Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dichiari inefficace l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell'IACP in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, che vieta l'inizio di azioni esecutive nei confronti dello Stato e degli enti pubblici prima del decorso di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non possiede nessuno dei caratteri la cui presenza costituisce imprescindibile condizione per l'esercizio del ricorso straordinario per Cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza. Essa, infatti, non ha contenuto decisorio, risolvendosi in una pronuncia di (temporanea) improseguibilità dell'azione esecutiva, non suscettibile di incidere sul contenuto sostanziale del credito azionato; ne' ha carattere definitivo, avendo contenuto di atto esecutivo, come tale suscettibile di opposizione ex art. 617 cod.proc.civ. Ne consegue la non impugnabilità di tale ordinanza per Cassazione con ricorso ex art. 111, secondo comma, Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI -Presidente-
Dott. Enrico PAPA -Consigliere-
Dott. Alessandro CRISCUOLO -rel. Consigliere-
Dott. Donato PLENTEDA -Consigliere-
Dott. Walter CELENTANO -Consigliere-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato LE PERA F. studio NIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALERIO GAGLIONE, giusta delega a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
IACAP DI CASERTA, CA.RI.P.LO.;
-intimati-
avverso il provvedimento della Pretura di CASERTA, depositato il 10/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Il signor CE RE, azionando in via esecutiva un proprio credito verso l'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta, basato su sentenza della corte di appello di Napoli, iniziò una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti del detto debitore e della Cassa di risparmio delle province lombarde (terzo pignorato).
Il vice pretore della pretura circondariale di Caserta, in funzioni di giudice dell'esecuzione, con ordinanza depositata il 10 luglio 1997 dichiarò inefficace l'atto di pignoramento presso terzi ed estinta la procedura, osservando (per quanto qui rileva):
Che andava applicata la normativa di cui alla legge 28 febbraio 1997 n. 30 recante conversione, con modificazioni, del D.L.31 dicembre 1996 n. 669), la quale (art. 14) vietava l'inizio di azioni esecutive nei confronti dello Stato e degli enti pubblici non economici (nel caso in questione l'I.A.C.P.), se non dopo il decorso di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;
Che la sentenza della corte di appello era stata notificata in forma esecutiva il 10 dicembre 1996, mentre l'atto di precetto era stato notificato il 14 gennaio 1997 e il pignoramento presso terzi il 4/7 febbraio 1997.
Contro tale provvedimento il RE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo come motivi:
"violazione dell'art. 14 D.L. 669/96 convertito in L. 28/2/97 n. 30. Violazione D.M. 2/4/97 art.4 Violazioni art. 12 e 15 c.c.. Violazione art. 474 e 480 c.p.c. Violazioni ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 Violazioni ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 in relazione agli art. 102 e 3 e 24 Costituzione". Il vice pretore ( esercitando peraltro il non delegabile ruolo di giudice dell'esecuzione) avrebbe ignorato che il debitore, oltre a non essere ente pubblico non economico, non avrebbe posto problemi di nullità dell'esecuzione, mentre l'eccezionale, discutibile ed incostituzionale normativa di cui all'art. 14 del DL n. 669 del 1996 costituirebbe soltanto un beneficio a favore di chi lo richieda e non già una sovversione del sistema processuale sul momenti per azionare titoli e precetto, ai sensi degli artt. 474 e 480 c.p.c., tanto che l'art. 4 del D.M. 2 aprile 1997, nelle disposizioni interne per gli enti pubblici non economici, consentirebbe di soprassedere per 60 giorni ai pagamenti per gli atti esecutivi intervenuti, evidentemente ritenendoli di per sè validi.
Nella peggiore delle ipotesi il magistrato avrebbe dovuto ritenere irripetibili le spese legali del creditore procedente sorte al sessantesimo giorno, non già pronunciare un annullamento inesistente e da nessuno richiestogli.
Il giudicante avrebbe poi trascurato di considerare che la norma - se interpretata nei sensi ritenuti dall'ordinanza - sarebbe lesiva dei fondamenti del vigente sistema processuale e della Costituzione, sia con riferimento all'art. 102, venendo in sostanza prevaricato l'accertamento giurisdizionale del credito, sia con riferimento agli artt. 3 e 24, onde comunque (in via subordinata) la questione andrebbe rimessa all'esame della Corte costituzionale. Gli intimati (I.A.C.P. di Caserta e Cassa di risparmio delle province lombarde) non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Premesso che l'impugnazione de qua è astrattamente inquadrabile soltanto nello schema dell'art. 111, comma secondo, della Costituzione, si osserva che, per l'esercizio di tale mezzo straordinario contro provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa dalla sentenza, è necessario che i provvedimenti medesimi presentino i caratteri della decisorietà e della definitività. Il primo requisito si traduce nell'esigenza che l'atto sia idoneo ad incidere sulle situazioni giuridiche sostanziali delle parti alle quali si riferisce;
il secondo implica la necessità che l'atto sia espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l'immodificabilità, e le due condizioni debbono coesistere (cfr., tra le altre, Cass., 11 giugno 1997, n. 5242; 3 giugno 1996, n. 5088; Cass., sez. un., 8 marzo 1996, n. 1832). Nel caso in esame il provvedimento impugnato era privo di entrambi i requisiti suddetti. Non aveva carattere decisorio, perché si risolveva in una pronuncia di (temporanea) improseguibilità dell'azione esecutiva, insuscettibile d'incidere sul contenuto sostanziale del credito azionato, tant'è che lo stesso ricorrente, con la memoria depositata ex art. 3 M c.p.c., esordisce premettendo che una ulteriore esecuzione gli ha "consentito il coattivo recupero di quanto consacrato nel giudicato", per cui il ricorso ha ormai "ragione solo per affermazioni di principio". Non aveva carattere definitivo, perché nei suoi confronti poteva essere proposta opposizione agli atti esecutivi ( art.617, comma secondo, c.p.c.). Quanto a quest'ultimo punto, invero, va notato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione è stato motivato non con considerazioni attinenti all'esistenza del credito azionato o di quello pignorato, ma in base all'argomento che, pur in presenza del titolo esecutivo (la sentenza della corte di appello di Napoli), l'esecuzione forzata non poteva essere (temporaneamente) attuata nei confronti dell'I.A.C.P. ostandovi la normativa di cui all'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997 n. 30.
Si tratta quindi di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione (art.487 c.p.c.) con contenuto di atto esecutivo, avente il solo effetto,
interno al processo esecutivo già in corso, di precluderne l'ulteriore svolgimento per Il profilo suddetto, che il giudicante ha ritenuto di dover verificare di ufficio. Ne deriva che essa era suscettibile di opposizione agli atti esecutivi e ciò vale ad escludere che contro di essa potesse sperimentarsi il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione (per una fattispecie analoga cfr. Cass., 30 maggio 1994, n. 5259). Di qui l'inammissibilità della proposta impugnazione. Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 23 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999