Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5591
CASS
Sentenza 14 aprile 2001

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Posto che la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096, primo comma, cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam", e che la mancanza di tale requisito comporta la nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, in tale ipotesi trovano applicazione al rapporto di lavoro le norme in materia di licenziamento. Pertanto, ove il datore di lavoro non comunichi al lavoratore licenziato, nel termine di sette giorni, i motivi del licenziamento, lo stesso deve considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, rimanendo irrilevante la mancata richiesta da parte del lavoratore, nel termine di quindici giorni - termine al quale, in mancanza di una espressa previsione legislativa analoga a quella citata, non va riconosciuto carattere perentorio - , dei motivi del provvedimento.

Nel processo del lavoro, sono consentite, a norma dell'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., solo previa autorizzazione del giudice, ed in presenza di gravi motivi, quelle modifiche della domanda che integrino mera "emendatio libelli". ( Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto alla originaria domanda di declaratoria di nullità di un patto di assunzione in prova per genericità ed indeterminatezza dello stesso, costituisse "emendatio libelli" consentita la successiva, ulteriore deduzione, nella memoria difensiva autorizzata, a seguito delle circostanze emerse dall'interrogatorio libero, della nullità del patto stesso anche per mancanza della forma scritta richiesta "ad substantiam" all'atto dell'assunzione).

La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam", e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola orale mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5591
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5591
    Data del deposito : 14 aprile 2001

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