Sentenza 25 maggio 2001
Massime • 1
La fattispecie prevista dall'art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore l'obbligo della costruzione e della conservazione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo.
Commentario • 1
- 1. Chi deve riparare un muro divisorio?Consulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7131 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. IO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL IO, AL LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI DONNA OLIMPIA 6, presso lo studio dell'avvocato PETRELLA MICHELE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PA RM, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato COCCO COSTANTINO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21/98 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 16/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato PETRELLA Michele, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7.10.91, TO e SA IE - premesso che erano proprietari d'un edificio in Montorio dei Frentani confinante con altro, appartenente a ME PA;
che l'orto annesso a quest'ultimo era situato ad un livello superiore di circa cinque metri rispetto alla loro abitazione ed era privo di muro di contenimento o di controterra o, comunque, di una qualsiasi opera di sostegno, donde il rischio di crollo con grave pregiudizio per la loro proprietà e per la loro incolumità personale;
che, nonostante molteplici inviti, la PA non aveva effettuato alcun intervento per porre rimedio alla situazione - proponevano denuncia di danno temuto ex art. 1172 CC chiedendo al pretore di Larino l'emanazione di provvedimenti idonei all'eliminazione della situazione di pericolo e l'imposizione di cauzione alla controparte per eventuali danni. Costituendosi, ME PA deduceva che il pericolo di danni era stato determinato da lavori di sbancamento effettuati nel tempo dai medesimi ricorrenti e chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. Il pretore, sulle risultanze dell'espletata consulenza, rigettava l'istanza di provvedimenti cautelari e, rilevato che il giudizio era stato promosso a difesa della proprietà e ritenuta la propria incompetenza, rimetteva le parti innanzi al tribunale di Larino. Con citazione 8.10.91, gli IE riassumevano la causa innanzi all'indicato tribunale chiedendo che la PA fosse condannata a realizzare un muro di sostegno ed opere di drenaggio lungo il confine nonché al risarcimento dei danni.
Costituendosi, la PA insisteva nelle proposte difese chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda ed, in rito, dichiararsene l'improcedibilità per essere stata proposta fuori termine.
Con sentenza 14.2.95, il tribunale di Larino - ritenuto che l'obbligo di realizzare il muro di sostegno incombesse, ex art. 887 CC, sul proprietario del fondo sovrastante;
che la deroga a tale disciplina postulasse necessariamente "sotto il profilo obbligatorio .. l'identità fra proprietario del fondo inferiore ed autore dello sbancamento, scavo e simili;
sotto il profilo reale .. che si tratti di opere compiute nel ventennio"; che, pertanto, nel caso di specie, poiché gli IE avevano dedotto d'aver acquistato l'immobile nel 1956 ed avevano contestato l'assunto del consulente d'ufficio in ordine all'epoca (circa 20 anni prima) in cui era stato eseguito il secondo sbancamento, sarebbe stato onere della PA provare detta circostanza temporale, trattandosi di fatto modificativo della pretesa fondata sulla disciplina di cui all'art. 887 CC;
che, pertanto, poiché detta prova non era stata fornita, proprio sulla convenuta ricadesse l'obbligo di provvedere all'esecuzione del muro in questione;
che, quanto alle acque meteoriche, l'operazione di drenaggio dovesse considerarsi solo opportuna e non necessaria, così come precisato anche dalla relazione peritale - accoglieva parzialmente la domanda proposta dagli IE e, per l'effetto, ordinava alla PA di realizzare il muro di sostegno sul confine con le caratteristiche indicate dal consulente;
rigettava, invece, la domanda di condanna della convenuta all'esecuzione d'opere di drenaggio delle acque meteoriche e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello la PA deducendo, in rito, la nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt. 112 e 189 CPC, avendo il primo giudice emesso pronuncia su domanda diversa da quella formulata dagli attori;
nel merito, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva posto a suo carico l'onere della prova circa la natura, l'entità ed il tempo degli sbancamenti e ritenuto non provata, in considerazione delle risultanze della consulenza, la circostanza dell'esecuzione degli sbancamenti stessi ad opera degli IE;
chiedeva, dunque, in via principale, dichiararsi la nullità dell'impugnata sentenza o, comunque, la riforma della stessa con rigetto dell'avversa domanda ed, in subordine, d'essere ammessa a provare con testi la responsabilità degli attori per gli sbancamenti.
Nel costituirsi, gli IE contestavano ogni avversa eccezione e deduzione e chiedevano il rigetto del gravame.
Con sentenza 16.3.98, la corte d'appello di Campobasso - ritenuto che la pregiudiziale eccezione di nullità della sentenza di primo grado fosse infondata;
che, nel merito, l'appello fosse fondato, poiché il primo giudice aveva errato nel non ritenere applicabile al caso in esame la disciplina derogatoria dell'art. 887 CC, in ordine alla quale non era affatto configurabile un'obbligazione reale, bensì una mera obbligazione, onde al più avrebbe potuto rilevare l'intervenuta prescrizione, eccezione, peraltro, mai sollevata nel corso del giudizio;
che, inoltre, essendo stato accertato nella consulenza il concorso degli IE con il precedente proprietario dell'immobile nella realizzazione dello sbancamento, dovesse considerarsi errata l'affermazione del tribunale sul punto - rigettava la domanda proposta da TO e SA IE e dichiarava compensate nella misura del 50% le spese del grado, condannando gli appellati al pagamento in favore della PA del restante 50%.
Avverso tale sentenza TO e SA IE proponevano, con due motivi, ricorso per cassazione cui facevano seguire memoria. Resisteva ME PA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 887 CC nonché omessa od insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC - si dolgono che la corte territoriale non abbia ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina dettata dall'art. 887 CC, pur trattandosi di fondi a dislivello in un abitato;
non abbia considerato che il primo sbancamento non era loro imputabile e che del secondo non era stata accertata la responsabilità; non abbia, inoltre, considerato che la controparte, realizzando il muro di sostegno, aveva implicitamente ammesso il proprio obbligo al riguardo e che, modificando con ciò la situazione dei luoghi, tra l'altro con opera non rispondente ai dettami della tecnica, s'era resa responsabile delle conseguenze.
Il motivo non merita accoglimento in alcuna delle sue articolazioni. Nella sua prima parte, laddove s'imputa alla corte territoriale l'erronea mancata applicazione dell'art. 887 CC al caso in esame, esso è palesemente destituito di fondamento, giacché, per costante interpretazione giurisprudenziale della norma in esame, l'onere da questa imposto a carico del proprietario del fondo superiore, d'accollarsi la spesa necessaria alla realizzazione ed alla successiva manutenzione del muro con funzioni di confine e di sostegno dal piano di campagna inferiore a quello del proprio fondo, sorge soltanto ove il dislivello sussista in natura per l'originaria giacitura dei fondi ovvero l'abbia egli stesso creato, mentre tale onere non sussiste ove il dislivello sia stato, per contro, determinato da opere d'escavazione realizzate dal proprietario del fondo inferiore, nel qual caso è su di questi a gravare il detto onere (Cass. 18.8.98 n. 8171, 27.8.91 n. 9156, 7.9.77 n. 3903, 13.9.75 n. 3044, 18.2.70 n. 385). Nella sua seconda parte, laddove si assume non essere stata accertata la responsabilità dei ricorrenti per lo sbancamento, esso si traduce in una semplice contestazione della motivazione fornita sul punto dalla corte territoriale, che ha ritenuto la circostanza accertata dal consulente, e non è pertanto, ammissibile, giacché il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere inteso a far valere, con loro specifica indicazione ex art. 366 n. 4 CPC, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità
nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
mentre non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello in esame - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico, giacché neppure vi si fà riferimento alle risultanze istruttorie la cui erronea od insufficiente valutazione avrebbe indotto il giudice del merito a ritenere provata la responsabilità dei ricorrenti per l'escavazione, e tale inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC. Nella sua terza parte, laddove si deduce che la controparte abbia modificato lo stato dei luoghi realizzando un muro di sostegno inidoneo, prospetta una questione nuova, inammissibile in sede di legittimità, come meglio nella trattazione del successivo motivo. Con il secondo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2053 CC nonché omessa e contraddittoria ed insufficiente motivazione su punti, decisivi della controversia ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC - si dolgono che la corte territoriale non abbia tenuto conto della costruzione imperitamente realizzata dalla PA nel corso dell'anno 1991, ne' del difetto ovvero della negligente manutenzione da parte della medesima della barriera vegetale posta sul confine di sua pertinenza;
non abbia rilevato come lo smottamento del terreno si sia verificato non a causa del dislivello tra i due fondi, bensì a causa del muro realizzato dalla controparte;
non abbia offerto motivazione esauriente alle proprie infondate affermazioni.
Il motivo è inammissibile.
Le varie questioni di cui sopra, in vero, non hanno formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta dall'esame delle conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, dell'esposizione del fatto e della motivazione della sentenza impugnata, contro la quale non è stata formulata censura per omesso esame delle stesse e, se vuolsi, come risulta altresì dall'esame delle comparse di costituzione e conclusionale in appello degli odierni ricorrenti.
In proposito questa Corte ha, in vero, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910). Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in L. 4.241.300=, delle quali L.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2001