Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
In tema di pensionamento anticipato del personale del settore del trasporto pubblico, i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia (anzianità contributiva maturata nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, o età anagrafica, tali da consentire, con una maggiorazione non superiore a sette anni di anzianità contributiva, la maturazione del diritto a pensione) devono sussistere, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 501/1995 conv. in legge n. 11/1996, alla data del 31 dicembre 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FI DO, AN UE, LL AR, RI VA, OL ST, BA IO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VALERIA PANZONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA TRASPORTI AREA FIORENTINA A.T.A.F., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 332, lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA PINTO VITTORIO BECHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TADRIS, VINCENZO MORIELLI, LUIGI CANTARINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
nonché contro
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, MINISTERO DEL LAVORO, MINISTERO DEL TESORO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 152/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 28/04/99 - R.G.N. 141/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PANZONE;
udito l'Avvocato BECHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi al Pretore di Firenze, successivamente riuniti, LD FI, UE RR, MA AN, VA LO, ST LI e SE OL, nonché alcuni altri lavoratori, premesso di essere tutti dipendenti dell'ATAF - Azienda Trasporti Area Fiorentina, interessati al piano di pensionamento anticipato previsto dalla legge n. 11/1996, facevano presente di non avere presentato, ad eccezione del LI, la domanda relativa alla loro immissione nel piano predetto, in quanto illegittimamente fuorviati dalla interpretazione data dall'AT al disposto normativo dell'art. 4 della legge predetta (rectius, del d.l. n.501/1995, convertito dalla legge citata). L'azienda, infatti, aveva interpretato questa norma nel senso che i benefici da essa previsti potevano applicarsi solo al personale che, alla data del 31.12.1994, fosse in possesso dell'anzianità anagrafica o contributiva che, maggiorata di sette anni, consentisse all'interessato di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità. Secondo i ricorrenti tale interpretazione non era esatta, dovendosi ritenere che i requisiti indicati dovevano essere presenti non al 31.12.1994, ma alle successive date nelle quali erano stati programmati gli esoneri.
Chiedevano, pertanto, che il giudice ordinasse all'AT di disporre il loro anticipato collocamento in quiescenza e all'NP, nonché ai convenuti Ministeri dei Trasporti e del Lavoro, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari. In subordine chiedevano che fosse accertata la responsabilità dell'AT per l'erronea applicazione dell'art. 4 citato, con la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per il mancato pensionamento. Resistevano alle domande l'AT e l'NP, mentre restavano contumaci gli indicati Ministeri, nonché il Ministero del Tesoro, nei cui confronti il Pretore aveva disposto l'integrazione del contraddittorio.
Il Pretore rigettava le domande, ritenendo che esse fossero basate su un'errata l'interpretazione dell'art. 4 e che la norma, correttamente interpretata in base al suo tenore letterale, comportasse la non fondatezza delle domande.
A seguito di appello dei lavoratori sopra indicati, cui resistevano l'AT e l'NP, il Tribunale di Firenze confermava la sentenza di primo grado. Osservava che il tenore letterale della disposizione in discussione evidenziava univocamente che la maggiorazione di sette anni, ai fini del pensionamento anticipato, era prevista a favore solo dei soggetti che al 31.12.1994 fossero in possesso di un'anzianità contributiva che, sommata alla maggiorazione concessa, consentisse loro di raggiungere i requisiti di legge per ottenere la pensione di anzianità, ovvero avessero un'età anagrafica che, analogamente sommata alla predetta maggiorazione, consentisse loro di raggiungere l'età per ottenere la pensione di vecchiaia. Gli appellanti propongono ora ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L'AT resiste con controricorso. L'NP ha depositato procura speciale, senza tuttavia partecipare alla discussione orale. I Ministeri intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 4 l. 5 gennaio 1996 n. 11 (recte: art. 4 d.l. 25 novembre 1995 n. 501,
convertito con modificazioni dalla legge indicata) e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ.
Lamentano la violazione del criterio di interpretazione letterale della legge, osservando al riguardo che dall'art. 4 cit. risulta che ai dipendenti in servizio alla data del 31.12.1994 è concessa, ai fini del conseguimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, una maggiorazione contributiva figurativa, di anzianità o di età, fino al massimo di sette anni, ma non anche che tali requisiti devono risultare presenti alla data del 31.12.1994. Deve ritenersi quindi che gli stessi potessero intervenire anche successivamente, fino al momento del programmato esodo;
confermano quest'ultima interpretazione la circostanza che il termine del 31.12.1994 è riferito espressamente alla sola anzianità di contribuzione nel Fondo, e non anche all'anzianità anagrafica, sì da potersi ritenere che essa rilevi solo quale momento temporale di riferimento, per una comparazione delle anzianità di contribuzione ai fini della graduazione dell'ordine degli esoneri nel triennio;
e altresì la circostanza che nell'ultima parte del 1^ comma dell'art. 4 è precisato che la maggiorazione concessa non può in ogni caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del conseguimento del requisito dell'età pensionabile.
Sotto il profilo della ratio legis, i ricorrenti sostengono che, essendo scopo della legge lo sfoltimento degli organici aziendali, è logico che, ai fini dell'attuazione dell'esodo anticipato dei dipendenti, sia utilizzabile anche l'anzianità maturata nel triennio di attuazione del piano, fino alla data del programmato esodo dal servizio. D'altra parte la contraria interpretazione comporterebbe che di fatto non sarebbe mai utilizzato pienamente il beneficio di sette anni di anzianità aggiuntiva concesso dalla legge, considerati i tempi minimi di attuazione della procedura prevista dalla legge. Secondo i ricorrenti, ove si ritenesse equivoca la norma in questione ci si dovrebbe attenere, in via di interpretazione analogica, alle previsione dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270, che, in occasione di un precedente esodo anticipato dei dipendenti delle aziende concessionarie di servizi di pubblico trasporto, chiariva che il perfezionamento dei requisiti minimi di contribuzione effettiva previsti dalla medesima disposizione doveva computarsi alla data dell'esonero dal servizio.
Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, in rubrica, vizi di motivazione "circa aspetti decisivi della controversia interpretativa", in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. In realtà anche con tale motivo vengono sviluppate doglianze circa il procedimento interpretativo seguito dal Tribunale e quindi censure di violazione di legge. In particolare, i ricorrenti ripropongono l'argomento secondo cui, se non sì valorizza, ai fini dell'ammissione al prepensionamento, l'anzianità maturata fino alla data del collocamento a riposo, il beneficio dell'anzianità figurativa potrebbe trovare attuazione solo fino a un massimo di sei anni, e quello secondo cui la rilevanza attribuita dall'ultimo periodo del primo comma del cit. art. 4 all'età anagrafica del momento del pensionamento sottintende l'utilità dell'anzianità maturata dopo il 31.12.1994 nelle more di attuazione del piano. Osservano, poi, che la legge è stata interpretata e applicata dalla azienda, nel senso che l'anzianità contributiva necessaria per l'ammissione al prepensionamento è comprensiva delle ricongiunzioni di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali, ancorché in corso di attuazione: deve quindi ritenersi illogico non considerare utili agli stessi fini i periodi contributivi effettivi maturati presso il Fondo speciale presso cui i lavoratori autoferrotranviari sono iscritti nelle more del piano, fino alla data di effettivo esonero dal servizio.
Il ricorso è infondato.
L'art. 4, primo comma, del d.l. n. 501/1995, convertito con modificazioni dalla l. n. 11/1996, recita: "Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda." Il successivo secondo comma prevede la presentazione delle domande da parte dei lavoratori "in possesso dei requisiti di cui al comma 1^". È agevole rilevare che, nonostante il tenore sotto qualche aspetto involuto del trascritto comma 1, le disposizioni citate, nel delineare i requisiti da prendere in considerazione ai fini della redazione dei programmi di pensionamento anticipato e contemporaneamente per l'ammissione dei lavoratori agli stessi, fanno un chiaro riferimento all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1994 e a una maggiorazione della stessa in misura non superiore a sette anni, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
Degli argomenti addotti dai ricorrenti in senso contrario a quanto risulta dal tenore letterale della disposizione, appare astrattamente di qualche rilievo quello basato sull'osservazione che, secondo la relativa interpretazione, nessuno dei dipendenti può pervenire, in concreto, alla piena fruizione della maggiorazione di setti anni di anzianità contributiva, considerati i tempi per l'attuazione del procedimento di formulazione dei piani di pensionamento anticipato e di approvazione ministeriale, derivanti dalle norme al riguardo dettate dai commi successivi al primo (disposizioni in cui le date risultano declinate al passato rispetto alla data di emanazione del decreto n. 501/1995, poiché si è verificata una reiterazione di decreti legge, fino all'emanazione di quello poi convertito in legge). Rispetto a tale rilievo, cui si collegano anche le argomentazioni dei ricorrenti basate sulla finalità della legge di consentire lo sfoltimento degli organici, deve osservarsi, però, che la mancata valorizzazione da parte dell'art. 4, ai fini dell'ammissione al prepensionamento, dell'anzianità effettiva maturabile fino alla data prevista per l'effettiva risoluzione del rapporto può trovare un'adeguata spiegazione, oltre che nella discrezionalità di cui fruisce il legislatore, nel rispetto dei principi generali di livello costituzionale, nel predisporre normative particolari ed eccezionali quali quelle sul prepensionamento, anche nel rilievo che la soluzione normativa concretamente prescelta rendeva più semplice la redazione da parte delle aziende dei piani di prepensionamento e, soprattutto, consentiva alle stesse una ben maggiore discrezionalità nella determinazione dello scaglionamento nel tempo dei pensionamenti anticipati.
La circostanza che, nel riferimento alternativo all'età anagrafica, richiesto dalla previsione di un'agevolazione anche del pensionamento di vecchiaia, non sia ripetuto espressamente il riferimento temporale alla data del 31.12.1994 non appare significativo, stante l'unitarietà formale della disposizione, l'unitarietà della sua funzione e la circostanza che, in realtà, anche in riferimento al pensionamento di vecchiaia deve essere verificato il possesso dell'anzianità contributiva per lo stesso richiesto dalla normativa previdenziale, onde la disposizione sull'anzianità contributiva al 31.12.1994 deve ritenersi applicabile, per quanto di ragione, anche al pensionamento di vecchiaia. D'altra parte, l'ultima parte del primo comma, che fa riferimento alla data di effettiva risoluzione del rapporto ai fini della verifica che il beneficio non sia concretamente attribuito in misura superiore a quella necessaria per conseguire il pensionamento di vecchiaia, più che contraddire, conferma la distinzione tra le valutazioni da compiere ai fini dell'ammissione nel piano di prepensionamento e quelle da compiere, al momento dell'effettiva risoluzione del rapporto, al fine di determinare la concreta entità della fruizione delle maggiorazioni previste dalla legge.
È appena il caso, poi, di rilevare che la previsione, nell'ambito della normativa disciplinante un altro programma di pensionamenti anticipati, della rilevanza anche dell'anzianità contributiva maturata nel corso dell'arco di tempo interessato dal programma stesso non può assumere rilevanza nel caso in esame. Mancano certo i presupposti di un'applicazione analogica della disposizione invocata, poiché non è ravvisabile una lacuna normativa e, d'altra parte, le normative sui prepensionamenti hanno carattere eccezionale. Inoltre la presenza nell'art. 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270 di una espressa e chiara disposizione diretta alla valorizzazione dell'anzianità maturanda - nell'ambito peraltro di programmi della durata quinquennale volti all'allontanamento coattivo di personale inidoneo sottoutilizzato - conferma semmai la necessità di attribuire il giusto rilievo al diverso tenore della normativa ora in esame.
Priva di particolare rilevanza appare infine la disposizione relativa alla valorizzazione dei periodi di contribuzione presso altri fondi pensionistici, ai fini della (sola) maturazione del diritto al pensionamento anticipato (art. 4, comma 3). Di nessun rilievo ai fini in esame è, poi, il computo da parte dell'azienda e dell'NP di ricongiunzioni contributive cui i dipendenti avevano diritto. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In base al criterio della soccombenza i ricorrenti devono essere condannati a rimborsare le spese di questo giudizio alla Azienda controricorrente. Nulla per le spese quanto a tutti gli altrì intimati, che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare le spese del giudizio alla Azienda controricorrente, liquidate in Euro 23,24 oltre Euro cinquemila per onorari;
nulla per le spese quanto agli altri intimati.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002