Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10462 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
! Reg. Gen. N. 10220/99 UD. 09.05.2001 1 046 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPORO LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE - SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRON. 23080 Rep. 3537Пер. Dott. Franco PONTORIERI Presidente Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCETTINO Consigliere CANCELLERIA Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA DE34515 Sul ricorso n. 10220/99 proposto Oggetto: Nullità da delibera condominiale. HOTEL CASTIGLIERI s.r.l., in persona del legale rappre- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sentante p.t. Afra Zarattini, elettivamente domiciliata in Roma, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. Via Tirso n. 49, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Mezzaroppi, 3000 per diritti L. rappresentata e difesa dell'Avv. Renzo Menti come da procura || 01 AGO. 2001. IL CANCELLIERE a margine del ricorso. RICORRENTE ен
contro
AS FABIO, quale amministratore p.t. del Condomi- nio Castiglieri I°, elettivamente domiciliato in Roma, Via Muzio 798101 Clementi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Pizzi, rap- presentato e difeso dall' Avv. Gianni Lotto come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 758/98 del 04.06.1998 / 22.09.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.05.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vin- cenzo Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14.02.1996, la soc. Hotel Castiglieri s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto in- giuntivo n. 103/95 emesso dal Pretore di Vicenza - sede di- staccata di Valdagno per il pagamento della somma di £. 14.129.764, oltre interessi, a favore del Condominio Castiglieri 1° (in seguito solo Condominio) quale quota corrispondente al 46,97% della spesa di £. 31.230.689 sostenuta per opere di si- stemazione dell'impianto fognario condominiale. Assumeva l' opponente che la delibera assembleare del 23.10.1992 era af- fetta da nullità relativamente ai punti n. 3, 4 e 5, con i quali si era deciso la sistemazione dell'impianto fognario, la ripartizio- ne della relativa spesa e l'attribuzione a suo carico della quota del 46,97% superiore a quella millesimale di proprietà (209), 2 perché approvata senza la maggioranza stabilita dall'art. 1136, 2° comma, c.c.. Chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto de- creto ingiuntivo. Costituitosi il Condominio deduceva pregiudizialmente la decadenza dell'azione per l'impugnazione della delibera con- dominiale;
e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione. All'esito dell'istruttoria, il Pretore, previa declaratoria di nullità della suddetta delibera assembleare del 23.10.1992, nella parte impugnata, revocava l'opposto decreto ingiuntivo, compensando tra le parti le spese del giudizio. Con sentenza n. 758/98 del 04.06.1998 / 22.09.1998, il Tribunale di Vicenza, in accoglimento dell'appello del Condo- minio e in riforma della decisione del Pretore, rigettava la pro- posta opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condan- nava l'Hotel Castiglieri al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava il Tribunale che la delibera assembleare del 23.10.1992 non aveva modificato i criteri di ripartizione delle spese fra i condomini o la tabella millesimale, ma aveva effet- tuato la ripartizione della sola spesa per l'impianto fognario, ponendo a carico dell'Hotel Castiglieri la quota del 46,97%, se- condo criteri diversi dai millesimi di proprietà ma corrispon- denti a quelli di ripartizione delle spese relative agli impianti di autoclave e depuratore. Ciò comportava che la delibera doveva 3 considerarsi non nulla, come ritenuto dal Pretore, ma soltanto annullabile, e la relativa impugnazione andava proposta, a pena di decadenza, ex art. 1137 c.c., entro trenta giorni dalla sua approvazione, avvenuta alla presenza del rappresentante dell'Hotel Castiglieri. L'inosservanza di tale termine rendeva l' impugnazione tardiva, per cui andava riconosciuto il credito monitorio del Condominio fondato su detta delibera assem- bleare. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. Hotel Castiglieri s.r.l. in base a due motivi, ai quali Fa- bio Fioraso, amministratore del Condominio, ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 1136, 4° comma c.c., in riferimento al disposto del 2° comma del medesimo articolo, la ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe riformato la sentenza del Pretore senza considerare che tra i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo era stata dedotta anche la nullità della delibera assembleare del 23.10. 1992 nella parte (di cui ai punti 3,4,5) concernente il rifaci- mento dell'impianto fognario, perché, trattandosi di riparazio- ne straordinaria di notevole entità, occorreva un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli interventi e al- 4 meno la metà del valore dell'edificio (e non i 429 millesimi). Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare tale nullità.
1.1. Il motivo è inammissibile perché nel giudizio di legitti- mità non sono deducibili questioni nuove che introducano te- mi diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito, quando essi suppongono o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatti preclusi alla Corte di Cassazione. E' del tutto nuova la questione, secondo cui l'opera di rifa- cimento dell' impianto fognario esterno costituirebbe ripara- zione straordinaria di notevole entità, ex art. 1136, 4° comma, c.c., che sarebbe stata approvata senza la maggioranza stabi- lità dal 2° comma dello art. 1136 c.c.. Della questione, invero, non si occupa la sentenza impu- gnata la quale ha affrontato la diversa problematica della nul- lità o annullabilità della delibera in ordine al criterio di riparti- zione della spesa di rifacimento dell'impianto fognario, rite- nendo quindi che la decisione di rifacimento di tale impianto era stata validamente presa. Per la verità nel ricorso la ricorrente soc. Hotel Castiglieri assume che aveva dedotto, in primo grado, dinanzi al Pretore, 呀 la nullità (assoluta) della delibera del 23.10.1992 relativa- mente ai punti 3,4,5, per aver l'assemblea, senza la prescritta maggioranza di cui al 2° comma dell'art. 1136 c.c. (maggioran- za degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore 5 dell'edificio), deciso l'esecuzione di rifacimento dell'impianto fognario esterno, da annoverare tra le opere “di riparazioni straordinarie di notevole entità" di cui al 4° comma dell'art. 1136 c.c.. Dimentica, però, la ricorrente che a seguito dell'appello del Condominio, il quale si era lamentato per aver il Pretore di- chiarato la nullità della suddetta delibera del 23.10.1992 in ordine al criterio di attribuzione all'Hotel Castiglieri di una quota superiore a quella millesimale per la ripartizione della spesa di sistemazione dell'impianto fognario - non ha ripropo- sto davanti al Tribunale tale questione (approvazione di una riparazione straordinaria di notevole entità senza la prescritta maggioranza) né si è doluta dell'omessa pronuancia del Preto- re sul punto. Sicché la questione, che richiederebbe nuovi ac- certamenti di fatto, relativi all'entità delle riparazioni all' im- pianto fognario, preclusi a questa Corte, è rimasta completa- mente estranea al giudizio di gravame e mai portata alla co- gnizione dei giudici d'appello, che al riguardo nessuna inda- gine hanno potuto svolgere. E' principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per cassa- zione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere del giudizio 6 di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle ri- chieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n.5442; 18.5.1994 n.4857).
2. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 1123, 1° comma, c.c., la ricorrente deduce che tale articolo stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni, delibe- rate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in mi- sura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salva diversa convenzione. In mancanza di simile convenzione, la delibera assembleare che modifichi tali criteri, è inefficace, nei confronti del condomino dissidente, per nullità radicale dedu- cibile senza limiti di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi entro 30 giorni ai sensi dell'art. 1137, 2° e 3° comma, c.c.
2.1. Il motivo è infondato. La decisione impugnata si è ispirata all'interpretazione dei giudici di legittimità che hanno costantemente ribadito il prin- cipio, al quale si intende dare continuità, che, riguardo alle delibere dell'assemblea di condominio aventi ad oggetto la ri- partizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c. ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso 7 unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 n. 2 e 3 c.c., vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che soltanto queste ultime, ove adottate in violazione dei crite- ri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa im- pugnazione va proposta nel termine di decadenza, di trenta giorni previsto dall'art. 1137, ult. comma, c.c. (Cass.
9.2.1995 n. 1455; 1.2. 1993 n. 1213; 5.8.1988 n. 4851) Nel caso specifico, la sentenza impugnata, dopo aver preci- sato che la delibera assembleare del 23.10.1992 non aveva modificato i criteri di ripartizione delle spese fra condomini o la tabella millesimale, ma aveva effettuato la ripartizione delle spese comuni per la riparazione dell'impianto fognario secon- do criteri diversi da quelli dei millesimi di proprietà, applican- do analogicamente quelli relativi agli impianti di autoclave e depuratore in considerazione del diverso uso da parte dell' Hotel Castiglieri, correttamente ha ritenuto che tale delibera, relativa alla ripartizione in concreto delle spese, ove assunta in violazione dei criteri già stabiliti, era annullabile (e non nulla) M e come tale impugnabile nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137, ultimo comma, c.c.. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del pre- sente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. 8
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive £ 267400 , oltre £.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 9 maggio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Frommer doudous Antano Solifante IL CANCELLIERE C1 Paplo Talarico Telesco DEPOSITATO IN CANCELLERIA ORF 250.000 Roma 1AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 455760900 Lalatico TOT310000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 MAG, 2003 Registrato in Serie 4. an20455 versate €. 160,10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Crazia FPPO) Il Responsabile Servizi A udiziari (Dr. M. RACCHINI) 29 1 3 0.05 9