Sentenza 14 aprile 2001
Massime • 3
Posto che la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096, primo comma, cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam", e che la mancanza di tale requisito comporta la nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, in tale ipotesi trovano applicazione al rapporto di lavoro le norme in materia di licenziamento. Pertanto, ove il datore di lavoro non comunichi al lavoratore licenziato, nel termine di sette giorni, i motivi del licenziamento, lo stesso deve considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, rimanendo irrilevante la mancata richiesta da parte del lavoratore, nel termine di quindici giorni - termine al quale, in mancanza di una espressa previsione legislativa analoga a quella citata, non va riconosciuto carattere perentorio - , dei motivi del provvedimento.
Nel processo del lavoro, sono consentite, a norma dell'art. 420, comma primo, cod. proc. civ., solo previa autorizzazione del giudice, ed in presenza di gravi motivi, quelle modifiche della domanda che integrino mera "emendatio libelli". ( Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto alla originaria domanda di declaratoria di nullità di un patto di assunzione in prova per genericità ed indeterminatezza dello stesso, costituisse "emendatio libelli" consentita la successiva, ulteriore deduzione, nella memoria difensiva autorizzata, a seguito delle circostanze emerse dall'interrogatorio libero, della nullità del patto stesso anche per mancanza della forma scritta richiesta "ad substantiam" all'atto dell'assunzione).
La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam", e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola orale mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/04/2001, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPA IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.C.A. s.r.l. - Società Ceramica Adriatica, in persona del legale rappresentante, l'amministratore delegato, Caputo Gustavo Gagliani, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n.13 presso l'avv. Luca Spingardi, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Mandrelli del Foro di Macerata giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI RL, elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio n. 287, presso la dott. Maria Campolunghi, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Roberto Gaetani di Civitanova Marche;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 10 marzo/14 aprile 1999, n. 118, RGAC 43 del 1998, cron. 1853;
Udita nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Sabrina Bertini per delega avv. Bruno Mandrelli e Roberto Gaetani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10 marzo/14 aprile 1999, il Tribunale di Macerata rigettava l'appello proposto dalla s.r.l. S.C.A. Società Ceramica Adriatica avverso la decisione del locale PR del 15 gennaio/6 febbraio 1998, che aveva accolto la domanda proposta da RS GI, intesa ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento del 19 maggio 1997 (che giudicava illegittimo, per avere il lavoratore sottoscritto il patto di prova dopo l'assunzione e l'inizio dell'attività lavorativa).
Nel ricorso in appello, la società aveva dedotto un vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice: questi, infatti, si sarebbe pronunciato di ufficio su di una questione (appunto l'invalidità del patto di prova, sottoscritto tardivamente) mai sollevata dal ricorrente, ritenendola assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente.
Il Tribunale rilevava l'infondatezza del motivo di doglianza relativo al vizio di ultrapetizione, ricordando che tale vizio sussiste quando il giudice travalichi il limite delle domande e delle eccezioni delle parti, ovvero allorché sostituisca i fatti costitutivi della pretesa.
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di primo grado aveva emesso un provvedimento in tutto corrispondente a quello invocato dalla parte ricorrente, la cui domanda aveva per oggetto la declaratoria di invalidità del licenziamento con la conseguente reintegra del RS nel posto di lavoro. Tale dichiarazione - secondo il Tribunale - presupponeva, secondo la domanda del ricorrente, in via principale, che fosse dichiarata la nullità del patto di prova per genericità ed indeterminatezza dello stesso;
in via subordinata, l'inefficacia del licenziamento per tardività della comunicazione del motivo di recesso. In via ancor più subordinata, il ricorrente aveva richiesto che fosse accertata la contrarietà a buona fede del motivo di licenziamento tardivamente comunicato dalla società. I giudici di appello ritenevano invalido ed inefficace il licenziamento anche per la mancata specificazione delle mansioni nella lettera di assunzione. Gli stessi osservavano che l'assunzione del RS - sia sotto il primo che sotto il secondo profilo (mancata tempestiva sottoscrizione del patto di prova, mancata specificazione delle mansioni di assunzione) - si convertiva in assunzione definitiva, con conseguente applicabilità dell'art. 2 della legge 604 del 1966.
Poiché la società aveva comunicato il motivo del licenziamento oltre il termine di sette giorni dal ricevimento della specificazione del motivo, inviato dal RS, il licenziamento doveva in ogni caso considerarsi inefficace, con tutte le conseguenze già indicate dal PR.
Avverso tale decisione ricorre la società con un unico motivo. Resiste il RS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, complesso motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed insufficiente motivazione, nonché errore di diritto.
La ricorrente censura il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il PR nel dichiarare di ufficio la nullità del patto di prova, con la conseguente invalidità del licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova.
La ricorrente rileva che nel caso di specie non vi erano stati due documenti, ma un'unica lettera, contenente l'atto di assunzione ed il patto di prova. L'accordo era stato effettivamente sottoscritto dal RS dopo l'inizio del periodo di prova: su tale clausola comunque era intervenuto un regolare accordo verbale delle parti, le quali si erano riservate di sottoscrivere il documento nel momento in cui gli uffici avrebbero steso materialmente l'accordo già raggiunto. L'art. 2096 codice civile, del resto, osserva la società ricorrente, non prescrive affatto che la sottoscrizione del patto di prova avvenga contestualmente all'inizio della esecuzione del contratto. Lo stesso comportamento processuale del ricorrente (che non aveva sollevato tale questione nel ricorso introduttivo) costituiva conferma della effettiva volontà delle parti.
Inoltre, la ricorrente richiama quella giurisprudenza per la quale la eventuale mancanza della sottoscrizione può essere sostituita dalla inequivocabile manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, attraverso la produzione giudiziale di tale documento, con la volontà di trarne profitto. Nel caso di specie, lo stesso RS aveva utilizzato il contratto per l'instaurazione del giudizio senza sollevare la questione della nullità del patto per la non contestualità dello stesso con l'inizio del rapporto, così perfezionando l'incontro delle volontà, già manifestata verbalmente.
La ricorrente osserva che, eventualmente, il PR di Macerata avrebbe dovuto indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio ed alla cui stregua egli riteneva di dover risolvere la controversia, consentendo in tal modo alle stesse di avere consapevolezza del ruolo effettivo che i singoli fatti in discussione avrebbero rivestito ai fini della decisione.
In ogni caso, la ricorrente esclude qualsiasi violazione dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 604 del 1966, per effetto del ritardo nella comunicazione del motivo del licenziamento.
Poiché la richiesta di specificazione dei motivi era pervenuta alla società oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento, il datore di lavoro non era tenuto a specificarne i motivi (art. 2 della legge n. 604 del 1966). La ricorrente rileva l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel qualificare come del tutto generiche le mansioni descritte nella lettera di assunzione del RS. Questi, infatti, aveva già prestato la propria attività lavorativa nello stesso stabilimento di Potenza Picena, prima che subentrasse la nuova gestione della società e la sua assunzione - pertanto - si basava esclusivamente sulle mansioni già espletate e sulla conoscenza ed esperienza delle problematiche dell'azienda. Le mansioni concordate erano quelle della categoria di appartenenza (impiegato tecnico, con inquadramento A/1), con particolare riferimento alla preparazione degli smalti.
Da ultimo, la ricorrente rileva che il RS era soggetto a controllo da parte di un dirigente a lui superiore, ricordando, tuttavia, che il dirigente è escluso dalla tutela di cui alla legge n. 604 del 1966 (art. 10). La tutela prevista da tale legge non sarebbe applicabile al caso di specie.
Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto escludersi che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di ultrapetizione denunciato.
Come già ricordato nello svolgimento del processo, nel caso di specie, il PR - d'ufficio - ha rilevato la nullità della clausola contenente il patto di prova, perché sottoscritta dal lavoratore successivamente all'assunzione.
Occorre innanzitutto ricordare che la pronuncia del PR si pone in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. 24 agosto 1991 n. 9101) secondo il quale, la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 codice civile, per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma la cui mancanza comporta nullità assoluta dell'assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in assunzione definitiva - deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere soltanto la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell'esecuzione del contratto ma non anche la successiva documentazione della clausola orale mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nell'inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore. Poiché il ricorrente nel ricorso introduttivo aveva dedotto esclusivamente la nullità del patto di prova per indeterminatezza e genericità dello stesso (e non anche la circostanza della sottoscrizione della relativa clausola successivamente all'assunzione del RS) - secondo la ricorrente - il PR sarebbe comunque incorso nel vizio di ultrapetizione denunciato.
Un orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ritiene che i poteri del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un contratto (art. 1421 codice civile) vadano coordinati con il principio dispositivo e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguenza che ove sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto, la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio l'eventuale nullità dell'atto stesso in qualsiasi stato e grado del giudizio ed indipendentemente dall'attività assertiva delle parti.
Quando, invece, nel giudizio si discute dell'illegittimità dell'atto, non è consentito successivamente dedurre o rilevare d'ufficio una nullità basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o eccezione.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che il problema della ultrapetizione, non possa neppure porsi in concreto nel caso di specie, poiché il ricorrente venne specificamente autorizzato dal PR ad integrare la originaria domanda, a seguito delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società.
Si legge nella memoria autorizzata del RS, in data 16 dicembre 1997, dinnanzi al PR - a pagina 4 -:
"Dall'interrogatorio libero delle parti è però emerso un ulteriore profilo di nullità del patto di prova. Lo stesso, infatti, non sarebbe stato stipulato per iscritto all'atto dell'assunzione, essendo stato fatto firmare a RS da LI soltanto dopo un mese di lavoro, sia pure con data retroattiva...
Discende da quanto sopra che il punto di diritto debba ritenersi pacifico e che pertanto debba essere ritenuto illegittimo un licenziamento intimato senza tempestiva indicazione di giustificato motivo oggettivo, non potendo controparte accampare a proprio favore un illegittimo esercizio delle facoltà inerenti il patto di prova, risultando violata la legge n. 604 del 15 luglio 1966". Deve ritenersi che. su esplicita autorizzazione del primo giudice, abbia fatto ingresso nel processo un ampliamento dei fatti già acquisiti al processo, attraverso la emendatio libelli (sulla possibilità di implicita autorizzazione del giudice ad un ampliamento della domanda, cfr. Cass. 6 settembre 1990 n. 9207). Entrambe le parti hanno avuto facoltà di dedurre in ordine a tali fatti, che - pertanto - legittimamente sono entrati nel giudizio del PR (v. le memorie S.C.A. in data 11 e 18 dicembre 1997). Dalla nullità del patto di prova, discende - come esattamente hanno rilevato i giudici di appello - la conversione dell'assunzione con patto di prova in assunzione definitiva, con conseguente applicabilità delle norme, comuni e speciali, anche in tema di licenziamento, ai sensi della legge n. 604 del 1966. Non avendo la società convenuta comunicato nel termine di sette giorni i motivi del licenziamento, lo stesso deve considerarsi inefficace ai sensi dell'art. 2 comma terzo della legge n. 604 del 15 luglio 1966, non potendosi - per contro ed in mancanza di una specifica previsione legislativa (analoga a quella di cui al citato terzo comma dell'art. 2) - attribuire carattere perentorio al termine di quindici giorni riconosciuto al lavoratore per la richiesta dei motivi. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalla società ricorrente.
Il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Gaetani, secondo sua richiesta.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 38.000 oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato, da attribuirsi all'avv. Roberto Gaetani, secondo sua richiesta.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2001