Sentenza 2 febbraio 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in cassazione ove la motivazione sia viziata o risultino violati i criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. cod. civ. (nella specie, relativa alla determinazione della misura dell'indennità oraria spettante ai dipendenti postali addetti ai servizi viaggianti, la sentenza di merito aveva escluso dal relativo calcolo il tempo occorrente ai lavoratori per caricare e scaricare i plichi postali presso il centro meccanizzato; la S.C., nell'annullare tale decisione, ha rilevato che l'esclusione operata dai giudici di merito era sfornita di idonea motivazione, ne' dava conto del tenore letterale della relativa clausola contrattuale e della volontà delle parti risultante dall'esame complessivo della disciplina negoziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2002, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - rel. Consigliere -
Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI GO, VA IZ, SA OL;
- intimati -
e sul 2° ricorso n. 09943/99 proposto da:
SI GO, VA IZ, SA OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 215, presso lo studio dell'avvocato DI BACCO LORENZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE BERTOLINI GIANFRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
POSTE ITALIANE S.P.A.;
- intimate -
avverso la sentenza n. 4/99 del Tribunale di TRENTO, depositata il 18/01/99 R.G.N. 79/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato DI BACCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale;
rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.10.1996, EG RO, ZI GI e OL SA, dipendenti postali addetti alla conduzione degli automezzi della S.p.A. Poste Italiane (già Ente Poste Italiane), lamentavano l'errata applicazione, da parte della datrice di lavoro, dell'art. 75 del C.C.N.L., statuente, al 5° comma, che "al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale chiamato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da Comune a Comune, con automezzi dell'Ente, compreso quello addetto alla guida, è concessa, dal momento della partenza del mezzo di trasporto fino al momento del rientro nell'ufficio di appartenenza, un'indennità oraria nelle seguenti misure ..".
Asserivano i dipendenti che l'indennità doveva ritenersi loro dovuta con riferimento all'intero orario di lavoro, compreso tra partenza e ritorno in autorimessa, anziché dalla partenza fino al ritorno al Centro di Meccanizzazione Postale (C.M.P.), come per contro pagata dal datore di lavoro, nonché con riferimento al tempo occorrente per le operazioni di carico e scarico. Il Pretore del Lavoro di Trento, investito del ricorso, risolte varie questioni di rito e di merito, con sentenza n. 230/97, riconosceva l'indennità oraria per tutta la durata del viaggio, ma non anche per il tempo occorrente per le operazioni di carico e scarico;
rigettava per il resto il ricorso e condannava l'Ente a rifondere al 50% ai ricorrenti le spese. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ente, divenuto S.p.A. Poste Italiane, con un unico complesso motivo, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui accertava il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'indennità oraria pretesa, tenendo conto del tempo intercorrente dalla partenza del mezzo dall'autorimessa all'arrivo al C.M.P. e viceversa, e non anche di quello occorrente per le operazioni di carico e scarico presso il C.M.P., con condanna dell'Ente al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme spettanti per il predetto titolo (in relazione alle giornate effettivamente svolte dal 26.11.1994), maggiorati gli importi di rivalutazione monetaria e interessi, variamente calcolati prima e dopo il 31.12.1994.
Il RO, il GI e il SA si costituivano e confutavano i motivi di controparte: proponevano a loro volta appello incidentale avverso il capo della sentenza pretorile che aveva escluso, ai fini del computo dell'indennità per servizi viaggianti, il tempo occorrente per il carico degli effetti presso il C.M.P. Impugnavano altresì il capo della decisione concernente la misura di rivalutazione e interessi.
Con sentenza n. 4 del 17.12.1998 - 18.1.1999 il Tribunale di Trento accoglieva l'appello incidentale concernente la rivalutazione delle retribuzioni maturate fino al 31.12.1994; confermava nel resto la sentenza di primo grado, compensava le spese del grado e rigettava l'eccezione degli appellati avverso la produzione in appello di ulteriori documenti da parte dell'appellante.
Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso la S.p.A. Poste Italiane in base ad un unico articolato motivo. I tre resistenti hanno proposto controricorso e depositato ricorso incidentale con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti, trattandosi di impugnative contro la stessa sentenza.
Con l'unico motivo del proposto ricorso principale si deduce omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonché violazione dell'art. 1362 c.c. Coi due motivi del ricorso incidentale si censura la gravata sentenza sotto il profilo della violazione degli artt. 416, III comma e 437, II comma del codice di rito, in relazione all'art. 360, n. 3 dello stesso codice (I motivo), nonché per errata applicazione dell'art. 1362 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. (II motivo). Nel ricorso principale si sostiene che il Giudice di secondo grado non avrebbe spiegato le ragioni per cui i motivi di appello non furono accolti, limitandosi a sostenere che "la locuzione della disposizione contrattuale non lascia adito a dubbi", ma in realtà avrebbe poi omesso integralmente di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e di collegare tra loro le clausole contrattuali.
La censura è infondata: il Tribunale ha fornito un'interpretazione in fatto delle clausole contrattuali e ha dato una congrua motivazione della decisione, laddove ha ritenuto (pag. 4 della sentenza) che "la locuzione ... non lascia adito a dubbi, dal momento che essa statuisce chiaramente che l'indennità in parola (cioè, l'indennità oraria) è dovuta fintantoché dura il viaggio e fino a quando i dipendenti non siano rientrati nell'ufficio di appartenenza". È chiaro quindi che il disagio dovuto agli spostamenti, e solo esso, giustifica l'indennità in questione. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la sentenza, poiché avrebbe ammesso nuove produzioni documentali fatte dalla società appellante in secondo grado: trattasi però di censura infondata, in quanto nella specie le nuove produzioni erano prove documentali precostituite e non costituende, di cui ben ci si poteva avvalere in grado di appello, secondo recente e ormai costante insegnamento di questa giurisprudenza di legittimità.
Col secondo motivo del ricorso incidentale si imputa alla sentenza insufficienza e contraddittorietà di motivazione: detta censura coglie nel segno in quanto rimangono inespresse e non chiarite (nella sentenza di appello, come in quella di primo grado) le ragioni per le quali non si dovrebbe tener conto, ai fini della misura dell'indennità oraria per i servizi viaggianti, del tempo occorrente ai lavoratori per caricare e scaricare i plichi presso il Centro Meccanizzato, tanto più che tale fase interviene dopo la partenza del mezzo e la sua esclusione dal calcolo confligge con la lettera della clausola contrattuale e con la volontà negoziale ivi espressa, anche alla luce del complessivo esame della disciplina negoziale: l'unica interpretazione coerente, che trova conforto nello stesso V comma dell'art. 75 del C.C.N.L., è quella secondo cui l'indennità va computata tenendo conto del tempo compreso tra la partenza del mezzo dall'autorimessa e la fine del viaggio, giorno per giorno. Sotto tale profilo quindi il ricorso incidentale va accolto.
Pertanto, riuniti i ricorsi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al detto ultimo motivo e la causa rimessa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trento.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento.
Roma, 24 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2002