Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
Nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la determinazione del tasso specifico aziendale, in relazione ad infortunio subito da un lavoratore che, già titolare di una rendita, consegua una rendita unificata a norma dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, liquidata sulla base della retribuzione corrente all'epoca del secondo infortunio, in quanto superiore alla base della liquidazione della rendita preesistente, l'onere dell'infortunio, computabile ai sensi dell'art. 6 del d.m. 18 giugno 1988 (cui rinvia l'art 20), deve essere determinato interpretando il terzo comma di detto articolo nel senso che dall'onere complessivo della rendita unificata deve essere detratto l'onere relativo alle conseguenze dell'infortunio precedente, quantificato (in maniera presuntiva) in misura corrispondente a quello di una rendita calcolata in base al grado di inabilità di cui alla rendita precedentemente in atto e alla retribuzione considerata ai fini della liquidazione della rendita unificata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15839 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UTIL - UNIFICAZIONE TRANCIATURA IMBATITURA LAMIERA SPA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, ENRICO SERENO ARGENTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante "pro tempore" elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli Avvocati ADRIANO PIGNATARO - SAVERIO MUCCIO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 12 aprile 2001, Rep. N. 56752;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 157/00 del Tribunale di ASTI, depositata il 31 marzo 2000 - R.G.N. 293/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato QUARANTA per delega PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Asti, poi riuniti, la s.p.a. Util - Unificazione Tranciatura Imbatitura Lamiera - proponeva opposizione contro due ordinanze ingiunzioni emesse dall'Inail, di cui la prima di L. 31.657.400 e afferente a premi e accessori inerenti al periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1993, e l'altra di L. 113.637.700 e inerente al periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1994. Oltre a formulare alcuni rilievi di carattere formale, lamentava che l'Inail avesse posto a carico sulla sua posizione assicurativa l'intero costo della capitalizzazione della rendita erogata a un dipendente, già titolare di una rendita per inabilità permanente del 65%, conseguente ad un infortunio occorsogli nel 1966, quando non era un dipendente Util, e che nel 1991 era stato coinvolto in un nuovo infortunio, dal quale era derivata un'inabilità permanente del 2%. L'Inail si costituiva in giudizio e resisteva alle domande. Il Pretore rigettava le opposizioni con sentenza che, appellata dalla Soc. Util, era confermata dal Tribunale di Asti.
Il giudice di secondo grado osservava che l'operato dell'Inail era conforme alle previsioni del D.P.R. n. 1124 del 1965, in base al quale l'onere finanziario dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è a carico dei datori di lavoro ed è demandata alla tariffa approvata con decreto ministeriale la fissazione dei tassi di premio corrispondenti al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate e le modalità di applicazione del medesimo tasso alle singole imprese, in relazione all'ammontare complessivo delle retribuzioni. Rilevava inoltre che gli artt. 19 e 20 del D.M. 18 giugno 1988 prevedono l'oscillazione anno per anno del tasso medio di tariffa, in relazione all'andamento infortunistico della singola azienda in un precedente periodo di riferimento, e l'art. 6, comma terzo, del medesimo testo prevede che, in caso di rendita unificata, determinata ex art. 80 del D.P.R. n. 1124 del 1965 (e cioè con riferimento al complessivo grado di invalidità e alla retribuzione in atto al momento del secondo infortunio, se essa è superiore a quella in atto al momento del primo infortunio), ai fini dell'oscillazione del premio, deve essere detratto l'onere corrispondente alla rendita cessata per l'unificazione, valutata in base al relativo grado di invalidità. Pertanto dall'importo complessivo di capitalizzazione di L. 254.730.205 era stato detratto l'importo di L. 110.476.964, pari alla capitalizzazione della originaria rendita, ai valori dell'epoca, e il residuo di L. 144.276.241 era stato correttamente contabilizzato ai fini dell'oscillazione del premio da applicare all'Util. Qualora, invece, si fosse detratta la quota della rendita riconosciuta al Toniolo nel 1966 in base ai suoi valori attuali, ne sarebbe derivata una vistosa scopertura dell'ente nel rapporto tra rischio assicurato e prestazione previdenziale.
Osservava infine che, a far aumentare gli oneri per l'Util, avevano concorso anche una serie di infortuni occorsi nel periodo 1989-1991, da cui erano derivati indennizzi per inabilità temporanea. Contro questa sentenza la s.p.a. Util propone ricorso per Cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'Inail resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 41 e 80 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e degli artt. 6, 19, 20 e 21 del D.M. 18 giugno 1988, unitamente a vizi di motivazione.
Deduce che la rendita del 65% per l'infortunio verificatosi nel 1966, quando il lavoratore era dipendente da altra azienda, non poteva in nessuna misura essere imputata alla ricorrente e lamenta che il giudice di appello sia pervenuto a conclusioni non condivisibili nella determinazione del tasso specifico aziendale, violando l'art. 19 del D.M. cit., l'art. 80 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e l'art. 6, terzo comma, del suddetto decreto ministeriale. Quest'ultima disposizione - la quale prevede, ai fini della determinazione del premio, che, in caso di costituzione di rendita unificata, sia detratto l'onere corrispondente alla rendita cessata per l'unificazione, valutato in base al grado di inabilità considerato ai fini del pagamento prima dell'unificazione stessa - deve essere interpretata nel senso che, nella specie, ai fini della determinazione del tasso specifico aziendale, la capitalizzazione della rendita preesistente (pari a 65 punti di invalidità) doveva essere effettuata in relazione ai valori retributivi del 1991, considerati ai fini della liquidazione della rendita unificata (pari a 67 punti di invalidità), e ciò in base sia a ragioni letterali (la norma richiama la pregressa rendita solo con riferimento ai punti di invalidità), sia al fatto che dal combinato disposto degli artt. 80 e 6, citati, si ricava che la pregressa rendita non sussiste più e che, quindi, l'unico onere a cui fare riferimento è quello della nuova rendita.
Osserva infine che il criterio seguito dal giudice di merito conduce a risultati di manifesta assurdità e ingiustizia e che la rilevanza degli errori denunciati non è esclusa dall'incidenza sul tasso specifico aziendale anche di altri piccoli infortuni. Il ricorso è fondato.
Come è noto, i premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionale sono determinati in base a una tariffa che prevede tassi differenziati a seconda dei vari tipi di lavorazioni, in proporzione all'entità delle prestazioni erogate per ciascuna di esse. L'art. 6 delle modalità dell'applicazione della tariffa approvata con il D.M. 18 giugno 1988 specifica i criteri utili per la determinazione dei tassi medi nazionali, criteri rilevanti in particolare per l'eventuale aggiornamento di voci della tariffa, a norma dell'art. 7, e del calcolo del tasso specifico aziendale, grazie al rinvio di cui all'art. 20, secondo comma. Il comma terzo dell'art. 6 prende in considerazione le modalità di computo dell'incidenza di infortuni o malattie professionali che, colpendo un lavoratore già titolare di una rendita, comportino, a norma dell'art. 80 del t.u., la liquidazione di una rendita unitaria (cosiddetta rendita unificata), correlata al grado di invalidità complessivo. La disposizione recita: "Nei casi di infortunio o malattia professionale che determinano costituzione di rendita unificata a norma dell'art. 80 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è detratto l'onere corrispondente alla rendita cessata per l'unificazione, valutata in base al grado di inabilità considerato ai fini del pagamento prima dell'unificazione stessa". Il problema che la disposizione citata mira a risolvere è quello di trovare un criterio di imputazione degli oneri di un infortunio o di una malattia professionale, ai fini della determinazione dei tassi dei premi assicurativi, quando uno di tali eventi colpisca un lavoratore che già fruisce di una rendita in base ad un pregresso evento (infortunio o malattia) assicurato.
L'art. 80 del testo unico (D.P.R. n. 1124 del 1965) prevede in tal caso la corresponsione di una rendita unica (che assorbe quella già in atto, che viene meno), basata sulla valutazione unitaria e globale dell'incidenza sulla capacità lavorativa dell'evento precedente e di quello sopravvenuto. Inoltre, ai fini della liquidazione della rendita, con norma evidentemente ispirata a un "favor" nei confronti del lavoratore assicurato, si prende in considerazione la più favorevole tra la retribuzione servita per la liquidazione della precedente rendita e quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita a seguito del nuovo evento (art. 80, primo comma). Ambedue tali criteri di liquidazione si spiegano con il fatto che la complessiva riduzione della capacità lavorativa non è necessariamente pari alla somma della astratta incidenza dei due eventi menomanti isolatamente considerati e che non sarebbe agevole dettare criteri al fine di ripartire sui due eventi l'eziologia della invalidità complessiva.
È necessario, peraltro, identificare dei criteri, anche approssimativi, per imputare gli oneri della rendita unica tra i due eventi, ai limitati fini dell'operatività delle regole sulla determinazione dei tassi di premi, nazionali e specifici aziendali, dell'assicurazione antinfortunistica. Dal citato art. 6, terzo comma, del D.M. 18 giugno 1988 si evince con chiarezza il ricorso alla presunzione, rispondente a criteri di ragionevolezza e semplicità, che al secondo infortunio sia attribuibile un'incidenza sulla rendita unificata corrispondente all'incremento di invalidità che ne è derivata. La norma non risolve espressamente, però, le questioni conseguenti alla non coincidenza tra la retribuzione utilizzata per la liquidazione del primo sinistro e quella di riferimento in relazione all'ultimo evento. Nella specie la questione risulta di estremo rilievo, poiché il secondo evento, pur comportando un minimo aumento del grado di invalidità - e quindi essendo di scarsa entità secondo la regola presuntiva valorizzata dall'art. 6, terzo comma - ha comportato un notevolissimo aumento della rendita, per la maggiore entità della retribuzione in atto all'epoca della sua verificazione. Sul punto la norma regolamentare deve essere interpretata in coerenza con il principio desumibile dall'art. 40 del testo unico, sulla correlazione dei tassi di premio con il rischio medio nazionale delle singole lavorazioni, e con il principio, posto dall'art. 20, secondo comma, del D.M. 18 giugno 1988, che, per la determinazione del tasso specifico aziendale, fa riferimento alle basi statistico-economiche, specifiche e generali del periodo cui il tasso specifico si riferisce.
E, in effetti, le regole specifiche di determinazione dei tassi di premio hanno la finalità di valorizzare gli elementi sintomatici della rischiosità della lavorazione o delle specifiche condizioni del suo espletamento;
non è quindi logico è giustificato dare rilievo all'elemento meramente accidentale dell'esistenza di un incremento della retribuzione tra l'epoca del primo infortunio e quella del secondo. Quindi, considerato che la disposizione dell'art. 6, terzo comma, del D.M. 18 giugno 1988 non contiene specificazioni al riguardo, è possibile e giustificato interpretare la disposizione stessa nel senso che, per la determinazione dell'onere relativo alla "rendita cessata", si debba utilizzare la stessa retribuzione utilizzata per la determinazione della rendita unificata. Solo in questa maniera, infatti, l'onere della rendita unificata viene depurata della quota imputabile al precedente infortunio. Del resto nel caso in cui la norma regolamentare, in relazione a situazioni analoghe a quella verificatesi nella specie, non potesse essere interpretata nel senso sopra prospettato, dovrebbe rilevarsi la sua illegittimità, per una violazione del principio di uguaglianza che risulta particolarmente significativa sul piano pratico soprattutto quando è in questione la determinazione del tasso specifico aziendale. In effetti sarebbe disciplinata in maniera diversa l'incidenza di infortuni analoghi dal punto di vista dell'entità e del rischio, in relazione a fattori irrilevanti ai fini dello scopo della norma.
Naturalmente gli esposti criteri interpretativi, peraltro desunti dall'art. 6 del D.M. 18 giugno 1988 in base al rinvio di cui all'art. 20, sono potenzialmente rilevanti non solo ai fini della determinazione del tasso specifico aziendale, ma anche ai fini del calcolo del tasso medio nazionale della lavorazione di riferimento. Tuttavia non vi è ragione di approfondire in maniera particolare, nella presente sede, la questione, non costituente oggetto del giudizio, relativa alla individuazione della voce in cui, nella contabilità dell'Inail, deve essere inserita la quota di onere che, come si è visto, non può essere imputata all'infortunio che ha dato occasione alla liquidazione di una rendita unificata. Peraltro, considerato che potrebbe non essere adeguatamente giustificata l'attribuzione di tale quota neanche alla lavorazione nel cui ambito si è verificato il primo infortunio (perché solo per ragioni accidentali assumerebbe rilievo l'incremento di retribuzione successivamente verificatosi) e che gli speciali criteri di liquidazione della rendita unificata rappresentano l'espressione di un "favor" nei confronti del lavoratore (il quale, in sostanza, si vede valutata in base alla più recente retribuzione, se più favorevole, anche la parte di invalidità dipendente dal precedente infortunio), appare ipotizzabile ricondurre tale quota a una voce di carattere generale, come per esempio quella relativa al miglioramento delle rendite pregresse.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, perché il giudice di merito non si è attenuto all'interpretazione sopra prospettata dell'art. 6 D.M. 18 giugno 1988. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio di diritto: "In materia di determinazione del tasso specifico aziendale, e in relazione ad infortunio subito da un lavoratore che, già titolare di una rendita, consegua una rendita unificata a norma dell'art. 80 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, liquidata sulla base della retribuzione corrente all'epoca del secondo infortunio, in quanto superiore a quella alla base della liquidazione della rendita preesistente, l'onere dell'infortunio, computabile ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18 giugno 1988 (cui rinvia l'art. 20), deve essere determinato interpretando il terzo comma di detto articolo nel senso che dall'onere complessivo della rendita unificata deve essere detratto l'onere relativo alle conseguenze dell'infortunio precedente, quantificato (in maniera presuntiva) in misura corrispondente a quello di una rendita calcolata in base al grado di inabilità di cui alla rendita precedentemente in atto e alla retribuzione considerata ai fini della liquidazione della rendita unificata".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino, che provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2003