Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 23012
CASS
Sentenza 14 maggio 2009

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Massime1

Ha valore probatorio la conferma del testimone, nel corso della deposizione dibattimentale, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, con la precisazione in seguito a contestazione che le dichiarazioni allora rese erano frutto di un più vivido ricordo della vicenda.

Commentario1

  • 1Testimone smemorato, vale "se l'ho detto è vero" (Cass. 17089/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025

    Va riconosciuto valore probatorio alla conferma del testimone immemore di quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari nel corso della deposizione dibattimentale ed a seguito di contestazione. E ciò sia quando il teste rimandi al più vivido ricordo dei fatti in occasione delle informazioni rese in fase di indagini, sia quando si limiti all'affermazione che quanto in precedenza dichiarato risponda al vero, giacchè la risposta alla contestazione per difetto di ricordo veicola nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza. Quando il testimone manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni debbano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 23012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23012
Data del deposito : 14 maggio 2009

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