Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza non è incompatibile allo svolgimento del contestuale giudizio direttissimo, dal momento che la convalida dell'arresto è un atto prodromico al giudizio, e non costituisce una pronuncia autonoma tale da determinare pregiudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2015, n. 16261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16261 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/02/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 194
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 32337/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AU, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5-12-13 della Corte di Appello di Ancona. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo, Udite le richieste del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avv. CAVALLARO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. CO AU ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Ancona, in data 5-12-13, in parziale riforma della condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all'art. 337 c.p. a lei ascritto, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione, con il beneficio della non menzione e con conferma nel resto. La ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge per la omessa rituale notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, sostenendo che nell'atto di gravame aveva ritualmente proceduto a nuova elezione di domicilio e ciò nonostante non era stata citata nel nuovo domicilio eletto. In secondo luogo ribadisce la incompatibilità tra Giudice della convalida dell'arresto e Giudice del Giudizio direttissimo, reiterando la già eccepita incostituzionalità degli artt. 449 c.p.p. e segg. e artt. 558 c.p.p. e segg., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 Cost., per violazione del principio di terzietà del Giudice.
Infine denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per avere i Giudici di merito illogicamente privilegiato la versione dei fatti fornita dal brigadiere Camperchioli rispetto a quella di altri testimoni presenti.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Risulta dagli atti che l'imputata nella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia per il gravame e nell'atto di appello si limitò a indicare di avere domicilio personale in Fano, via fratelli Zuccari 15, ma non procedette ad alcuna formale nuova elezione di domicilio con revoca della precedente presso l'avv. Speranzini (neppure revocato quale difensore). Conseguentemente del tutto rituale è la stata la notifica del decreto di citazione presso quest'ultimo domicilio, l'unico validamente indicato. Palesemente infondata è altresì la seconda censura, posto che il giudice della convalida dell'arresto in flagranza non è incompatibile allo svolgimento del contestuale giudizio direttissimo, dal momento che la convalida dell'arresto è un atto prodromico al giudizio, e non costituisce una pronuncia autonoma tale da determinare pregiudizio (Sez. 2^, Sentenza n. 15110 del 28/03/2007, Rv. 236465 Ofantino). D'altra parte la sollevata questione di legittimità costituzionale è già stata ritenute manifestamente infondata dalla Consultai tra le tante orda 90 del 2004). Infine il terzo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2015