello di Brescia e, successivamente, di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata da tale ultima Corte» (cfr., Corte EDU, Mereghetti c. Italia, 11 settembre 2025); nel caso di specie, la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione è stata ravvisata non già nella mancata previsione del doppio grado di giudizio, bensì nel fatto che non fosse stata tenuta un’udienza pubblica dinanzi alla Corte d’appello. Con riferimento alle doglianze sollevate circa le carenze del procedimento amministrativo sul piano del contraddittorio, deve rilevarsi che la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della Convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale (cfr., Cass. n. 770/2017; Cass. n. 4518/2022). Coerente con quanto precede è il principio, più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 187-septies del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorio 17 l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancata personale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr., Cass., Sez. Un., n. 20935/2009; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016). Quanto, poi, al regime probatorio da osservarsi in sede giurisdizionale, è stato affermato che in tema di garanzia del giusto processo, non può predicarsi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare, atteso che, da un lato, l'art. 6 cit., pur garantendo il diritto ad un processo equo, non contiene alcuna disposizione riguardante il regime di ammissibilità delle prove o sul modo in cui esse dovrebbero essere valutate, trattandosi di questioni rimesse alla regolamentazione della legislazione nazionale, dall'altro, la necessità, da parte del giudice, di scrutinare la rilevanza ed ammissibilità dei singoli mezzi proposti dalla parte si coniuga ed è coerente con i principi della ragionevole durata del processo, con cui collide l'espletamento di attività processuali non necessarie o superflue ai fini della pronuncia (cfr., Cass. n. 16517/2020). Infondata risulta anche la doglianza relativa alla pretesa illegittimità della previsione normativa dell’immediata esecutività della sanzione, visto che l’art. 187-septies, comma 5, d. lgs. n. 58/1998, nel testo applicabile ratione temporis, prevede in capo alla Corte d’appello il potere di sospensione, qualora ricorrano gravi motivi. Il potere in questione, attribuito a un giudice indipendente e correlato al ricorrere di presupposti non meramente formali, rende la previsione normativa conforme alla CEDU e all’art. 47 CDFUE. 18 Quanto, poi, alla pretesa violazione del principio di separazione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie nell'ambito del procedimento sanzionatorio della Consob, oltre a richiamarsi l’orientamento di legittimità delle Sezioni Unite già citato (cfr., Cass., Sez. Un., n. 20935/2009; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016), va ulteriormente osservato che il procedimento sanzionatorio de quo non viola l'art. 6, par. 1, della Convenzione E.D.U., perché questo esige solo che, ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato possa sottoporre la questione della fondatezza dell' "accusa penale" a un organo indipendente e imparziale, dotato di piena giurisdizione, come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite l'opposizione alla corte d'appello (cfr., Cass. n. 21700/2019 e ulteriori precedenti ivi richiamati). Non sussiste violazione del principio del doppio grado di giudizio di cui al prot. 7 art. 2 CEDU. Invero, proprio quest’ultima norma prevede la possibilità di eccezioni, tra l’altro, «in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata», proprio come nella normativa nazionale, che contempla il ricorso alla Corte d’appello. D’altronde, è lo stesso ricorrente a dedurre di essere consapevole del fatto «che gli stati contraenti la CEDU godono di discrezionalità nello stabilire gradi di giudizio limitati alla cognizione sulle questioni di diritto e non anche di merito (Corte Edu sent. 20 ottobre 2015, Di Silvio c. Italia)» (cfr., ricorso, a pag. 38). Inoltre, il doppio grado di giurisdizione di merito non è, di per sé, assistito da copertura costituzionale, né convenzionale (cfr., tra le altre: Corte cost. n. 58/2020; Cass. n. 26097/2014). Quanto ai tempi medi di definizione dei giudizi, essi, evidentemente, non hanno nulla a che fare con la tematica in questione. 19 Da ciò consegue che è manifestamente infondata la sollevata eccezione d’incostituzionalità, e che deve essere esclusa la necessità di rimessione della questione alla Corte di Giustizia (cfr., Cass. n. 11570/2025 e ulteriori precedenti ivi richiamati). Parimenti, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., dell’art. 187-septies TUF nella parte in cui non prevede, a differenza del procedimento giurisdizionale di opposizione ad altre sanzioni meno afflittive, il doppio grado del giudizio di merito. La fondatezza della tesi del ricorrente va esclusa alla luce del costante indirizzo della Corte costituzionale che ha rilevato l'ampia discrezionalità legislativa nella regolamentazione degli istituti processuali, con il limite della ragionevolezza (cfr., Corte cost. n. 82/1996; Corte cost. n. 165/2000) e l'inesistenza di un principio costituzionale di doppio grado della cognizione nel merito (cfr., Corte cost. n. 585/2000), oltre al principio secondo cui la garanzia della difesa si realizza non tanto con la duplicità della cognizione della causa da parte di giudici di merito diversi, ma con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse (cfr., Corte Cost. n. 117/1973). Nell’ambito di tale quadro, la valutazione discrezionale del legislatore, che ha optato per un unico grado di merito dinanzi a un organo «della giurisdizione più elevata» (prot. 7 art. 2 CEDU) e di carattere collegiale, risulta del tutto ragionevole in relazione alla particolarità degli interessi meritevoli di tutela coinvolti nella materia in esame. Pertanto, deve escludersi la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Quanto, poi, alla richiesta subordinata di rimessione della questione alla Corte di Giustizia UE, essa va parimenti disattesa, osservandosi che, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione 20 interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri (cfr., Cass. n. 28122/2025). Nella specie, l’eventuale violazione del principio di eguaglianza, denunciata dal ricorrente, riguarderebbe, invero, la normativa interna e non anche il rispetto della disciplina unionale, sulla scorta di quanto innanzi osservato. Infine, in relazione alla censura riguardante la mancata ammissione delle prove, premesso che, non può sostenersi, tanto alla stregua delle norme di rango costituzionale, quanto ai sensi dell'art. 6 CEDU, la sussistenza di un obbligo incondizionato del giudice di dar corso all'assunzione di qualsivoglia mezzo istruttorio articolato dalla parte, a prescindere da una valutazione di rilevanza dei fatti da provare (cfr., Cass. n. 16517/2020, cit.), deve ulteriormente osservarsi che la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" - e, cioè, delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - deve avere carattere decisivo e, quindi, incidere sul contenuto della decisione arrecando un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (cfr., Cass. n. 32574/2024), mentre nella specie non emergono dal ricorso elementi concreti in tal senso. 4. Il quinto motivo è rubricato come segue: omesso esame del fatto storico costituito dall’assenza di contatti telefonici tra PI e AC successivamente alla e-mail del 8/2/2016, con la quale PI comunicava al AC l’acquisto di un titolo diverso da LZ (Webmed), la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, che ha carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). A dire della parte, detta circostanza, dibattuta tra le parti ed emergente dalle prove documentali acquisite nel corso dell’istruttoria condotta dalla 21 Consob, avrebbe carattere decisivo, dimostrando che l’acquisto delle azioni da parte di PI PI non era stato preventivamente concordato con il ricorrente, il quale era all’oscuro dell’informazione privilegiata. Il motivo è infondato. In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr., Cass. n. 22218/2023) è stato precisato che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. Inoltre, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è 22 fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr., Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018). Ciò premesso, deve rilevarsi, in concreto, che l’insussistenza di contatti tra il ricorrente e PI PI il giorno 08.02.2016 nel tempo trascorso tra lo scambio di e-mail citato nel motivo e l’acquisto delle azioni costituisce non già un fatto storico emergente dagli atti, ma una mera tesi difensiva del ricorrente medesimo, tesi che la Corte d’appello ha scartato sulla scorta di un ragionamento presuntivo che si basa non soltanto sulle dichiarazioni rese dai due soggetti interessati, ma anche sui molteplici ulteriori dati oggettivi espressamente indicati nella motivazione, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di rito. 5. Il sesto motivo è rubricato come segue: omesso esame del fatto storico costituito dall’archiviazione del procedimento sanzionatorio “Engeneering” da parte dell’USA, relativo a fatti concomitanti a quelli dedotti nel procedimento sanzionatorio “LZ”, basato sulle medesime risultanze di quest’ultimo, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza e dagli atti processuali, che ha carattere decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). A dire del ricorrente, anche detta circostanza, dibattuta tra le parti ed emergente dalle prove documentali prodotte nel corso del giudizio, avrebbe carattere decisivo, dimostrando che tra il ricorrente medesimo e PI PI vi fosse un mero rapporto di consulenza, tale da escludere la sussistenza della violazione per cui è causa, e ciò in senso diametralmente opposto rispetto alla linea difensiva assunta dalla Consob nel presente giudizio. Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, par. 2, MAR e dell’art. 187-septies, co. 4, TUF in materia di 23 abusi di mercato, nella parte in cui la sentenza pur ritenendo sussistente il rapporto di consulenza tra AC e PI qualifica la condotta come abuso mediante utilizzo dell’informazione privilegiata e non invece come raccomandazione o induzione all’investimento, sul presupposto erroneo che detto rapporto non rilevi sul piano della configurazione della raccomandazione essendo comunque compatibile con la tesi accusatoria (art. 360, comma. 1, n. 3 c.p.c.). In particolare, premesso che, a dire del ricorrente, si ritiene comunemente che la presenza di un rapporto consulenziale con intermediari autorizzati – quali banche o SIM – che si esplica attraverso il contatto con il promotore finanziario (oggi consulente abilitato) valga non soltanto ad escludere la responsabilità dei clienti che hanno investito a fronte della raccomandazione, ma a porli addirittura al riparo dalle stesse contestazioni degli addebiti in fase procedimentale, e rilevato altresì che tra il ricorrente e PI PI era in essere un rapporto di consulenza con rendicontazione periodica degli investimenti, la fattispecie avrebbe ben potuto essere ricondotta all’ipotesi di raccomandazione all’investimento. Per il caso di dubbio, la parte chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. In primo luogo, deve osservarsi che la nota di deposito della relazione USA concernente l’acquisto di azioni Engineering (cfr., doc. 10 del ricorrente) riporta la data del 30.07.2021, successiva al 14.07.2021, data di deliberazione della decisione indicata nella sentenza impugnata, e che, come eccepito da parte controricorrente, all’udienza tenutasi in data 08.07.2021, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, la parte aveva esibito soltanto un estratto della relazione, estratto del quale la Corte d’appello si era riservata di valutare l’ammissione unitamente al merito. 24 Pertanto, il deposito del documento, diverso da quello esibito in udienza, non è avvenuto ritualmente e la Corte di merito non ha potuto prenderlo in considerazione ai fini della decisione. Inoltre, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte d’appello, nel ritenere avvenuto il passaggio dell’informazione privilegiata da PI PI a CE AC, non ha affatto escluso che fra i due soggetti in questione intercorresse un rapporto di “consulenza” in virtù del quale il primo consigliava al secondo gli investimenti da effettuare, ma ha ritenuto che esso fosse compatibile con la sussistenza della violazione di cui all’art. 187-bis, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, accertata mediante un ragionamento inferenziale fondato su plurimi elementi, come innanzi si è visto. Ora, l’archiviazione da parte della Consob, oltre a riguardare una vicenda differente da quella in esame, è essa stessa frutto di un’attività valutativa concernente un insieme complesso di dati ed elementi, sicché non può assumere carattere decisivo con un giudizio di certezza, così come richiesto dalla disposizione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., potendo costituire, astrattamente e a tutto voler concedere, solo uno degli elementi liberamente valutabili ai fini della decisione. Per quanto concerne, poi, la pretesa rilevanza della qualifica professionale di PI PI ai fini di un diverso inquadramento giuridico della vicenda, si osserva quanto segue. Come già affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, fatti costitutivi della fattispecie per cui è causa sono: (a) il possesso dell'informazione privilegiata (da parte di chiunque); (b) la conoscenza o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell’informazione; (c) il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando l’informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altri dell’informazione privilegiata (al di fuori delle situazioni che legittimano tale comunicazione), oppure la raccomandazione o induzione 25 di altri al compimento di tali operazioni. Le condotte previste sub (c) sono descritte nel primo comma dell’art. 187-bis cit. (cfr., Cass. n. 32829/2023). È erroneo ritenere che la presenza di un rapporto consulenziale con intermediari autorizzati – quali banche o SIM – valga automaticamente ad escludere la responsabilità dei clienti che hanno investito a fronte della raccomandazione ovvero a porli al riparo dalle stesse contestazioni degli addebiti in fase procedimentale. Un tale risultato può anche, eventualmente, verificarsi in concreto, ma non costituisce conseguenza necessaria della circostanza di cui sopra. Pertanto, la questione non pone alcun problema di differenziazione delle fattispecie sotto il profilo giuridico, ma riguarda soltanto la ricostruzione dei fatti. Ne deriva ulteriormente che le circostanze esposte dal ricorrente (rapporto di consulenza informale tra il ricorrente stesso e PI PI, iscrizione di quest’ultimo all’albo, rendicontazione dell’attività svolta su fogli excel o estratti dalle pagine di home banking) non valgono ad escludere la sua responsabilità in ordine alla violazione a lui ascritta. 6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.600,00 per compensi, 26 oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026. Il Consigliere Estensore DA De IO La Presidente NA FA