Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6228
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Sentenza 21 giugno 1999

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In tema di espropriazione di crediti presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dichiari inefficace l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell'IACP in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, che vieta l'inizio di azioni esecutive nei confronti dello Stato e degli enti pubblici prima del decorso di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non possiede nessuno dei caratteri la cui presenza costituisce imprescindibile condizione per l'esercizio del ricorso straordinario per Cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza. Essa, infatti, non ha contenuto decisorio, risolvendosi in una pronuncia di (temporanea) improseguibilità dell'azione esecutiva, non suscettibile di incidere sul contenuto sostanziale del credito azionato; ne' ha carattere definitivo, avendo contenuto di atto esecutivo, come tale suscettibile di opposizione ex art. 617 cod.proc.civ. Ne consegue la non impugnabilità di tale ordinanza per Cassazione con ricorso ex art. 111, secondo comma, Cost.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6228
    Data del deposito : 21 giugno 1999

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