Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2004, n. 21081
CASS
Sentenza 13 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 232, comma terzo, n. 1, legge fallimentare (ricettazione post-fallimentare), la condotta consistita in distrazione di merci e danaro, di una società dichiarata fallita, dei quali si abbia la disponibilità per avere stipulato con il curatore fallimentare un contratto di affitto di azienda e un contratto estimatorio per la vendita delle merci in magazzino; ne' tale ipotesi può essere ricondotta al mero inadempimento contrattuale, posto che nel contratto estimatorio la proprietà delle cose resta al tradens fino a che non ne sia stato corrisposto il prezzo, sicché la condotta distrattiva ha per oggetto beni di proprietà del fallito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2004, n. 21081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21081
    Data del deposito : 13 aprile 2004

    Testo completo