CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2023, n. 20285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20285 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN IR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2022 del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN IR, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, in data 18/01/2022, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'istanza dal medesimo proposta avverso il decreto di sequestro preventivo della carta postamat intestata al medesimo nell'ambito di indagini in relazione al reato di cui all'articolo 7 comma 2 del d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla legge n.26/2019, confermando l'impugnato decreto~ 2. Deduce, con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'articolo 309,300 24,321 cod.proc.pen., al comma 2, dell'art. 7, dl. 4 del 2019. Premesso che l'ordinanza conterrebbe una pluralità di errori non comprendendosi la ragione per la quale oltre al sequestro del postamat, mediante il quale viene versato il sussidio al ricorrente, sia stato sottoposto a sequestro anche il 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 20285 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 21/03/2023 conto corrente acceso presso il Credit Agricole che non avrebbe attinenza con la contestazione, quanto ai presupposti del sequestro rileva, il ricorrente, che l'arresto in data 29 dicembre 2019 di AN IC, figlio del ricorrente, non avrebbe in alcun modo inciso sul diritto dell'originario nucleo familiare alla percezione del reddito di cittadinanza, ma ne avrebbe solo determinato una marginale, riduzione certamente inferiore a quella dovuta al mutamento della composizione familiare del ricorrente a seguito di separazione. Infatti, a seguito di separazione personale il ricorrente aveva inoltrato una nuova richiesta di sussidio in data 08/02/2021 ed avrebbe ottenuto il sussidio di importo molto inferiore a quello originario e tale riduzione sarebbe conseguente al nuovo nucleo famigliare a seguito di separazione. Il nuovo successivo e diverso sussidio era erogato con la postamat sottoposta a sequestro, dunque, erroneamente sarebbero stati ritenuti sussistenti i presupposti per il sequestro, caduto su una carta postamat e un conto corrente relativi ad una nuova e successiva domanda di percezione del reddito di cittadinanza. In ogni caso, non sarebbero penalmente rilevanti le omissioni e falsità che non incidono sul possesso dei requisiti per la percezione del sussidio. Infine, il tribunale avrebbe omesso la valutazione della memoria difensiva depositata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. Va, in primo luogo, rilevato che è estraneo al perimetro della presente decisione la questione, sollevata dal ricorrente, relativa al sequestro del conto corrente dal momento che risulta dal provvedimento impugnato, nel riepilogo della vicenda, che era stato emesso, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, decreto di sequestro preventivo della - sola - carta postamat RDC intestata al AN IR e che la difesa aveva contestato la sussistenza di entrambi i presupposti per l'applicazione della misura. Non risulta che il ricorrente avesse svolto censure sul punto nell'istanza di riesame. 5. Quanto al merito, il vizio di violazione di legge di cui art. 7, comma 2, dl. 4/2019, è manifestamente infondato. Va premesso che è priva di allegazione la tesi secondo cui la carta postamat caduta in sequestro sarebbe collegata ad una erogazione del sussidio del reddito di cittadinanza conseguente ad una nuova istanza del 2021 del ricorrente, quale unico componente del nucleo famigliare, a seguito di separazione personale. La prospettazione difensiva, meramente allegata, non si confronta neppure con il provvedimento impugnato. 2 Risulta, infatti, dal provvedimento impugnato, che il sequestro preventivo era stato disposto sulla carta postamat in suo possesso su cui veniva versato il sussidio del reddito di cittadinanza, beneficio che era stato riconosciuto al medesimo in data 15/11/2019 e che il successivo 28/12/2019 uno dei componenti del nucleo famigliare veniva tratto in arresto e il AN ometteva di comunicare tale circostanza alll'ente erogatore. Il ricorrente, che a seguito di domanda percepisce il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare il sopraggiunto stato di detenzione del figlio, ha percepito così, indebitamente ed in parte, il beneficio economico dal gennaio del 2020. Il Tribunale del riesame (cfr. pag. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata) ha correttamente ritenuto che l'omessa comunicazione dello stato di detenzione del figlio del ricorrente sopravvenuta al riconoscimento del beneficio integri la condotta punita dall'art. 7 comma 1 del d.d1. n. 4 del 2019, che è punita con la reclusione da uno a tre anni. L'art. 2 del dl. n.4/2019 prevede che i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico devono sussistere, devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. L'art. 2, facendo riferimento alla composizione del nucleo familiare ed alla sua incidenza sull'entità del beneficio economico, impone la persistenza dei requisiti anche relativi al quantum per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Poiché beneficiario ex lege del reddito di cittadinanza non è il richiedente ma il nucleo familiare, ed il valore economico si calcola proprio in relazione ae,a sua composizione, lo stato di detenzione sopravvenuto del familiare determina la riduzione dell'importo del beneficio economico (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021, Lacquaniti, Rv. 282637 - 01). Consegue che l'omessa comunicazione della variazione della composizione del nucleo famigliare, per la sopravvenuta carcerazione del figlio, integra una omissione di informazione dovuta ed incide sulla persistenza dei requisiti in relazione al quantum in quanto comporta la percezione di un sussidio "non ridotto". 6. Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all'art. 7 comma 2 cit. ed ha confermato il decreto di sequestro, non venendo qui in discussione i presupposti per il suo riconoscimento. 7. Quanto all'ulteriore requisito del periculum in mora, rileva il Collegio che trattasi di sequestro a fini impeditivi sussistendo il pericolo di aggravamento del reato per la possibilità che il ricorrente, se lasciato in possesso della carta postamat, possa 3 utilizzare le somme ivi accreditata, ma indebitamente percepite. Motivazione congrua e corretta in diritto. L'ordinanza impugnata, che ha disatteso implicitamente le deduzioni difensive svolte nella memoria, è sorretta da motivazione presente e corretta in diritto. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/03/2023
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AN IR, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza, in data 18/01/2022, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l'istanza dal medesimo proposta avverso il decreto di sequestro preventivo della carta postamat intestata al medesimo nell'ambito di indagini in relazione al reato di cui all'articolo 7 comma 2 del d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla legge n.26/2019, confermando l'impugnato decreto~ 2. Deduce, con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all'articolo 606 comma 1, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'articolo 309,300 24,321 cod.proc.pen., al comma 2, dell'art. 7, dl. 4 del 2019. Premesso che l'ordinanza conterrebbe una pluralità di errori non comprendendosi la ragione per la quale oltre al sequestro del postamat, mediante il quale viene versato il sussidio al ricorrente, sia stato sottoposto a sequestro anche il 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 20285 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 21/03/2023 conto corrente acceso presso il Credit Agricole che non avrebbe attinenza con la contestazione, quanto ai presupposti del sequestro rileva, il ricorrente, che l'arresto in data 29 dicembre 2019 di AN IC, figlio del ricorrente, non avrebbe in alcun modo inciso sul diritto dell'originario nucleo familiare alla percezione del reddito di cittadinanza, ma ne avrebbe solo determinato una marginale, riduzione certamente inferiore a quella dovuta al mutamento della composizione familiare del ricorrente a seguito di separazione. Infatti, a seguito di separazione personale il ricorrente aveva inoltrato una nuova richiesta di sussidio in data 08/02/2021 ed avrebbe ottenuto il sussidio di importo molto inferiore a quello originario e tale riduzione sarebbe conseguente al nuovo nucleo famigliare a seguito di separazione. Il nuovo successivo e diverso sussidio era erogato con la postamat sottoposta a sequestro, dunque, erroneamente sarebbero stati ritenuti sussistenti i presupposti per il sequestro, caduto su una carta postamat e un conto corrente relativi ad una nuova e successiva domanda di percezione del reddito di cittadinanza. In ogni caso, non sarebbero penalmente rilevanti le omissioni e falsità che non incidono sul possesso dei requisiti per la percezione del sussidio. Infine, il tribunale avrebbe omesso la valutazione della memoria difensiva depositata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. Va, in primo luogo, rilevato che è estraneo al perimetro della presente decisione la questione, sollevata dal ricorrente, relativa al sequestro del conto corrente dal momento che risulta dal provvedimento impugnato, nel riepilogo della vicenda, che era stato emesso, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, decreto di sequestro preventivo della - sola - carta postamat RDC intestata al AN IR e che la difesa aveva contestato la sussistenza di entrambi i presupposti per l'applicazione della misura. Non risulta che il ricorrente avesse svolto censure sul punto nell'istanza di riesame. 5. Quanto al merito, il vizio di violazione di legge di cui art. 7, comma 2, dl. 4/2019, è manifestamente infondato. Va premesso che è priva di allegazione la tesi secondo cui la carta postamat caduta in sequestro sarebbe collegata ad una erogazione del sussidio del reddito di cittadinanza conseguente ad una nuova istanza del 2021 del ricorrente, quale unico componente del nucleo famigliare, a seguito di separazione personale. La prospettazione difensiva, meramente allegata, non si confronta neppure con il provvedimento impugnato. 2 Risulta, infatti, dal provvedimento impugnato, che il sequestro preventivo era stato disposto sulla carta postamat in suo possesso su cui veniva versato il sussidio del reddito di cittadinanza, beneficio che era stato riconosciuto al medesimo in data 15/11/2019 e che il successivo 28/12/2019 uno dei componenti del nucleo famigliare veniva tratto in arresto e il AN ometteva di comunicare tale circostanza alll'ente erogatore. Il ricorrente, che a seguito di domanda percepisce il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare il sopraggiunto stato di detenzione del figlio, ha percepito così, indebitamente ed in parte, il beneficio economico dal gennaio del 2020. Il Tribunale del riesame (cfr. pag. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata) ha correttamente ritenuto che l'omessa comunicazione dello stato di detenzione del figlio del ricorrente sopravvenuta al riconoscimento del beneficio integri la condotta punita dall'art. 7 comma 1 del d.d1. n. 4 del 2019, che è punita con la reclusione da uno a tre anni. L'art. 2 del dl. n.4/2019 prevede che i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico devono sussistere, devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. L'art. 2, facendo riferimento alla composizione del nucleo familiare ed alla sua incidenza sull'entità del beneficio economico, impone la persistenza dei requisiti anche relativi al quantum per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Poiché beneficiario ex lege del reddito di cittadinanza non è il richiedente ma il nucleo familiare, ed il valore economico si calcola proprio in relazione ae,a sua composizione, lo stato di detenzione sopravvenuto del familiare determina la riduzione dell'importo del beneficio economico (Sez. 3, n. 1351 del 25/11/2021, Lacquaniti, Rv. 282637 - 01). Consegue che l'omessa comunicazione della variazione della composizione del nucleo famigliare, per la sopravvenuta carcerazione del figlio, integra una omissione di informazione dovuta ed incide sulla persistenza dei requisiti in relazione al quantum in quanto comporta la percezione di un sussidio "non ridotto". 6. Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all'art. 7 comma 2 cit. ed ha confermato il decreto di sequestro, non venendo qui in discussione i presupposti per il suo riconoscimento. 7. Quanto all'ulteriore requisito del periculum in mora, rileva il Collegio che trattasi di sequestro a fini impeditivi sussistendo il pericolo di aggravamento del reato per la possibilità che il ricorrente, se lasciato in possesso della carta postamat, possa 3 utilizzare le somme ivi accreditata, ma indebitamente percepite. Motivazione congrua e corretta in diritto. L'ordinanza impugnata, che ha disatteso implicitamente le deduzioni difensive svolte nella memoria, è sorretta da motivazione presente e corretta in diritto. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/03/2023