Sentenza 15 dicembre 1999
Massime • 2
Il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza ratifica un atto di polizia giudiziaria basato su risultanze di fatto idonee a far ritenere commesso il reato e prescinde pertanto dalla sussistenza di indizi di colpevolezza; non può pertanto essere contestata la convalida di un arresto eseguito per detenzione di sostanza stupefacente sul presupposto che si sarebbe dovuto ritenere il fatto penalmente indifferente perché non accompagnato da sicuri indici di illecito commercio, atteso che la legge vieta la detenzione di sostanza stupefacente anche quando tale detenzione risulti non qualificata, essendo depenalizzata solo quella condotta che abbia certo riferimento, e nella misura in cui abbia certo riferimento, all'uso personale.
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso ordinanza di custodia cautelare già revocata, allorché con lo stesso si deduca la destinazione all'uso personale dello stupefacente, atteso che l'interesse ad impugnare un provvedimento di custodia cautelare revocato sussiste solo ove la relativa decisione possa essere utile per fondare il diritto all'equa riparazione, e cioè ove si contesti la sussistenza delle condizioni generali o speciali previste dagli degli artt. 273 o 280 cod. proc. pen. per la applicabilità della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/1999, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco LISCIOTTO Presidente del 15/12/1999
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Vito SAVANO Consigliere N. 4763
3. Dott. Vincenzo ROMIS Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo SEPE Consigliere N.41187/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR NO nata in [...] il [...];
avverso le ordinanze di convalida del fermo e di (contestuale) applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera in data 29 luglio 1999. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udito la relazione fatto dal consigliere Mauro Dr. D. Losapio. Sentito il pubblico ministero, nella persona dell'avvocato generale dott. Leo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti impugnato.
Sentito il difensore della ricorrente, avv. Pannain, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte rileva.
1. Con provvedimento del 29 luglio 1999 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, in esito ed a conclusione di udienza in camera di consiglio, convalidò l'arresto in flagranza di reato operato dalla polizia giudiziaria nei riguardi dell'odierna ricorrente, sorpresa nella detenzione di sostanza stupefacente e, coevemente, su conforme richiesta del pubblico ministero, applicò la misura cautelare personale detentiva dell'arresto a domicilio, sempre in relazione a fattispecie inquadrata nell'ipotesi penale di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Successivamente detta misura è stata revocata.
2. Con il ricorso per cassazione NO AR, personalmente, denunzio la nullità sia dell'ordinanza di convalida che di quella, contestualmente assunto, di applicazione della misura di cautela personale, deducendo interesse alla declaratoria di nullità, pur in presenza della revoca dello misura.
A sostegno del ricorso evidenzia come nella fattispecie de qua mancavano gli elementi in fatto idonei ci giustificare sia l'arresto che l'applicazione della misura coercitivo, trattandosi, all'evidenza, di detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale, stante la modestia dei quantitativi di sostanza tossica reperito e sequestrata e la mancata indicazione di elementi inducenti a ritenere la sussistenza degli estremi di illecito traffico a fine di lucro.
Inoltre, entrambi i provvedimenti impugnati sarebbero afflitti da plurimi vizi di motivazione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione ad entrambi i provvedimenti impugnati.
È bene chiarire che, per come l'atto di impugnazione è strutturato, in esso debbono ravviarsi due diversi ricorsi per cassazione, essendo attaccati due diversi e distinti provvedimenti, seppure resi contestualmente e nello stesso atto: un primo, avverso il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 391 comma 4 c.p.p.; un secondo, avverso l'ordinanza di cautela personale coercitivo mediante ricorso diretto (per saltum) (art. 311 comma 2 c.p.p.). Ne segue che le ragioni di ricorso debbono essere esaminate in relazione aì due diversi provvedimenti e nei limiti per ciascuno consentiti dalla legge di rito.
4. Con riferimento all'ordinanza di convalida, deve evidenziarsi come i motivi di ricorso, essenzialmente strutturati sulla assunta carenza di elementi fondanti indizi di colpevolezza, risultano inammissibili in quanto, com'è giurisprudenza costante di questa Corte, l'impugnazione de qua non può essere articolata su assunto del genere, posto che la mancanza, o l'inidoneità, degli indizi concerne il sostegno razionale dell'ordinanza di cautela e non riguarda il provvedimento di convalida che, ratifica un otto di polizia giudiziaria basato su risultanze di fatto idonee, a far ritenere commesso il reato.
E, nel caso di specie, non è contestato che la ricorrente sia stata sorpreso nella detenzione di sostanza stupefacente. L'ulteriore assunto difensivo, secondo il quale la detenzione della sostanza tossica si sarebbe dovuto ritenere fatto penalmente indifferente perché non accompagnata da sicuri indici di illecito commercio, non tiene conto del fatto che la legge vieto la detenzione di sostanza stupefacente, anche quando essa detenzione risulti non qualificato, essendo depenalizzata solo quella condotta che abbia certo riferimento - e nella misura in cui abbia certo riferimento - all'uso personale (art. 75 predetto d.P.R. n. 309 del 1990). Ne segue che, avendo voluto la AR contestare non il fatto della sorpresa in flagranza nella detenzione di sostanza tossica, e, tanto meno, la regolarità e legittimità della procedura incidentale di convalida, ma l'esistenza di indizi di reato sotto il profilo sopra enucleato, il ricorso incorre sicuramente nella sanzione della inammissibilità, perché sostenuto da motivi diversi da quelli ammessi dalla legge di rito (art. 606 comma 3 c.p.p.).
5. Passando all'esame del ricorso nella parte in cui impugno - per saltum - l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare, ricordato, per come si è premesso, che la misura risulta revocata, deve evidenziarsene la inammissibilità dei motivi dedotti a sostegno.
Intanto, vanno espunti immediatamente tutti quei profili di ricorso che fanno riferimento ad assunti vizi di motivazione, essendo pacifico che il ricorso diretto per cassazione, ex art. 311 comma 2 c.p.p., può essere sostenuto solo da denunzio di violazione di legge.
Ma, nel caso in cui la misura di cautela sia stata revocata, l'impugnazione può essere valutata solo in relazione all'interesse del ricorrente a precostituirsi un titolo idoneo ad azionare il diritto soggettivo pubblico di attribuzione di una somma di danaro a titolo di equo indennizzo per l'ingiusta detenzione oggettiva, ex art. 314 comma 2 c.p.p.; cioè, precostituirsi quella "decisione irrevocabile" cui fa riferimento la ora richiamata disposizione di legge.
Tuttavia, è stato ripetutamente rilevato, quell'interesse può essere ritenuto sussistente solo quando l'impugnazione sia articolata sulla dedotta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 273 e, oppure o, 280 c.p.p., perché solo in relazione a tali violazioni la legge ammette l'indennizzabilità indipendentemente dal l'affermazione della responsabilità penale.
Questo significa che la deduzione in impugnazione deve riguardare la contestazione dell'esistenza delle condizioni generali di applicabilità della misura di cautela in genere (art. 273 c.p.p.) e, quando si tratti di misura coercitiva personale, delle condizioni specificate dall'art. 280 c.p.p. con riferimento alla tipologia di reato per il quale si procede.
6. Nel caso di specie nessuna delle due situazioni sussiste. Non la prima, perché la ricorrente non contesta di essere stato sorpresa nella flagranza della detenzione di sostanza stupefacente, ma argomenta l'esistenza di una causa di non punibilità o di esclusione del reato che deve essere accertata e la cui sussistenza potrebbe portare al proscioglimento della prevenuta con eventuale applicazione, ai fini dell'equo indennizzo, della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 314.
Non la seconda, perché il reato per il quale si procedeva (detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73 d.P.R. n. 309, sopra citato) rientra tra quelli per i quali l'art. 280 c.p.p. consente l'adozione di misura di cautela personale coercitiva.
7. Ne segue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniario, la somma di L. 1.000.000, quantificata in relazione alla condotto processuale.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna
la ricorrente a pagare le spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000