Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2001, n. 8462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8462 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 Z / C.C. 66. 5 A 4 / . R 6 T N 2 A S I R B G P T 8462 0 1 E . K R D L L A U A E D D B B I I OM DEL ROPOL ITALIANO A S E R T N A T T E I 1 N S 3 R E I 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S A Oggetto E T N A SEZIONE TRIBUTARIA M Tributaria Prousso- Ricorso alla C.T. Cutube - Dist. Fransitory Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente - R.G.N. 18504/99 Cron. 19381 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Eugenio AMARI Ud. 10/11/00 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPRIMA D CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION CIVILE SENTENZA N. 66200 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
ER GI;
intimato avversO la decisione n. 2608/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 28/04/99; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1880 udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Mario -1- CICALA;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Marco PIVETTI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. GI RI chiedeva il rimborso della ritenuta di acconto operata dal datore di lavoro sulla erogazione detta "premio fedeltà" concessagli al compimento del 25° anno di servizio. Formatosi il silenzio rifiuto, ricorreva in giudizio, sostenendo la non imponibilità della stessa, in quanto "eccezionale e non ricorrente" ex art. 48 lett. f) TUIR. Otteneva ragione in primo grado e in appello (con pronuncia della Commissione Tributaria di 2° grado di Livorno n.651/1/95). L'ufficio tributario proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale che con decisione 28 aprile 1999 n.2608, dichiarava estinto il giudizio per mancata presentazione dell'istanza ex art. 75, 2° co. Dlgs 546/1992. La Amministrazione ricorre per cassazione deducendo due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il provvedimento collegiale 28 aprile 1999, n.2608, comportando definizione della controversia, ha contenuto sostanziale di sentenza ed è ricorribile per cassazione. Con il primo motivo la Amministrazione deduce m violazione dell'art. 75 II comma Dlgs 546/1992, come modificato per effetto della sentenza della Corte Cost.le 111/1998, osservando che il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale è del 1996 (la sentenza di secondo grado è del 1995), mentre il secondo comma dell'art. 75 cit. prescrive l'istanza di trattazione per le sole cause di terzo grado pendenti alla data di entrata in vigore del Dlgs 546 (15 gennaio 1993), ed il relativo termine semestrale è stato prorogato dall'art. 2 DL 477/1993, convertito in legge 55/1994, sino al 28 febbraio 1994. Il motivo è fondato, giacchè, in base alle disposizioni innanzi indicate, la data cui si deve fare riferimento per l'applicazione dell'onere di presentare la istanza di trattazione non collegata al giorno di insediamento delle commissioni (cui allude, invece, il 1° comma del citato art. 75). Quindi il primo motivo di ricorso merita accoglimento, restando assorbito il secondo, e la controversia deve essere rinviata a Wella Toscana Rella Commissione Tributaria, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata e rimette la controversia alla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 10 novembre 2000. E Il Presidente Il Relatore N Man Ca O I Z A S IL CANCELLIERE C1 Casano صد DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 GIU. 2001 IL CANCELLIERE Casa E N O I 6 8 Z 9 A 1 / R S 4 T / . S 6 I W 2 G . A E .R B I R .P . R L D L A A A L D T E . U D E B I T B A S I T N N A R E 1 E I S S T 3 R E 1 I E A . T N A M 5