Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18827
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., artt. 192, co. 2 e 533, co. 1 c.p.p., violazione del divieto di doppia presunzione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, affermando che non esiste un divieto di doppia presunzione e che la prova presuntiva è ammissibile anche nel diritto penale, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente valutato gli elementi indiziari, scartato l'ipotesi alternativa del ricorrente e che il suo ragionamento sia conforme ai principi di diritto.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, co. 2 Cost., dell’art. 48, §1 CDFUE, degli artt. 11 e 117, co. 1 Cost. e 52 CDFUE in relazione all’art. 6, §2 CEDU. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 533 e 193 c.p.p., nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. - violazione dei principi della presunzione di innocenza e dell’accertamento della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria

    La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, affermando che, sebbene le sanzioni abbiano natura punitiva, il principio di non colpevolezza trova attuazione nell'art. 6, comma 11 d.lgs. n. 150/2011 e che la prova presuntiva è ammessa anche in ambito penale. Ha ribadito che il criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non vieta l'uso di prove presuntive e che la valutazione del giudice di merito deve basarsi sulla probabilità ragionevole e sulla connessione degli accadimenti secondo regole di esperienza.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AC e PI in violazione del diritto al silenzio

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, premettendo che il ricorrente era stato avvertito del suo diritto di non rendere dichiarazioni autoaccusatorie. Ha inoltre sottolineato che il quadro indiziario non si esaurisce nelle dichiarazioni rese, ma comprende elementi oggettivi più pregnanti. Ha evidenziato che l'eliminazione delle dichiarazioni non invaliderebbe l'efficacia probatoria delle altre risultanze.

  • Rigettato
    Violazione dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, illegittimità del Regolamento sul procedimento sanzionatorio Consob e rigetto dell’escussione dell’unico teste chiave a discarico

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, affermando che l'art. 6 CEDU non impone un doppio grado di giurisdizione per sanzioni amministrative sostanzialmente penali, ma un ricorso a un giudice indipendente con piena giurisdizione. Ha chiarito che la garanzia del giusto processo può realizzarsi nella fase amministrativa o nel successivo controllo giurisdizionale pieno. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio e del principio di separazione delle funzioni, ritenendo che il giudice non sia obbligato ad ammettere ogni mezzo istruttorio richiesto e che la Corte d'appello abbia correttamente valutato la rilevanza dei fatti da provare.

  • Rigettato
    Omesso esame del fatto storico costituito dall’assenza di contatti telefonici tra PI e AC successivamente alla e-mail del 8/2/2016

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, precisando che la circostanza dedotta non costituisce un fatto storico emergente dagli atti, ma una mera tesi difensiva scartata dalla Corte d'appello sulla base di un ragionamento presuntivo fondato su molteplici dati oggettivi.

  • Rigettato
    Omesso esame del fatto storico costituito dall’archiviazione del procedimento sanzionatorio “Engeneering” da parte dell’USA

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la nota di deposito della relazione USA era successiva alla data di deliberazione della sentenza impugnata e che il documento depositato in udienza era solo un estratto. Ha inoltre precisato che l'archiviazione riguardava una vicenda differente ed era frutto di un'attività valutativa, non potendo assumere carattere decisivo con un giudizio di certezza.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, par. 2, MAR e dell’art. 187-septies, co. 4, TUF in materia di abusi di mercato

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, affermando che la Corte d'appello non ha escluso il rapporto di consulenza, ma lo ha ritenuto compatibile con la sussistenza della violazione accertata mediante ragionamento inferenziale. Ha chiarito che la presenza di un rapporto di consulenza non esclude automaticamente la responsabilità e che la questione riguarda la ricostruzione dei fatti, non la differenziazione giuridica delle fattispecie.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18827
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18827
    Data del deposito : 9 giugno 2026

    Testo completo