Sentenza 26 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 7112 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7112 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere – Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 421/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2001, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBB010 9 7 /0 1 IN NOME DE OPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 5967/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Cron. 2332 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.23/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 SENT ENZA 26 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ON EL, MA AS, IN IA, LI NA, NT AC, NT EV, NT RI GINO, (quali eredi di GA IA, PA DA, M OC DA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrenti Rilasciata copia legale ál Sig. AGOSTINI contro per diritti L. INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 13 FEB 2001-- IL CANCELLIERE 2000 persona del legale rappresentante pro tempore, 4342 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, -1- Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura e difeso dagli avvocati DE ANGELIS rappresentato CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, DI LULLO MICHELE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 257/97 del Tribunale di FORLI', depositata il 26/03/97/859/96 R.C.,(03/97(859/96 R.C.) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 marzo 1997 il Tribunale di Forlì, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di annullamento della decisione del Tribunale di Rimini del 25 marzo 1993, in applicazione del disposto dell'art. 1 comma 183 della legge 23 dicembre 1996 n.662 dichiarava estinto il giudizio promosso nei confronti dell'INPS da EL ON e undici litisconsorti. Avverso questa sentenza propongono ricorso con unico motivo la sig. ON e nove litisconsorti. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si deduce l'illegittimità costituzionale dei commi 181,182 e 183 dell'art. 1 della legge n.662 del 1996 in relazione agli artt.3, 24, 38, 102 e 104 Cost.; si denunciano inoltre i vizi di violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni, nonché difetti di motivazione. Le censure formulate si risolvono nella prospettazione della questione di legittimità costituzionale delle richiamate norme della legge n.662/1996, che secondo i ricorrenti violano con l'estinzione del processo il principio di cui all'art.24 Cost.; comprimono ed annullano i diritti dei soggetti interessati «in quanto escludono gli eredi quando la morte è avvenuta prima del marzo 1996, rinviano la soddisfazione dei crediti prevedendone il pagamento in sei annualità, escludono dai crediti di arretrati di pensione interessi e rivalutazione, con una riduzione secca del valore reale, 3 compensano le spese dei giudizi mettendone praticamente l'onere a carico degli interessati», in contrasto con la garanzia di cui all'art.38 Cost. e con il principio di parità di trattamento. Il ricorso non merita accoglimento, alla luce dei principi enunciati alla luce dei principi recentemente enunciati con la sentenza n.310 del 20 luglio 2000 della Corte Costituzionale, che ha già deciso sugli stessi dubbi di incostituzionalità oggi prospettati. Come rilevato con tale pronuncia, l'esame della questione relativa alla norma che impone la declaratoria di estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese tra le parti, perché l'infondatezza delle relative censure precluderebbe, con la dichiarazione di estinzione di ufficio dei suddetti giudizi, qualsiasi esame nel merito e quindi la pronuncia di sentenze di condanna aventi un contenuto rispetto al quale si profili ostativo il dettato delle altre norme oggetto di censura. Ciò posto, la questione relativa alla disciplina processuale dei giudizi pendenti appare manifestamente infondata, in quanto -come ha osservato la citata sentenza della Corte Costituzionale- la normativa in questione non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attua una nuova disciplina del rapporto, tale da far venir meno le basi del precedente contenzioso attraverso la realizzazione nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze- le pretese fatte valere dagli interessati. 4 Non contrasta poi con i parametri costituzionali, in relazione al principi di tutela del diritto di difesa e di esercizio dell'attività giurisdizionale, la previsione della compensazione delle spese di lite, dato che l'assetto degli interessi in conflitto deriva da una fonte normativa, sicché in tale situazione (non assimilabile ad una comune cessazione della materia del contendere) il giudice neppure astrattamente sarebbe in grado di affermare la soccombenza virtuale e di tenerne conto ai fini della condanna alla rifusione delle spese processuali. Le altre questioni di costituzionalità appaiono inammissibili per quanto si è sopra osservato. Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente gludizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 Il Presidenteра си Il Consigliere estensore Fa M a Hillie IE COLLABORATORE DI RI Depositata in Cancelleria 26 GEN. 2001 oggi, A O CA IL COLLABORATORE M E R DI RI P U S 5