Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8512 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
05 42/02 M м R A I R E N I O S E N T I S L A U R E E P I : S T A M REPUEB O T A T S E O L L D O R C C I A . 1 A 1 T 0 A 1 E R . 8 S P 3 E - - 9 D 4 6 E L . L S 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 16732/99 0.23525 Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Cron. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rep. ADAMO Consigliere Ud.30/04/02 Dott. Mario GRAZIADEI Consigliere - Dott. Giulio ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: LI UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34 presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO VALENTINI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI PESARO & URBINO, QUESTURA DI PESARO URBINO;
- intimati avverso il provvedimento del Tribunale di PESARO, 2002 depositato il 29/06/98; 989 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 30/04/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con provvedimento del 29.6.1999 il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica rigettava il ricorso presentato da AR SE, cittadino albanese, avversO il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pesaro ed Urbino 11 giorno 8.6.1999. Rilevava al riguardo che non era risultata documentalmente provata in maniera idonea, come : richiede il D.P.C.M. 16.10.1998 n.249 ai fini della regolarizzazione della sua posizione, la sua presenza in Italia prima del 27.3.1998 con atti di e che al riguardo erano da data anteriore considerarsi quindi irrilevanti le tre dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà presentate dall'interessato. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione AR SE, deducendo due motivi di censura. Il Frefetto - al quale veniva rinnovata _a notifica presso la Prefettura d seguito dell'ordinanza di questa Corte pronunciata all'udienza dell'11.12.2001 in quanto precedentemente effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato sebbene 1'Avvocatura Hon 3 avesse assunto la difesa di detto organo -amministrativo avanti al giudice di merito non svolgeva alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso AR SE denuncia violazione degli artt. 3 lett. a) D.P.C.M. 16.10.1998; 3 Legge 241/90; 11 comma 3 Legge 6.3.1998 n.40 nonché difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all'art. 360 nn.1, 3 e 5 C.P.C.. Premesso che è stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato il provvedimento dell'8. 6.1999 con cui il Questore di Pesaro aveva respinto la richiesta di regolarizzazione perché non sarebbe risultata provata la sua presenza in Italia prima del 27.3.1998, sostiene che illegittimamente il Tribunale, nel provvedere sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione, si sia occupato del diverso problema della regolarizzazione della sua posizione che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza attendere l'esito di detto ricorso straordinario. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.P.C.; 3 D.P.C.M. 16.10.1998 in relazione 4 subordinatamonto. all'art. 360 m.3 C.P.C.. Lemonta, necessaria, nel che Tribunale abbia ritenuto procedimento di verifica dei requisiti per ottenere la regolarizzazione della sua posizione, la prova documentale con esclusione di ogni altro mezzo, in violazione del principio della disponibilità delle prove. Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica, sono infondate e l'impugnato decreto Va corretta ladeve essere confermato anche se ne motivazione. Il D.L.vo. 25.7.1998 n.286, riguardante la disciplina dell'immigrazione, prevede all'art. 13 comma 2 le ipotesi tassative che consentono l'espulsione, attribuendo la competenza al Prefetto ed affidando poi 11 controllo in ordine alla legittimità del relativo provvedimento al giudice ordinario, cui è demandato il compito di verificare se ne ricorrano le condizioni. Fra tali condizioni assume rilievo decisivo la mancanza del permesso di soggiorno, il cui rilascio è però affidato al Questore ed il cui rifiuto è soggetto a ricorso avanti al giudice amministrativo (artt. 5 e 6 comma 10). 5 T1 Tribunale però. 211 sollecitazion stesso ricorrente come risulta dalla parte espositiva del presente ricorso, ha ritenuto poter valutare anche la legittimità del rifiuto della richiesta di regolarizzazione presentata dall'interessato ai sensi del D.F.C.M. 16.10.1998 n.249, il cui esame è attribuito invece alla giurisdizione amministrativa in base alla normativa sopra richiamata ed in concreto adita con l'alternativo ricorso straordinario al Capo dello S Stato. Una tale indebita ingerenza, esercitata attraverso il giudizio espresso sulla legittimità del rifiuto alla regolarizzazione della sua posizione, non assume però rilievo decisivo, presupponendo tale giudizio necessariamente che sia risultata accertata la posizione irregolare di cui il Tribunale e la stessa parte hanno implicitamente preso atto e che, costituendo la ragione del era già sufficiente per decreto di espulsione, giustificare il rigetto dell'originario ricorso avanti al giudice di merito. Né il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa dell'esito del ricorso al Capo dello Stato avverso il rifiuto del decreto di 6 soggiorno, come invece si deduce, peraltro per la prima volta, in questa sede. regolarizzazione Configurando l'invocata una alla posizione sopravvenuta rispetto causa decreto diirregolare che ha dato luogo al espulsione, incombeva al ricorrente infatti l'onere di fornire la prova dell'avvenuto accertamento di tale regolarizzazione, con la conseguenza che la sua mancanza, proprio perché correlata ad una causa sopravvenuta, non può escludere la legittimità dell'atto di espulsione e delle ragioni poste sostegno e con l'ulteriore conseguenza che non ricorre in tal caso l'ipotesi invocata di sospensione necessaria, non estensibile ai casi in cui la definizione del giudizio ritenuto pregiudiziale riguardi l'accertamento di fatti successivi che potrebbero dar luogo ad una sanatoria della precedente posizione. In definitiva, legittimamente il ricorso avversO il provvedimento di espulsione è stato rigettato, avendo il Tribunale, sia pure implicitamente, accertato, senza alcuna contestazione della parte interessata, la mancanza del permesso di soggiorno, la cui sussistenza ne costituisce una condizione necessaria, mentre la 7 valutazione in ordine al rifiuto della richiesta di soggiorno, esulando dall'ambito di controllo del giudice ordinario c non involgendo direttamente il decreto di espulsione ma configurando solo una causa sopravvenuta, potrebbe essere considerata unicamente se la parte interessata ne provi il già avvenuto accertamento. Non sussistendo in tal caso infatti quel rapporto di pregiudizialità logico-giuridico da cui dipende la legittimità del decreto di espulsione, adottato per essersi il ricorrente trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto nel termine prescritto il permesso di soggiorno, ΠΟΠ ricorrono le condizioni per la sospensione del procedimento. Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Roma, 30.4.2002 Pollymis Il Presidente Il Consigliere est. Riume Фаливном Mgo CORTE QUESTA ONE Price _ Andrea Bianchi Deposits 8 ANCELLIERE il