Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15839
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Sentenza 22 ottobre 2003

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Nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la determinazione del tasso specifico aziendale, in relazione ad infortunio subito da un lavoratore che, già titolare di una rendita, consegua una rendita unificata a norma dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, liquidata sulla base della retribuzione corrente all'epoca del secondo infortunio, in quanto superiore alla base della liquidazione della rendita preesistente, l'onere dell'infortunio, computabile ai sensi dell'art. 6 del d.m. 18 giugno 1988 (cui rinvia l'art 20), deve essere determinato interpretando il terzo comma di detto articolo nel senso che dall'onere complessivo della rendita unificata deve essere detratto l'onere relativo alle conseguenze dell'infortunio precedente, quantificato (in maniera presuntiva) in misura corrispondente a quello di una rendita calcolata in base al grado di inabilità di cui alla rendita precedentemente in atto e alla retribuzione considerata ai fini della liquidazione della rendita unificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15839
    Data del deposito : 22 ottobre 2003

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