CASS
Sentenza 30 marzo 1988
Sentenza 30 marzo 1988
Massime • 1
In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede non è incompatibile con l'aggravante del luogo di abitazione, poiché è configurabile che la cosa si trovi in un luogo privato, ma aperto al pubblico, e facilmente accessibile e privo di custodia e vigilanza da parte del possessore. (applicazione del principio a furto di moto in un portone di edificio).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/1988, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1988 |
Testo completo
6 3 3
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 30.3.1988 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 2 PENALE SENTENZA N. 823Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ROMEO SALVATORI Presidente
1. Dott. ALDO CARULLO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> SECONDO NG OR >>> N. 860/'88
3. VITTORIO PALMISANO
»
4. ITALICO LIBERO TROYA
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN MA, N. il 1°/7/1960
avverso la sentenza in data 28.1.1987 della Corte di
APpello di Roma.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
..... ----
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott;
V.Palmisano Mod. 82 A. Spinosi Roma 2 =
-=====
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Stagliano
che ha concluso per Il rigetto del ricorso
Udit i difensor
1 IN FATTO E IN DIRITTO
MA EN è stato dichiarato cole pevole del tentativo di furto aggravato (artt.56- 625 nn.1 e 7). Egli era stato visto entrare in un portone e cercare di mettere in moto un veicolo
Vespa, lasciato incustodito dal proprietario.
L'imputato ha proposto ricorso per cassa- - 3
-
zione, deducendo, col primo motivo, che la sentenza impugnata non aveva dato alcuna dimostrazione del-
l'idoneità degli atti ai fini del tentativo e, con il secondo motivo, che la Corte di Appello, pure in mancanza di uno specifico motivo, avrebbe dovuto valutare l'effettiva sussistenza dell'aggravante di cui all'art.625 n.1 certamente incompatibile con l'aggravante di cui, al num 7 anch'essa contesta
ta all'imputato.
Ritiene la Corte che la prima censura, è,
quindi, inammissibile, giacchè non si precisano gli elementi non esamianti od erroneamente esaminati dai giudici di merito, i quali hanno posto in ri-
lievo che l'imputato cercò per due volte di aziona re la motovespa, non riuscendovi a causa del blocca
sterzo.
La seconda censura è infondata. In relazio ne alla regola "Tantum devolutum quantum appella- tum" sancita dall'art.515 c.p.p. è precluso al giu dice d'appello l'esame di punti della decisione di primo grado ai quali non si riferiscono i motivi proposti. Pertanto la Corte di Roma non era tenuta ad esaminare la questione relativa alla sussisten-
za dell'aggravante del luogo di abitazione, che non poteva essere esclusa di ufficio in quanto la - 4
-=
motovespa si trovava all'interno di un edificio destinato ad abitazione, a nulla rilevando che es-
so fosse aperto.
Nè tale circostanza poteva essere esclusa per il solo fatto che era stata ritenuta la sassi stanza dell'altra aggravante, relativa all'esposi zione alla pubblica fede. Peraltro quest'ultima circostanza non è incompatibile con l'aggravante del luogo di abitazione perchè è configurabile an che quando la cosa si trovi in un luogo privato,
ma aperta al pubblico e facilmente accessibile,
purchè essa sia completamente priva di custodia e di vigilanza da parte del possessore e possa esse.
re sottratta senza bisogno di superare maggiori o-
stacoli rispetto alle cose lasciate incustodite in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Sez.V^
27.11.86, Di Benedetto;
Sez. II 16.5.73, Berta-
boli).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Visto l'art.549 c.p.p.;
Rigetta il ricorso proposto da MA Meneghino
avverso la sentenza in data 28.1.1987 della Corte
di Appello di Roma e codnanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di - 5 =
£. 500.000.= a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30.3.1988
IL PRESIDENTE
Ecc. dott. ROMEO SALVATORI byRome folec
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. IT LM
V -
DEPOSITATA in CANCELLERIA
addi 2 0 GEN. 1989
Il Funzionario di Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 30.3.1988 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 2 PENALE SENTENZA N. 823Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ROMEO SALVATORI Presidente
1. Dott. ALDO CARULLO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> SECONDO NG OR >>> N. 860/'88
3. VITTORIO PALMISANO
»
4. ITALICO LIBERO TROYA
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN MA, N. il 1°/7/1960
avverso la sentenza in data 28.1.1987 della Corte di
APpello di Roma.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
..... ----
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott;
V.Palmisano Mod. 82 A. Spinosi Roma 2 =
-=====
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Stagliano
che ha concluso per Il rigetto del ricorso
Udit i difensor
1 IN FATTO E IN DIRITTO
MA EN è stato dichiarato cole pevole del tentativo di furto aggravato (artt.56- 625 nn.1 e 7). Egli era stato visto entrare in un portone e cercare di mettere in moto un veicolo
Vespa, lasciato incustodito dal proprietario.
L'imputato ha proposto ricorso per cassa- - 3
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zione, deducendo, col primo motivo, che la sentenza impugnata non aveva dato alcuna dimostrazione del-
l'idoneità degli atti ai fini del tentativo e, con il secondo motivo, che la Corte di Appello, pure in mancanza di uno specifico motivo, avrebbe dovuto valutare l'effettiva sussistenza dell'aggravante di cui all'art.625 n.1 certamente incompatibile con l'aggravante di cui, al num 7 anch'essa contesta
ta all'imputato.
Ritiene la Corte che la prima censura, è,
quindi, inammissibile, giacchè non si precisano gli elementi non esamianti od erroneamente esaminati dai giudici di merito, i quali hanno posto in ri-
lievo che l'imputato cercò per due volte di aziona re la motovespa, non riuscendovi a causa del blocca
sterzo.
La seconda censura è infondata. In relazio ne alla regola "Tantum devolutum quantum appella- tum" sancita dall'art.515 c.p.p. è precluso al giu dice d'appello l'esame di punti della decisione di primo grado ai quali non si riferiscono i motivi proposti. Pertanto la Corte di Roma non era tenuta ad esaminare la questione relativa alla sussisten-
za dell'aggravante del luogo di abitazione, che non poteva essere esclusa di ufficio in quanto la - 4
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motovespa si trovava all'interno di un edificio destinato ad abitazione, a nulla rilevando che es-
so fosse aperto.
Nè tale circostanza poteva essere esclusa per il solo fatto che era stata ritenuta la sassi stanza dell'altra aggravante, relativa all'esposi zione alla pubblica fede. Peraltro quest'ultima circostanza non è incompatibile con l'aggravante del luogo di abitazione perchè è configurabile an che quando la cosa si trovi in un luogo privato,
ma aperta al pubblico e facilmente accessibile,
purchè essa sia completamente priva di custodia e di vigilanza da parte del possessore e possa esse.
re sottratta senza bisogno di superare maggiori o-
stacoli rispetto alle cose lasciate incustodite in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Sez.V^
27.11.86, Di Benedetto;
Sez. II 16.5.73, Berta-
boli).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Visto l'art.549 c.p.p.;
Rigetta il ricorso proposto da MA Meneghino
avverso la sentenza in data 28.1.1987 della Corte
di Appello di Roma e codnanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di - 5 =
£. 500.000.= a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30.3.1988
IL PRESIDENTE
Ecc. dott. ROMEO SALVATORI byRome folec
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. IT LM
V -
DEPOSITATA in CANCELLERIA
addi 2 0 GEN. 1989
Il Funzionario di Cancelleria