Sentenza 30 marzo 2006
Massime • 1
La motivazione sulla base della quale il tribunale di sorveglianza respinga il reclamo proposto dal detenuto avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario non può basarsi sul presupposto che gravi sull'interessato l'onere di dimostrare la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata, dovendo essa invece contenere la valutazione critica degli elementi sui quali si basa il decreto di proroga; elementi che non possono consistere nella semplice riproduzione della "biografia delinquenziale" del condannato, non accompagnata da riferimenti ad altre e concrete circostanze idonee a provare l'attuale pericolosità del soggetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2006, n. 15283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15283 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1153
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 039433/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE US, N. IL 15/02/1961;
avverso ORDINANZA del 23/08/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/08/2005, il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva il reclamo proposto dal detenuto OR PE avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 18/01/2005 con cui era stata prorogata la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2, Ord. Pen., ritenendo persistente la capacità dell'OR di mantenere collegamenti con l'associazione criminale.
Il difensore del detenuto proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi richiesti da detta disposizione, sull'assunto che la persistenza dei collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza, posta a base della proroga, era stata apoditticamente affermata sulla base di un giudizio presuntivo non convalidato da alcun concreto elemento, che aveva determinato la soggezione permanente del detenuto al regime derogatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Deve premettersi che la Corte costituzionale è più volte intervenuta in materia di regime carcerario differenziato affermando che i diritti fondamentali della persona, costituzionalmente protetti, costituiscono un limite al potere discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria di limitare il normale regime carcerario e che eventuali deviazioni dal corretto uso di tale potere legittima il detenuto a proporre il rimedio del reclamo ex art. 14 ter Ord. Pen. al fine di provocare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità delle misure restrittive adottate (Corte Cost. 18 ottobre 1996, n. 351; Corte Cost. 22 luglio 1994, n. 332; Corte Cost. 23 novembre 1993, n. 410; Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 349). Sulla
scia di tale linea interpretativa, nella giurisprudenza di questa Corte sono stati definiti i confini del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere attribuito all'Amministrazione dall'art. 41 bis, comma 2, Ord. Pen. e i limiti del sindacato del giudice sui provvedimenti dell'Amministrazione e sul contenuto delle misure con essi disposte (cfr. per tutte, Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 1995, n. 6873, P.G in proc. Furnari). Le posizioni espresse dalla giurisprudenza hanno trovato completa ed organica sistemazione con la L. 23 dicembre 2002, n. 279, il cui art. 2 ha sostituito i comma 2 e 2 bis e ha aggiunto quattro nuovi commi, ridefinendo i presupposti e le finalità dello speciale regime (comma 2), il procedimento, la durata e la prorogabilità delle misure (comma 2 bis), la revoca del provvedimento conseguente al venire meno delle esigenze che l'hanno giustificato (comma 2 ter), le limitazioni adottabili con la sospensione delle regole del trattamento (comma 2 quater), la possibilità di presentare reclamo al tribunale di sorveglianza, il termine per proporlo e l'individuazione del tribunale competente (comma 2 quinquies), le forme del procedimento e la ricorribilità in cassazione contro la decisione del reclamo (comma 2 sexies).
A quest'ultimo proposito, va precisato che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies del novellato art. 41 bis, a norma del quale "il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge". La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dato che tale vizio scaturisce, prima che dalla violazione della regola generale prescritta dall'art. 125 c.p.p., dalla trasgressione della specifica norma di cui all'art. art. 41 bis, comma 2 sexies Ord. Pen., secondo cui il tribunale di sorveglianza "decide in Camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2". Deve trarsene la conseguenza che col ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza è denunciabile il vizio di mancanza della motivazione, nel quale devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
2. - Con riferimento allo specifico tema delle proroghe del regime detentivo differenziato, l'art. 41 bis, comma 2 bis dispone che i provvedimenti "sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno". Le condizioni per la proroga sono, quindi, individuate sia attraverso il riferimento alla identità delle forme, che richiama le modalità procedimentali dell'esercizio del potere e la necessità del "decreto motivato" del Ministro della giustizia, sia mediante la prescrizione di un presupposto probatorio, identificato nella mancata dimostrazione della cessazione dei collegamenti del detenuto con l'associazione criminale. In proposito merita pieno consenso la linea interpretativa tracciata nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "anche per i decreti di proroga si richiede un'autonoma e congrua motivazione in ordine all'attuale persistenza del pericolo per l'ordine e per la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire, non potendosi consentire, per una sorta d'inammissibile automatismo, che la novellata norma autorizzi semplici e immotivate proroghe del regime differenziato, ovvero motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di concretezza e attualità le misure disposte" (Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2004, Zara). Le chiare e puntuali osservazioni contenute nella decisione appena citata segnano le necessarie coordinate per un'analisi ricostruttiva della normativa volta a realizzare l'equilibrato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti insopprimibili del detenuto, sul quale poggia la funzione rieducativa della pena, alla quale l'art. 27 Cost., comma 3, accompagna il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, che resta assolutamente inderogabile anche nei casi di regime carcerario differenziato (Corte Cost., sent. n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997). La restrizione dei diritti riconosciuti dall'ordinamento penitenziario, secondo le regole dell'ordinario trattamento, deve trovare, perciò, precisa base giustificativa nei caratteri di effettività e di attualità della pericolosità del detenuto, qualificata dalla capacità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali: di talché la condizione per la proroga deve essere oggetto di rigoroso accertamento mediante la valutazione di fatti precisi e concreti, ne' possono considerarsi ammesse scorciatoie probatorie fondate su giudizi presuntivi che, rendendo possibile l'automatica reiterazione delle proroghe, finiscono per rendere stabile e a tempo indefinito il regime di compressione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti.
Dai precedenti rilievi emerge, dunque, la necessità che la disposizione di cui all'art. 41 bis, comma 2 bis formi oggetto di interpretazione "adeguatrice" diretta a renderne il contenuto normativo compatibile con i principi della Carta fondamentale, sicché non possono condividersi, perché contrastanti con tali valori, le diverse opzioni ermeneutiche volte a legittimare proroghe del regime differenziato con il richiamo ad un preteso onere del detenuto di provare la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata ovvero con il ricorso a formule generiche e stereotipe, diverse nella forma ma non nella sostanza, che, traducendosi in presunzioni di permanente pericolosità e danno origine ad una serie indeterminata di proroghe a catena, integrano una motivazione meramente apparente e, dunque, risultano censurabili nel giudizio di legittimità.
In tale precisa prospettiva, aderente ad una convincente lettura della normativa "secundum Constitutionem", il Collegio è dell'avviso che meritino incondizionata adesione le decisioni di questa Corte che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 bis, sostituito dalla L. n. 279 del 2002, art. 2, nella parte in cui prevede la prorogabilità del provvedimento di sospensione delle regole del trattamento adottato dal ministro della giustizia ai sensi del precedente comma 2 dello stesso articolo, in quanto detta previsione non comporta alcuna inversione, a carico del detenuto, dell'onere di provare l'avvenuta cessazione della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali e dovendosi, al contrario, ritenere che spetti all'Amministrazione penitenziaria provare l'esistenza delle condizioni per la proroga e che, in sede di reclamo, il giudice sia tenuto a dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento circa la permanenza di detta capacità (Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2004, Madonia;
Sez. 1^, 4 marzo 2004, Di Martino). Le riflessioni sopra sviluppate hanno trovato piena conferma nell'ultimo intervento in materia della Corte costituzionale, che, nel dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale della L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, come modificato dalla L. n. 279 del 2002, ha precisato che ogni provvedimento di proroga deve pertanto contenere "una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire" e non possono ammettersi "motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte"; che "le modifiche apportate dalla L. n. 279 del 2002 alla disciplina della proroga del regime differenziato, prevista nell'art. 41 bis, comma 2 bis, devono essere interpretate in conformità ai principi affermati nella giurisprudenza costituzionale per quanto riguarda sia i presupposti e i contenuti dell'istituto che il controllo giurisdizionale sul provvedimento di proroga;
che "tali principi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione al nuovo art. 41 bis, comma 2 bis, la quale ha ribadito che ai fini della proroga è necessaria un'autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale esistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza dei vincoli con la criminalità organizzata e della capacità del detenuto di mantenere contatti con essa"; che "la giurisprudenza di legittimità ha pure sottolineato che l'inciso di cui al comma 2 bis (purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno) non comporta una inversione dell'onere della prova, in quanto rimane intatto l'obbligo di dare congrua motivazione in ordine agli elementi da cui risulti che il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno";
che "i dubbi di costituzionalità sollevati dal rimettente non hanno pertanto ragion d'essere, posto che è possibile attribuire ai presupposti del provvedimento di proroga di cui all'art. 41 bis, comma 2 bis Ordinamento Penitenziario una interpretazione conforme a Costituzione"; che, in particolare, "il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sulla permanenza dei presupposti che legittimano l'applicazione del regime differenziato, vale a dire sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali"; che, "a sua volta, in sede di controllo giurisdizionale, spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (Corte Cost. ord. 23 dicembre 2004, n. 417). Pertanto, conformemente a quanto già stabilito da questa Corte, va riconosciuto che, nel controllo di legittimità sul provvedimento di proroga, il tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare gli elementi indicati nel decreto ministeriale e a sottoporli ad autonomo vaglio critico, accertando se le informazioni delle autorità competenti forniscano dati realmente significativi sulla persistente capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, ovvero se dette informazioni, magari risalenti nel tempo, si limitino a riprodurre la biografia delinquenziale e giudiziaria del detenuto, senza alcun riferimento ad altre apprezzabili e concrete circostanze idonee a provare l'attuale pericolosità del detenuto e la cessazione dei collegamenti con l'associazione criminale, quali l'importanza o non del ruolo ricoperto, l'eventuale dissolvimento del sodalizio cui il detenuto apparteneva, la durata della sottoposizione al regime differenziato e i risultati del trattamento carcerario, che rimane un parametro ineludibile in relazione alla funzione rieducativa della pena (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 2004, Galatolo). 3. - Alla luce dei principi di diritto appena enunciati appare evidente che l'ordinanza impugnata risulta inficiata dal vizio di mancanza di motivazione, atteso che, nel controllo di legalità della proroga, è stato seguito un criterio difforme da quello stabilito dall'art. 41 bis, comma 2 bis e l'accertamento delle condizioni giustificative del provvedimento reclamato è stato eseguito in modo generico e astratto, senza alcuna seria ed effettiva verifica degli elementi fattuali esposti nel decreto ministeriale e senza valutare gli altri dati idonei a rendere veramente concreto il giudizio sulla effettività dell'attuale capacità di collegamento con associazioni criminali.
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso questa Corte ha puntualmente e lucidamente rilevato che "su tale piano della necessaria concretezza e attualità delle condizioni giustificanti la proroga va, allora, osservato che restano viziate da un connotato di astrattezza - e da una tecnica dell'argomentazione, infine, inadempiente ad un onere positivo di dimostrazione - le considerazioni del Tribunale, in ragione delle quali, illustrata la perdurante operatività del contesto criminale di riferimento, tanto basta ad indurne la permanente capacità del ricorrente di mantenere i contatti con l'esterno; senza che si dia conto, però, in alcun modo, delle ragioni per le quali, nonostante la detenzione del recluso, ciò non assumerebbe - deve intendersi - alcun valore indicativo del venir meno della capacità del detenuto di ripristinare, una volta cessate le limitazioni connesse al regime differenziato, la rete dei collegamenti con l'organizzazione criminale di provenienza".
Le osservazioni del Procuratore Generale, che ha coerentemente concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, meritano di essere pienamente condivise in quanto le cadenze argomentative del provvedimento sono connotate da apoditticità, dal fare leva su criteri di inferenza astratti, non aderenti alla peculiare situazione relativa all'OR, e da marcate carenze motivazionali incidenti soprattutto sull'attuale operatività dell'organizzazione criminale della quale il detenuto era posto ai vertici. Su quest'ultimo putito va sottolineato che il tribunale ha dato una risposta fondata su clausole di stile e con un contenuto argomentativo meramente apparente alle deduzioni svolte nella memoria difensiva, nella quale è stata specificamente contestata l'attuale operatività del clan OR ed è stato posto in evidenza il contrasto rilevabile nelle note informative delle autorità di polizia.
In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento e, di conseguenza, deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino, che, nel nuovo esame del reclamo, dovrà attenersi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006