Sentenza 13 aprile 2004
Massime • 1
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 232, comma terzo, n. 1, legge fallimentare (ricettazione post-fallimentare), la condotta consistita in distrazione di merci e danaro, di una società dichiarata fallita, dei quali si abbia la disponibilità per avere stipulato con il curatore fallimentare un contratto di affitto di azienda e un contratto estimatorio per la vendita delle merci in magazzino; ne' tale ipotesi può essere ricondotta al mero inadempimento contrattuale, posto che nel contratto estimatorio la proprietà delle cose resta al tradens fino a che non ne sia stato corrisposto il prezzo, sicché la condotta distrattiva ha per oggetto beni di proprietà del fallito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2004, n. 21081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21081 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/04/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 610
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 31466/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI SS, n. a Perugia il 30 maggio 1944;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 20 maggio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto.
Udito il difensore di P.C. Avv. Fausto Cesi;
Udito il difensore Avv. Francesco De Cava;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di SS NI in ordine al delitto di cui all'art. 232 comma 3 n. 1 legge fall., perché, quale amministratore della Nakon s.r.l., aveva distratto merci e danaro della fallita Nava Confezioni s.a.s., di cui aveva la disponibilità per avere stipulato con il curatore fallimentare un contratto di affitto di azienda e un contratto estimatorio per le vendita delle merci in magazzino. Ricorre per Cassazione l'imputato, che propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, sostenendo di essere rimasto inadempiente al contratto estimatorio, ma senza distrarre alcunché, perché, quanto al prezzo delle merci vendute, il curatore tradens non poteva essere considerato proprietario delle corrispondenti somme di danaro, quanto alle merci non rinvenute, egli ne aveva ancora la disponibilità non essendo stato risolto il contratto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge, lamentando che gli siano stati addebitati gli inadempimenti di un soggetto distinto qual era la società di capitali Nakon, successivamente dichiarata fallita anch'essa; sicché, se egli avesse impiegato il danaro per pagamenti alla Nava avrebbe commesso bancarotta e quei pagamenti sarebbero stati revocati. Con il terzo motivo infine il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della pur richiesta non menzione della condanna.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato. Secondo una risalente ma indiscussa giurisprudenza di questa Corte, invero, "nel contratto estimatorio la proprietà della cosa resta al tradens fino a che non ne sia stato corrisposto il prezzo, tanto che, a norma dell'art. 1558 c.c., le cose non possono essere, sino a quel momento, sottoposte a sequestro o a pignoramento da parte dei creditori dell'accipiens, onde quest'ultimo non può considerarsi proprietario nemmeno del prezzo stimato, quando in seguito alla vendita egli lo abbia riscosso, essendo tale prezzo il corrispettivo di cosa che a lui non apparteneva, pur potendone disporre" (Cass., sez. 2^, 9 aprile 1968, Macri, m. 108503, Cass., sez. 2^, 25 gennaio 1974, Ruffolo, m. 088658, Cass., sez. 2^, 11 gennaio 1980, Evilio, m. 146521, Cass., sez. 2^, 27 novembre 1981, Cardilicchia, m. 153326). E anche nella giurisprudenza come nella dottrina civilistica si ritiene che solo al momento in cui gliene sia corrisposto il prezzo il tradens perda la proprietà delle cose consegnate all'accipiens in esecuzione di un contratto estimatorio (Cass., sez. 3^, 4 aprile 1962, n. 687, m. 251092).
Ne consegue che certamente la condotta di SS NI non può essere considerata come mero inadempimento di un'obbligazione civile, come il ricorrente sostiene. E che, essendo i beni di proprietà del fallito, è configurabile il delitto contestato.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, perché non rileva che obbligato alla restituzione dei beni o del danaro fosse la società Nakon, persona giuridica, ma rileva che, agendo quale legale rappresentante di tale società, l'imputato omise la restituzione e distrasse quei beni dalla loro funzione di garanzia per i creditori della Confezioni Nava. Infondato è anche il terzo motivo del ricorso, potendo ritenersi incensurabilmente implicita nella ricostruzione e valutazione dei fatti la giustificazione dell'esclusione dei presupposti di cui all'art. 133 c.p., cui l'art. 175 c.p. si richiama, posto che i giudici d'appello non omisero affatto di considerare la richiesta di non menzione della condanna, ma ne diedero specificamente atto in motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidando tali spese in complessivi euro 1.700 comprensivi di onorari.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004