Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7131
CASS
Sentenza 25 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore l'obbligo della costruzione e della conservazione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo.

Commentario1

  • 1Chi deve riparare un muro divisorio?
    Consulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7131
Data del deposito : 25 maggio 2001

Testo completo