Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12043 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12043/2026 Roma, li, 30/03/2026
Composta da
AL DO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AN CALAFIORE UG NI
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 87/2026 UP 21/01/2026
R.G.N. 37014/2025
LL LO
SC GI ND ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
TO AN NI nato a [...][...]
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Salerno Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della stessa sede del 26 gennaio 2024, che aveva ritenuto TO AN NI responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti di tipo cocaina, con causazione di incidente con feriti (art. 186, comma 2, lett. b) e 2 bis d.lgs. n. 285/1992 (capo A); art. 187, commi 1 e 1 bis d.lgs. n. 285/1992 (capo B) e lo aveva condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000 di ammenda, con sospensione condizionale della stessa e della patente di guida per la durata di mesi
sei.
2. In particolare, respinto il motivo d'appello relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.pen. e quello teso alla esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, cod. strada, la Corte d'appello ha accolto il motivo d'impugnazione relativo
518b490b1734fc8- Firmato Da: AL DO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: AN CALAFIORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
all'aspetto dosimetrico della pena, perché, in effetti, le riconosciute attenuanti generiche non erano state poste in bilanciamento con l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis cod. strada, anche se non era neanche stato operato l'aumento per la continuazione ex art. 81 cpv cod.pen.
3. Ciò premesso, la sentenza impugnata, richiamati i poteri del giudice d'appello di piena cognizione e valutazione del fatto e il principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, ha integrato la motivazione della sentenza del Tribunale specificando il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità. Dunque, ritenuto più grave il reato di cui al capo B) e considerate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha stimato equa la pena di mesi otto di arresto ed euro 2000 di ammenda, così determinata: pena base (sterilizzata l'aggravante contestata dalle riconosciute attenuanti generiche, ritenute equivalenti) mesi sette di arresto ed euro 1500 di ammenda, aumentata ex art. 81 cpv cod.pen. di mesi uno di arresto ed euro 500 di ammenda.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, AN NI TO, sulla base dei seguenti motivi, riassunti come segue ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: Con il primo motivo, si deduce vizio di mancata, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe fornito una motivazione meramente assertiva nel ritenere grave la condotta realizzata dall'imputato, senza valorizzare che lo stesso, pur in presenza di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, non aveva provocato danni a persone o cose e l'incidente si era limitato alla fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata senza ulteriori conseguenze. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge in ordine alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, cod.pen. Ad avviso del ricorrente la pronuncia non avrebbe proceduto ad una adeguata verifica del nesso causale tra lo stato di ebbrezza dell'imputato e la verificazione del sinistro, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Allo scopo, non sarebbe sufficiente l'affermazione della contemporanea presenza dello stato di ebbrezza e dell'incidente stradale, dovendo quest'ultimo dipendere causalmente dal primo. - Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, sotto il profilo della violazione del divieto di reformatio in pejus. La Corte d'appello, pur accogliendo il rilievo dell'imputato relativo al mancato bilanciamento delle riconosciute attenuanti generiche, aveva rilevato che il Tribunale non aveva applicato l'aumento per la continuazione con la contravvenzione di cui all'art. 187 cod. strada e, in considerazione di ciò, aveva
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8-Firmato Da: AL DO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: AN CALAFIORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047
individuato nel reato di cui al capo B) dell'imputazione il reato più grave e ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante- aveva stimato la pena definitiva in mesi 8 di arresto ed euro 2000 di ammenda (pena base mesi sette di arresto ed euro 1500 di ammenda, aumentata per la continuazione a mesi otto di arresto ed euro 2000 di ammenda). La violazione del divieto di reformatio in pejus consisterebbe nell'aver considerato l'aumento per la continuazione in difetto di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
5. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va complessivamente rigettato.
2. Quanto al primo motivo, va rilevata la sua manifesta infondatezza. La sentenza impugnata ha negato che ricorressero i presupposti per sussumere il fatto di reato nell'ambito applicativo dell'art. 131 bis cod.pen., invocato dall'imputato in ragione dello stato di depressione in cui lo stesso si era trovato a seguito della morte della madre. Il diniego è stato motivato considerando, a valle del necessario giudizio sulle complessive peculiarità della fattispecie concreta valide ai fini dell'art. 133 cod.pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza dalla stessa desumibile, entità del danno o del pericolo), che l'imputato, in assenza della patente di guida, si era posto alla guida della propria autovettura (priva di assicurazione per la responsabilità civile, gravato da sequestro amministrativo e privo di revisione) in uno stato di alterazione psicofisica correlato al consumo di alcool e sostanze stupefacente di tipo cocaina, generando un contesto significativamente pericoloso per la incolumità degli utenti della strada, dello stesso conducente e, soprattutto, per la incolumità dei soggetti trasportati e cioè della moglie e del nascituro portato in grembo, oltre che della figlioletta di tre anni. La presenza di tali soggetti particolarmente vulnerabili rendeva la condotta incompatibile con l'ipotesi della particolare tenuità richiesta dall'art 131 bis cod.pen.
3. L'assunto, oltre che congruamente e logicamente motivato, risponde alla consolidata interpretazione resa dalla Corte di legittimità quanto ai presupposti applicativi richiesti dall'art. 121 bis cod.pen.
4. Come rilevato da Sez. U, 25/02/2016, n.13681, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che postula una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità
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dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.
5. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno fatto riferimento, come richiesto dal testo dell'art. 131 bis cod.pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art. 133, comma 1, cod. pen. pone in rilievo oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta;
ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. All'interno poi di ogni indicatore il giudice è quindi chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto conseguendone che il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131bis cod. pen., nella
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parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647).
6. Con particolare riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che la causa di non punibilità in quanto configurabile in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione a tale fattispecie, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. Ciò anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi sia una fattispecie che integri un illecito amministrativo;
dovendosi altresì ritenere che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065).
7. Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale è in linea con i già menzionati principi, atteso che ha motivato il diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. facendo leva su diversi elementi di segno negativo (guida senza patente di mezzo privo di assicurazione e revisione, in stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcol e sostanza stupefacente, trasportando la moglie in stato di gravidanza e la figlia di tre anni) e valutando recessivi tutti gli altri elementi di segno positivo, quali lo stato di depressione dipendente dalla morte della madre e le modalità e le circostanze del fatto.
8. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in ragione della sua manifesta infondatezza.
9. L'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, cod. strada, è stata correttamente ritenuta dalla Corte territoriale, in quanto, dall'accertamento dei fatti, condotto in maniera conforme dai giudici di primo e secondo grado e qui neanche posto in discussione, è emerso che l'imputato, in stato di alterazione psicofisica per avere assunto sostanze alcoliche oltre il limite consentito e sostanza stupefacente di tipo cocaina, si era posto alla guida, pur essendo privo di patente, della propria autovettura non soggetta a revisione e priva di assicurazione r.c.a. A causa di tale stato psicofisico, l'imputato, mentre percorreva la strada statale 91 direzione Eboli, andava a impattare contro una autovettura, posteggiata sul lato destro della carreggiata nella medesima direzione di marcia. La vaga allusione alla possibile percezione della presenza di eventi imprevisti, quale il passaggio di un gatto, era rimasta confinata nel campo delle mere possibili spiegazioni della relazione causale tra condotta ed evento, che, invece, mostrava di radicarsi proprio
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nella perdita di lucidità del conducente in stato alterato per l'assunzione combinata di alcol e droga.
10.
Da ciò consegue che la Corte d'appello ha congruamente dato conto della sussistenza del rapporto di causalità tra l'incidente e lo stato di alterazione in cui si era trovato l'imputato, soddisfacendo le condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo (sez.4, n.5991 del 24/10/2017, Fabris, Rv.271557-01), circostanza questa adeguatamente valutata e riconosciuta dai giudici di merito in ragione del grado di ebbrezza alcolica accertato e delle circostanze che avevano dato luogo al sinistro.
11.
12.
È, infine, infondato il terzo motivo. Va ricordato che, in tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità. (Fattispecie in cui il primo giudice non aveva esplicitato la pena base e l'entità della diminuzione su di essa operata per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). (Sez. 3, n. 9695 del 09/01/2024, Rv. 286029-01) 13. Nel caso di specie, il Tribunale, seppur non esplicitando i singoli passaggi dell'iter motivazionale relativo al calcolo della pena, aveva operato il bilanciamento nel senso dell'equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, ed aveva anche considerato l'aumento per la continuazione tra i due reati contestati ai capi A) e B). Ciò lo si arguisce dall'entità della pena applicata dal Tribunale, che ha, correttamente, considerato più grave il reato sub B) dell'imputazione e cioè l'art. 187, commi 1 e 1 bis, cod. strada, che prevede la pena dell'arresto da un anno a due anni e dell'ammenda da tremila a seimila euro. 14. Il Tribunale è partito dalla pena base pari al minimo (anni uno ed euro tremila di ammenda), poi, sterilizzata l'aggravante di cui al comma 1 bis cod. strada ritenuta l'equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, la pena è stata riportata a quella prevista dall'art. 187, comma 1, cod.pen. pari, nel minimo, a mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, a sua volta aumentata,
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in applicazione dell'art. 81 cpv. cod.pen. a mesi otto di arresto ed euro duemila di
ammenda.
15.
Dunque, l'aumento per la continuazione non è stato introdotto dalla Corte d'appello, in violazione del divieto di reformatio in peius, essendosi la Corte d'appello, nonostante l'affermato accoglimento del rilievo relativo al mancato bilanciamento tra le circostanze, limitata ad esplicitare i passaggi motivazionali trascurati dal Tribunale, confermando l'entità della pena applicata dal medesimo giudice.
16.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato alle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 21/01/2026
Il Consigliere estensore AN CALAFIORE
Il Presidente AL DO
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: AL DO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: AN CALAFIORE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 9338965e0483047