Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2002, n. 1366
CASS
Sentenza 2 febbraio 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in cassazione ove la motivazione sia viziata o risultino violati i criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. cod. civ. (nella specie, relativa alla determinazione della misura dell'indennità oraria spettante ai dipendenti postali addetti ai servizi viaggianti, la sentenza di merito aveva escluso dal relativo calcolo il tempo occorrente ai lavoratori per caricare e scaricare i plichi postali presso il centro meccanizzato; la S.C., nell'annullare tale decisione, ha rilevato che l'esclusione operata dai giudici di merito era sfornita di idonea motivazione, ne' dava conto del tenore letterale della relativa clausola contrattuale e della volontà delle parti risultante dall'esame complessivo della disciplina negoziale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2002, n. 1366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1366
    Data del deposito : 2 febbraio 2002

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